CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO
E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI
ISTRUZIONE
Redemptionis sacramentum
su alcune cose che si devono osservare
ed evitare
circa la Santissima Eucaristia
INDICE
Proemio
[1-13]
La
regolamentazione della sacra Liturgia [14-18]
1. Il Vescovo
diocesano, grande Sacerdote del suo gregge [19-25]
2. Le Conferenze dei Vescovi [26-28]
3. I Sacerdoti [29-33]
4. I Diaconi [34-35]
La partecipazione
dei fedeli laici alla celebrazione dell’Eucaristia
1. Una
partecipazione attiva e consapevole [36-42]
2. I compiti dei fedeli laici nella celebrazione della Messa [43-47]
La retta
celebrazione della santa Messa
1. La materia della
Santissima Eucaristia [48-50]
2. La Preghiera eucaristica [51-56]
3. Le altri parti della Messa [57-74]
4. L’unione dei vari riti con la celebrazione della Messa [75-79]
La santa
Comunione
1. Disposizioni per
ricevere la santa Comunione [80-87]
2. La distribuzione della santa Comunione [88-96]
3. La Comunione dei Sacerdoti [97-99]
4. La Comunione sotto le due specie [100-107]
Altri aspetti
riguardanti l’Eucaristia
1. Il luogo della
celebrazione della santa Messa [108-109]
2. Circostanze varie relative alla santa Messa [110-116]
3. I vasi sacri [117-120]
4. Le vesti liturgiche [121-128]
La conservazione
della Santissima Eucaristia e il suo culto fuori della Messa
1. La conservazione
della Santissima Eucaristia [129-133]
2. Altre forme di culto della Santissima Eucaristia fuori della Messa [134-141]
3. Le processioni e i Congressi eucaristici [142-145]
I compiti
straordinari dei fedeli laici [146-153]
1. Il ministro
straordinario della santa Comunione [154-160]
2. La predicazione [161]
3. Le celebrazioni particolari che si svolgono in assenza del Sacerdote
[162-167]
4. Coloro che sono stati dimessi dallo stato clericale [168]
I rimedi
[169-171]
1. Graviora
delicta [172]
2. Atti gravi [173]
3. Altri abusi [174-175]
4. Il Vescovo diocesano [176-180]
5. La Sede Apostolica [181-182]
6. Segnalazioni di abusi in materia liturgica [183-184]
Conclusione
[185-186]
PROEMIO
[1.] Nella
Santissima Eucaristia la Madre Chiesa riconosce con ferma fede, accoglie con
gioia, celebra e venera con atteggiamento adorante il sacramento della
Redenzione,[1]
annunciando la morte di Cristo Gesù, proclamando la sua resurrezione,
nell’attesa della sua venuta nella gloria,[2]
come Signore e Dominatore invincibile, Sacerdote eterno e Re dell’universo,
per offrire alla maestà infinita del Padre onnipotente il regno di verità e di
vita.[3]
[2.] La dottrina
della Chiesa sulla Santissima Eucaristia, in cui è contenuto l’intero bene
spirituale della Chiesa, ovvero Cristo stesso, nostra Pasqua,[4]
fonte e culmine[5]
di tutta la vita cristiana, il cui influsso causale è alle origini stesse della
Chiesa,[6]
è stata esposta con premurosa sollecitudine e grande autorevolezza nel corso
dei secoli negli scritti dei Concili e dei Sommi Pontefici. Recentemente,
inoltre, nella Lettera Enciclica «Ecclesia
de Eucharistia» il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha nuovamente
esposto sul medesimo argomento alcuni aspetti di grande importanza per il
contesto ecclesiale della nostra epoca.[7]
In particolare, il
Sommo Pontefice, affinché la Chiesa tuteli debitamente anche al giorno d’oggi
un così grande mistero nella celebrazione della sacra Liturgia, ha dato
disposizione a questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti[8]
di preparare, d’intesa con la Congregazione per la Dottrina della Fede, la
presente Istruzione, in cui fossero trattate alcune questioni concernenti la
disciplina del sacramento dell’Eucaristia. Quanto appare in questa Istruzione
va, pertanto, letto in continuità con la citata Lettera Enciclica «Ecclesia
de Eucharistia».
Tuttavia, non si ha
l’intenzione di offrire in essa l’insieme delle norme relative alla
Santissima Eucaristia, quanto piuttosto di riprendere con tale Istruzione alcuni
elementi, che risultano tuttora validi nella normativa già esposta e stabilita,
per rafforzare il senso profondo delle norme liturgiche,[9]
e indicarne altri che spieghino e completino i precedenti, illustrandoli ai
Vescovi, ma anche ai Sacerdoti, ai Diaconi e a tutti i fedeli laici, affinché
ciascuno li metta in pratica secondo il proprio ufficio e le proprie possibilità.
[3.] Le norme
contenute in questa Istruzione si considerino inerenti alla materia liturgica
nell’ambito del Rito romano e, con le opportune varianti, degli altri Riti
della Chiesa latina giuridicamente riconosciuti.
[4.] «Non
c’é dubbio che la riforma liturgica del Concilio abbia portato grandi
vantaggi per una più consapevole, attiva e fruttuosa partecipazione dei fedeli
al santo Sacrificio dell’altare».[10]
Tuttavia, «non mancano delle ombre».[11]
Non si possono, pertanto, passare sotto silenzio gli abusi, anche della massima
gravità, contro la natura della Liturgia e dei sacramenti, nonché contro la
tradizione e l’autorità della Chiesa, che non di rado ai nostri giorni in
diversi ambiti ecclesiali compromettono le celebrazioni liturgiche. In alcuni
luoghi gli abusi commessi in materia liturgica sono all’ordine del giorno, il
che ovviamente non può essere ammesso e deve cessare.
[5.] L’osservanza
delle norme emanate dall’autorità della Chiesa esige conformità di pensiero
e parola, degli atti esterni e della disposizione d’animo. Una osservanza
puramente esteriore delle norme, come è evidente, contrasterebbe con
l’essenza della sacra Liturgia, nella quale Cristo Signore vuole radunare la
sua Chiesa perché sia con lui «un solo corpo e un solo spirito».[12]
L’atto esterno deve essere, pertanto, illuminato dalla fede e dalla carità
che ci uniscono a Cristo e gli uni agli altri e generano l’amore per i poveri
e gli afflitti. Le parole e i riti della Liturgia sono, inoltre, espressione
fedele maturata nei secoli dei sentimenti di Cristo e ci insegnano a sentire
come lui:[13]
conformando a quelle parole la nostra mente, eleviamo al Signore i nostri cuori.
Quanto detto nella presente Istruzione intende condurre a tale conformità dei
sentimenti nostri con quelli di Cristo, espressi nelle parole e nei riti della
Liturgia.
[6.] Tali abusi,
infatti, «contribuiscono ad oscurare la retta fede e la dottrina cattolica su
questo mirabile Sacramento».[14]
In questo modo si impedisce pure «ai fedeli di rivivere in un certo senso
l’esperienza dei due discepoli di Emmaus: “E i loro occhi si aprirono e lo
riconobbero”».[15]
Davanti alla potenza e alla divinità[16]
di Dio e allo splendore della sua bontà, particolarmente visibile nel
sacramento dell’Eucaristia, si addice, infatti, che tutti i fedeli nutrano e
manifestino quel senso dell’adorabile maestà di Dio, che hanno ricevuto
attraverso la passione salvifica del Figlio Unigenito.[17]
[7.] Gli abusi non
di rado si radicano in un falso concetto di libertà. Dio, però, ci concede in
Cristo non quella illusoria libertà in base alla quale facciamo tutto ciò che
vogliamo, ma la libertà, per mezzo della quale possiamo fare ciò che è degno
e giusto.[18]
Ciò vale invero non soltanto per quei precetti derivati direttamente da Dio, ma
anche, considerando convenientemente l’indole di ciascuna norma, per le leggi
promulgate dalla Chiesa. Da ciò la necessità che tutti si conformino agli
ordinamenti stabiliti dalla legittima autorità ecclesiastica.
[8.] Si deve,
inoltre, notare con grande amarezza la presenza di «iniziative ecumeniche che,
pur generose nelle intenzioni, indulgono qua e là a prassi eucaristiche
contrarie alla disciplina nella quale la Chiesa esprime la sua fede». Il dono
dell’Eucaristia, tuttavia, «è troppo grande per sopportare ambiguità e
diminuzioni». È, pertanto, opportuno correggere e definire con maggiore
accuratezza alcuni elementi, di modo che anche in questo ambito «l’Eucaristia
continui a risplendere in tutto il fulgore del suo mistero».[19]
[9.] Gli abusi
trovano, infine, molto spesso fondamento nell’ignoranza, giacché per lo più
si rigetta ciò di cui non si coglie il senso più profondo, né si conosce
l’antichità. Infatti, «dell’afflato e dello spirito» della stessa sacra
Scrittura «sono permeate» appieno «le preghiere, le orazioni e gli inni e da
essa derivano il loro significato le azioni e i segni sacri».[20]
Quanto ai segni visibili, «di cui la sacra Liturgia si serve per significare le
realtà divine invisibili, essi sono stati scelti da Cristo o dalla Chiesa».[21]
Infine, le strutture e le forme delle sacre celebrazioni, secondo la tradizione
di ciascun rito sia d’Oriente sia d’Occidente, sono in sintonia con la
Chiesa universale anche per quanto riguarda usi universalmente accolti dalla
ininterrotta tradizione apostolica,[22]
che è compito proprio della Chiesa trasmettere fedelmente e con cura alle
future generazioni. Tutto ciò viene sapientemente custodito e salvaguardato
dalle norme liturgiche.
[10.] La stessa
Chiesa non ha alcuna potestà rispetto a ciò che è stato stabilito da Cristo e
che costituisce parte immutabile della Liturgia.[23]
Se fosse, infatti, spezzato il legame che i sacramenti hanno con Cristo stesso,
che li ha istituiti, e con gli eventi su cui la Chiesa è fondata,[24]
ciò non sarebbe di nessun giovamento per i fedeli, ma nuocerebbe a loro
gravemente. La sacra Liturgia, infatti, è intimamente collegata con i principi
della dottrina[25]
e l’uso di testi e riti non approvati comporta, di conseguenza, che si
affievolisca o si perda il nesso necessario tra la lex orandi e la lex
credendi.[26]
[11.] Troppo grande
è il Mistero dell’Eucaristia «perché qualcuno possa permettersi di
trattarlo con arbitrio personale, che non ne rispetterebbe il carattere sacro e
la dimensione universale».[27]
Chi al contrario, anche se Sacerdote, agisce così, assecondando proprie
inclinazioni, lede la sostanziale unità del rito romano, che va tenacemente
salvaguardata,[28]
e compie azioni in nessun modo consone con la fame e sete del Dio vivente
provate oggi dal popolo, né svolge autentica attività pastorale o corretto
rinnovamento liturgico, ma priva piuttosto i fedeli del loro patrimonio e della
loro eredità. Atti arbitrari, infatti, non giovano a un effettivo rinnovamento,[29]
ma ledono il giusto diritto dei fedeli all’azione liturgica che è espressione
della vita della Chiesa secondo la sua tradizione e la sua disciplina. Inoltre,
introducono elementi di deformazione e discordia nella stessa celebrazione
eucaristica che, in modo eminente e per sua natura, mira a significare e
realizzare mirabilmente la comunione della vita divina e l’unità del popolo
di Dio.[30]
Da essi derivano insicurezza dottrinale, perplessità e scandalo del popolo di
Dio e, quasi inevitabilmente, reazioni aspre: tutti elementi che nel nostro
tempo, in cui la vita cristiana risulta spesso particolarmente difficile in
ragione del clima di «secolarizzazione», confondono e rattristano notevolmente
molti fedeli.[31]
[12.] Tutti i
fedeli, invece, godono del diritto di avere una liturgia vera e in particolar
modo una celebrazione della santa Messa che sia così come la Chiesa ha voluto e
stabilito, come prescritto nei libri liturgici e dalle altre leggi e norme. Allo
stesso modo, il popolo cattolico ha il diritto che si celebri per esso in modo
integro il sacrificio della santa Messa, in piena conformità con la dottrina
del Magistero della Chiesa. È, infine, diritto della comunità cattolica che
per essa si compia la celebrazione della Santissima Eucaristia in modo tale che
appaia come vero sacramento di unità, escludendo completamente ogni genere di
difetti e gesti che possano generare divisioni e fazioni nella Chiesa.[32]
[13.] Tutte le norme
e i richiami esposti in questa Istruzione si connettono, sia pure in vario modo,
con il compito della Chiesa, a cui spetta di vigilare sulla retta e degna
celebrazione di questo grande mistero. Dei vari gradi con cui le singole norme
si raccordano con la legge suprema di tutto il diritto ecclesiastico, che è la
cura per la salvezza delle anime, tratta l’ultimo capitolo della presente
Istruzione.[33]
Capitolo I
LA REGOLAMENTAZIONE DELLA SACRA
LITURGIA
[14.] «Regolamentare
la sacra Liturgia compete unicamente all’autorità della Chiesa, la quale
risiede nella Sede Apostolica e, a norma del diritto, nel Vescovo Sacrae».[34]
[15.] Il Romano
Pontefice, «Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale,
in forza del suo ufficio ha potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e
universale sulla Chiesa, che può sempre esercitare liberamente»,[35]
anche comunicando con i pastori e i fedeli.
[16.] È di
competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra Liturgia della Chiesa
universale, pubblicare i libri liturgici e autorizzarne le versioni nelle lingue
correnti, nonché vigilare perché gli ordinamenti liturgici, specialmente
quelli attraverso i quali è regolata la celebrazione del Santissimo Sacrificio
della Messa, siano osservati fedelmente ovunque.[36]
[17.] La
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti «si occupa di
tutto ciò che, salva la competenza della Congregazione per la Dottrina della
Fede, spetta alla Sede Apostolica circa la regolamentazione e la promozione
della sacra Liturgia, in primo luogo dei Sacramenti. Essa favorisce e tutela la
disciplina dei sacramenti, specialmente per quanto attiene alla loro valida e
lecita celebrazione». Infine, «esercita attenta vigilanza perché siano
osservate esattamente le disposizioni liturgiche, se ne prevengano gli abusi e,
laddove essi siano scoperti, vengano eliminati».[37]
In questa materia, secondo la tradizione di tutta la Chiesa, è predominante la
sollecitudine per la celebrazione della santa Messa e per il culto che si
tributa alla Santissima Eucaristia anche fuori della Messa.
[18.] I fedeli hanno
il diritto che l’autorità ecclesiastica regoli pienamente ed efficacemente la
sacra Liturgia, in modo tale che essa non sembri mai «proprietà privata di
qualcuno, né del celebrante né della comunità nella quale si celebrano i
Misteri».[38]
1. Il Vescovo
diocesano, grande Sacerdote del suo gregge
[19.] Il
Vescovo diocesano, primo dispensatore dei misteri di Dio, è moderatore,
promotore e custode di tutta la vita liturgica nella Chiesa particolare a lui
affidata.[39]
Infatti, «il Vescovo, insignito della pienezza del sacramento dell’Ordine, è
l’“economo della grazia del supremo sacerdozio”[40]
specialmente nell’Eucaristia, che offre egli stesso o fa offrire,[41]
e della quale la Chiesa continuamente vive e cresce».[42]
[20.] Si ha,
infatti, una precipua manifestazione della Chiesa ogni volta che si celebra la
Messa, specialmente nella chiesa cattedrale, «nella partecipazione piena e
attiva di tutto il popolo santo di Dio, […] all’unica preghiera, all’unico
altare, cui presiede il Vescovo»,circondato dai suoi Sacerdoti, Diaconi e
ministri.[43]
Inoltre, ogni«legittima celebrazione dell’Eucaristia è diretta dal Vescovo,
al quale è affidato l’ufficio di prestare e regolare il culto della religione
cristiana alla Divina Maestà secondo i precetti del Signore e le leggi della
Chiesa, dal suo particolare giudizio ulteriormente determinate per la sua
diocesi».[44]
[21.] Infatti, al
Vescovo «diocesano spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in
materia liturgica nella Chiesa a lui affidata, alle quali tutti sono tenuti».[45]
Tuttavia, il Vescovo vigili sempre che non venga meno quella libertà, che è
prevista dalle norme dei libri liturgici, di adattare, in modo intelligente, la
celebrazione sia all’edificio sacro sia al gruppo dei fedeli sia alle
circostanze pastorali, cosicché l’intero rito sacro sia effettivamente
rispondente alla sensibilità delle persone.[46]
[22.] Il Vescovo
regge la Chiesa particolare a lui affidata[47]
ed è suo compito regolamentare, dirigere, spronare, talvolta anche riprendere,[48]
adempiendo il sacro ufficio che egli ha ricevuto mediante l’ordinazione
episcopale[49]
per l’edificazione del suo gregge nella verità e nella santità.[50]
Illustri il genuino senso dei riti e dei testi liturgici e alimenti nei
Sacerdoti, nei Diaconi e nei fedeli lo spirito della sacra Liturgia,[51]
perché tutti siano condotti ad un’attiva e fruttuosa celebrazione
dell’Eucaristia,[52]
e assicuri parimenti che tutto il corpo ecclesiale proceda unanime, nell’unità
della carità, sul piano diocesano, nazionale, universale.[53]
[23.] I fedeli«devono
aderire al Vescovo come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre,
affinché tutte le cose siano concordi nell’unità e crescano per la gloria di
Dio».[54]
Tutti, anche i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita
apostolica, e di tutte quante le associazioni o movimenti ecclesiali di
qualsiasi genere, sono soggetti all’autorità del Vescovo diocesano in tutto
ciò che riguarda la materia liturgica,[55]
salvo i diritti legittimamente concessi. Compete, dunque, al Vescovo diocesano
il diritto e il dovere di vigilare e verificare, riguardo alla materia
liturgica,le chiese e gli oratori situati nel suo territorio, come anche quelle
fondate o dirette dai membri dei sopra menzionati istituti, se ad esse
abitualmente accedono i fedeli.[56]
[24.] Da parte sua,
il popolo cristiano ha il diritto che il Vescovo diocesano vigili affinché non
si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, specialmente riguardo al
ministero della parola, alla celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, al
culto di Dio e dei santi.[57]
[25.] Le
commissioni, i consiglio comitati costituiti dal Vescovo, perché contribuiscano
«a promuovere la Liturgia, la musica e l’arte sacra nella sua diocesi»,
agiranno secondo il pensiero e le direttive del Vescovo e dovranno poter contare
sulla sua autorità e sulla sua ratifica per svolgere convenientemente il
proprio compito[58]
e perché sia mantenuto l’effettivo governo del Vescovo nella sua diocesi.
Riguardo a tutti questi gruppi, agli altri istituti e a qualsiasi iniziativa in
materia liturgica, i Vescovi si chiedano, come già da tempo risulta urgente, se
sia stata finora fruttuosa[59]
la loro attività e valutino attentamente quali correttivi o miglioramenti
vadano inseriti nella loro struttura e nella loro attività,[60]
affinché trovino nuovo vigore. Si tenga sempre presente che gli esperti vanno
scelti tra coloro, la cui solidità nella fede cattolica e la cui preparazione
in materia teologica e culturale siano riconosciute.
2. Le Conferenze
dei Vescovi
[26.] Ciò vale
anche per quelle commissioni attinenti alla medesima materia che, su
sollecitazione del Concilio,[61]
sono istituite dalla Conferenza dei Vescovi e i cui membri è necessario che
siano Vescovi e siano ben distinti dagli esperti coadiutori. Qualora il numero
di membri di una Conferenza dei Vescovi non risulti sufficiente perché si possa
senza difficoltà trarre da loro e istituire una commissione liturgica, si
nomini un consiglio o gruppo di esperti che, sempre sotto la presidenza di un
Vescovo, adempia per quanto possibile a tale compito, evitando però il nome di
«Commissione liturgica».
[27.] La Sede
Apostolica ha notificato fin dal 1970[62]
la cessazione di tutti gli esperimenti relativi alla celebrazione della santa
Messa ed ha ribadito tale cessazione nel 1988.[63]
Pertanto, i singoli Vescovi e le loro Conferenze non hanno alcuna facoltà di
permettere gli esperimenti riguardo ai testi e ad altro che non sia prescritto
nei libri liturgici. Per poter praticare in avvenire tali esperimenti è
necessario il permesso della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti, dato per iscritto e richiesto dalle Conferenze dei Vescovi.
Esso, tuttavia, non verrà concesso se non per grave causa. Quanto alle
iniziative di inculturazione in materia liturgica, si osservino rigorosamente e
integralmente le norme specificamente stabilite.[64]
[28.] Tutte le norme
attinenti alla materia liturgica, stabilite a norma del diritto da una
Conferenza dei Vescovi per il proprio territorio, vanno sottoposte alla recognitio
della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, senza la
quale non posseggono alcuna forza obbligante.[65]
3. I Sacerdoti
[29.] I
Sacerdoti, validi, provvidi e necessari collaboratori dell’ordine episcopale,[66]
chiamati a servire il popolo di Dio, costituiscono con il loro Vescovo un unico
presbiterio,[67]
sebbene destinato a uffici diversi. «Nelle singole comunità locali di fedeli
rendono, per così dire, presente il Vescovo, cui sono uniti con animo fiducioso
e grande, ne condividono, secondo il loro grado, gli uffici e la sollecitudine e
li esercitano con dedizione quotidiana». E «per questa loro partecipazione nel
sacerdozio e nella missione, i Sacerdoti riconoscano nel Vescovo il loro padre e
gli obbediscano con rispettoso amore».[68]
Inoltre, «sempre intenti al bene dei figli di Dio, cerchino di portare il loro
contributo al lavoro pastorale di tutta la diocesi, anzi, di tutta la Chiesa».[69]
[30.] Grande è la
responsabilità «che hanno nella celebrazione eucaristica soprattutto i
Sacerdoti, ai quali compete di presiederla in persona Christi,
assicurando una testimonianza e un servizio di comunione non solo alla comunità
che direttamente partecipa alla celebrazione, ma anche alla Chiesa universale,
che è sempre chiamata in causa dall’Eucaristia. Occorre purtroppo lamentare
che, soprattutto a partire dagli anni della riforma liturgica dopo il Concilio
Vaticano II, per un malinteso senso di creatività e di adattamento, non sono
mancati abusi, che sono stati motivo di sofferenza per molti».[70]
[31.] In coerenza
con quanto da loro promesso nel rito della sacra ordinazione e rinnovato di anno
in anno nel corso della Messa crismale, i Sacerdoti celebrino «devotamente e
con fede i misteri di Cristo a lode di Dio e santificazione del popolo
cristiano, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio
dell’Eucaristia e nel sacramento della riconciliazione».[71]
Non svuotino il significato profondo del proprio ministero, deformando la
celebrazione liturgica con cambiamenti, riduzioni o aggiunte arbitrarie.[72]
Come disse, infatti, S. Ambrogio: «La Chiesa non è ferita in se stessa, […]
ma in noi. Guardiamoci, dunque, dal far divenire i nostri sbagli una ferita per
la Chiesa».[73]
Si badi, quindi, che la Chiesa di Dio non riceva offesa da parte dei Sacerdoti,
i quali hanno offerto se stessi al ministero con tanta solennità. Vigilino,
anzi, fedelmente sotto l’autorità del Vescovo, affinché simili deformazioni
non siano commesse da altri.
[32.] «Il parroco
faccia in modo che la Santissima Eucaristia sia il centro dell’assemblea
parrocchiale dei fedeli, si adoperi perché i fedeli si nutrano mediante la
celebrazione devota dei sacramenti e in special modo perché si accostino
frequentemente al sacramento della Santissima Eucaristia e della penitenza; si
impegni inoltre a fare in modo che i fedeli siano formati alla preghiera, da
praticare anche nella famiglia, e partecipino consapevolmente e attivamente alla
sacra Liturgia, di cui il parroco deve essere il moderatore nella sua
parrocchia, sotto l’autorità del Vescovo diocesano, e sulla quale è tenuto a
vigilare perché non si insinuino abusi».[74]
Sebbene sia opportuno che nella preparazione efficace delle celebrazioni
liturgiche, specialmente della santa Messa, egli sia coadiuvato da vari fedeli,
non deve tuttavia in nessun modo cedere loro quelle prerogative in materia che
sono proprie del loro ufficio.
[33.] Infine, tutti
«i Sacerdoti abbiano cura di coltivare adeguatamente la scienza e l’arte
liturgica, affinché, per mezzo del loro ministero liturgico, le comunità
cristiane ad essi affidate, elevino una lode sempre più perfetta a Dio, Padre,
Figlio e Spirito Santo».[75]
Soprattutto, siano pervasi di quella meraviglia e di quello stupore che la
celebrazione del mistero pasquale nell’Eucaristia procura nel cuore dei
fedeli.[76]
4. I Diaconi
[34.] I Diaconi, «ai
quali sono imposte le mani non per il sacerdozio, ma per il servizio»,[77]
uomini di buona reputazione,[78]
devono agire, con l’aiuto di Dio, in modo tale da essere riconosciuti come
veri discepoli di colui,[79]
«che non venne per farsi servire, ma per servire»[80]
e fu in mezzo ai suoi discepoli«come colui che serve».[81]
E fortificati dal dono dello Spirito Santo ricevuto mediante l’imposizione
delle mani, servano il popolo di Dio in comunione con il Vescovo e il suo
presbiterio.[82]
Considerino perciò il Vescovo come padre e siano di aiuto a lui e al suo
Presbiterio«nel ministero della parola, dell’altare e della carità».[83]
[35.] Non trascurino
mai «di custodire il mistero della fede, come dice l’Apostolo, in una
coscienza pura[84]
per annunziare tale fede con le parole e le opere, secondo il Vangelo e la
tradizione della Chiesa»,[85]
servendo con tutto il cuore fedelmente e con umiltà la sacra Liturgia come
fonte e culmine della vita della Chiesa, «affinché tutti, diventati figli di
Dio mediante la fede e il Battesimo, si riuniscano insieme, lodino Dio nella
Chiesa, prendano parte al Sacrificio e alla mensa del Signore».[86]
Pertanto, tutti i Diaconi, per quanto li riguarda, si impegnino a far sì che la
sacra Liturgia sia celebrata a norma dei libri liturgici debitamente approvati.
Capitolo II
LA PARTECIPAZIONE DEI FEDELI LAICI
ALLA CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA
1. Una
partecipazione attiva e consapevole
[36.] La
celebrazione della Messa, in quanto azione di Cristo e della Chiesa, costituisce
il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa sia universale sia
particolare, e per i singoli fedeli,[87]
che«sono interessati in diverso modo, secondo la diversità di ordini, di
compiti, e di partecipazione attiva.[88]
In questo modo il popolo cristiano, “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione
santa, popolo che Dio si è acquistato”,[89]
manifesta il proprio coerente e gerarchico ordine».[90]
«Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico,
quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia
ordinati l’uno all’altro, poiché l’uno e l’altro, ognuno a suo modo,
partecipano dell’unico sacerdozio di Cristo».[91]
[37.] Tutti i
fedeli, liberati dai propri peccati e incorporati nella Chiesa con il
Battesimo,dal carattere loro impresso sono abilitati al culto della religione
cristiana,[92]
affinché in virtù del loro regale sacerdozio,[93]
perseverando nella preghiera e lodando Dio,[94]
si manifestino come vittima viva, santa, gradita a Dio e provata in tutte le
loro azioni,[95]
diano dovunque testimonianza di Cristo e a chi la richieda rendano ragione della
loro speranza di vita eterna.[96]
Pertanto, anche la
partecipazione dei fedeli laici alla celebrazione dell’Eucaristia e degli
altri riti della Chiesa non può essere ridotta ad una mera presenza, per di più
passiva, ma va ritenuta un vero esercizio della fede e della dignità
battesimale.
[38.]
L’ininterrotta dottrina della Chiesa sulla natura non soltanto conviviale, ma
anche e soprattutto sacrificale dell’Eucaristia va giustamente considerata tra
i principali criteri per una piena partecipazione di tutti i fedeli a un così
grande sacramento.[97]
«Spogliato del suo valore sacrificale, il mistero viene vissuto come se non
oltrepassasse il senso e il valore di un qualsiasi incontro conviviale e
fraterno».[98]
[39.] Per promuovere
ed evidenziare la partecipazione attiva, la recente riforma dei libri liturgici
ha favorito, secondo le intenzioni del Concilio, le acclamazioni del popolo, le
risposte, la salmodia, le antifone, i canti, nonché le azioni o i gesti e
l’atteggiamento del corpo e ha provveduto a far osservare a tempo debito il
sacro silenzio, prevedendo nelle rubriche anche le parti spettanti ai fedeli.[99]
Ampio spazio si dà, inoltre, ad una appropriata libertà di adattamento fondata
sul principio che ogni celebrazione risponda alle necessità, alla capacità,
alla preparazione dell’animo e all’indole dei partecipanti, secondo le
facoltà stabilite dalle norme liturgiche. Nella scelta dei canti, delle
melodie, delle orazioni e delle letture bibliche, nel pronunciare l’omelia,
nel comporre la preghiera dei fedeli, nel rivolgere talora le monizioni e
nell’ornare secondo i vari tempi la chiesa esiste ampia possibilità di
introdurre in ogni celebrazione una certa varietà che contribuisca a rendere
maggiormente evidente la ricchezza della tradizione liturgica e a conferire
accuratamente una connotazione particolare alla celebrazione, tenendo conto
delle esigenze pastorali, così da favorire la partecipazione interiore. Va,
tuttavia, ricordato che l’efficacia delle azioni liturgiche non sta nella
continua modifica dei riti, ma nell’approfondimento della parola di Dio e del
mistero celebrato.[100]
[40.] Tuttavia,
benché la celebrazione della Liturgia possieda indubbiamente tale connotazione
di partecipazione attiva di tutti i fedeli, non ne consegue, come per logica
deduzione, che tutti debbano materialmente compiere qualcosa oltre ai previsti
gesti ed atteggiamenti del corpo, come se ognuno debba necessariamente assolvere
ad uno specifico compito liturgico. La formazione catechetica provveda,
piuttosto, con cura a correggere nozioni e usi superficiali in merito diffusi in
alcuni luoghi negli ultimi anni e a risvegliare sempre nei fedeli un rinnovato
senso di grande ammirazione davanti alla profondità di quel mistero di fede che
è l’Eucaristia, nella cui celebrazione la Chiesa passa «dal vecchio al nuovo»
ininterrottamente.[101]
Nella celebrazione dell’Eucaristia, infatti, come pure in tutta la vita
cristiana, che da essa trae forza e ad essa tende, la Chiesa, come san Tommaso
Apostolo, si prostra in adorazione davanti al Signore crocifisso, morto, sepolto
e risorto «nella grandezza del suo divino splendore e esclama in eterno:
“Signore mio e Dio mio!”».[102]
[41.] Per suscitare,
promuovere e alimentare il senso interiore della partecipazione liturgica
risultano particolarmente utili la celebrazione assidua ed estesa della Liturgia
delle Ore, l’uso dei sacramentali e gli esercizi della pietà popolare
cristiana. Tali esercizi, «che, sebbene non riguardino a rigore di diritto la
sacra Liturgia, sono invero provvisti di particolare importanza e dignità»,
vanno ritenuti, soprattutto quando risultano elogiati e approvati dallo stesso
Magistero,[103]
dotati di un qualche legame con il contesto liturgico, come è specialmente per
la preghiera del Rosario.[104]
Poiché, inoltre, queste opere di pietà guidano il popolo cristiano alla
partecipazione ai sacramenti, e in particolar modo all’Eucaristia, «nonché
alla meditazione dei misteri della nostra redenzione e all’imitazione degli
insigni esempi dei santi in cielo, esse allora ci rendono partecipi del culto
liturgico non senza giovamento di salvezza».[105]
[42.] È necessario
comprendere che la Chiesa non si riunisce per umana volontà, ma è convocata da
Dio nello Spirito Santo, e risponde per mezzo della fede alla sua vocazione
gratuita: il termine ekklesía rimanda, infatti, a klesis, che
significa “chiamata”.[106]
Il sacrificio eucaristico non va poi ritenuto come «concelebrazione» in senso
univoco del Sacerdote insieme con il popolo presente.[107]
Al contrario, l’Eucaristia celebrata dai Sacerdoti è un dono «che supera
radicalmente il potere dell’assemblea […]. La comunità che si riunisce per
la celebrazione dell’Eucaristia necessita assolutamente di un Sacerdote
ordinato che la presieda per poter essere veramente assemblea eucaristica.
D’altra parte, la comunità non è in grado di darsi da sola il ministro
ordinato».[108]
È assolutamente necessaria la volontà comune di evitare ogni ambiguità in
materia e portare rimedio alle difficoltà insorte negli ultimi anni. Pertanto,
si usino soltanto con cautela locuzioni quali «comunità celebrante» o «assemblea
celebrante», o in altre lingue moderne «celebrating assembly», «asamblea
celebrante», «assemblée célébrante», e simili.
2. I compiti dei
fedeli laici nella celebrazione della Messa
[43.] È giusto e
lodevole che per il bene della comunità e di tutta la Chiesa di Dio alcuni
fedeli laici svolgano secondo la tradizione alcuni compiti attinenti alla
celebrazione della sacra Liturgia.[109]
Conviene che siano più persone a distribuirsi tra loro o a svolgere i vari
uffici o le varie parti dello stesso ufficio.[110]
[44.] Oltre ai
ministeri istituiti dell’accolito e del lettore,[111]
tra i suddetti uffici particolari vi sono quelli dell’accolito[112]
e del lettore[113]
per incarico temporaneo, ai quali sono congiunti gli altri uffici descritti nel
Messale Romano,[114]
nonché i compiti di preparare le ostie, di pulire i lini e simili. Tutti«sia
ministri ordinati sia fedeli laici, esercitando il loro ministero o ufficio,
compiano solo e tutto ciò che è di loro competenza»[115]
e tanto nella stessa celebrazione liturgica quanto nella sua preparazione
facciano sì che la Liturgia della Chiesa si svolga con dignità e decoro.
[45.] Si deve
evitare il rischio di oscurare la complementarietà tra l’azione dei chierici
e quella dei laici, così da sottoporre il ruolo dei laici a una sorta, come si
suol dire, di «clericalizzazione», mentre i ministri sacri assumono
indebitamente compiti che sono propri della vita e dell’azione dei fedeli
laici.[116]
[46.] Il
fedele laico chiamato a prestare il suo aiuto nelle celebrazioni liturgiche
occorre che sia debitamente preparato e che si distingua per vita cristiana,
fede, condotta e fedeltà al Magistero della Chiesa. È bene che costui abbia
ricevuto una congrua formazione liturgica, secondo la sua età, condizione,
genere di vita e cultura religiosa.[117]
Non si scelga nessuno, la cui designazione possa destare meraviglia tra i
fedeli.[118]
[47.] È veramente
ammirevole che persista la nota consuetudine che siano presenti dei fanciulli o
dei giovani, chiamati di solito «ministranti», che prestino servizio
all’altare alla maniera dell’accolito, e abbiano ricevuto, secondo le loro
capacità, una opportuna catechesi riguardo al loro compito.[119]
Non si deve dimenticare che dal novero di questi fanciulli è scaturito nel
corso dei secoli un cospicuo numero di ministri sacri.[120]
Si istituiscano o promuovano per essi delle associazioni, anche con la
partecipazione e l’aiuto dei genitori, con le quali si provveda più
efficacemente alla cura pastorale dei ministranti. Quando tali associazioni
assumono carattere internazionale, spetta alla Congregazione per il Culto Divino
e la Disciplina dei Sacramenti erigerle o esaminare e approvare i loro statuti.[121]
A tale servizio dell’altare si possono ammettere fanciulle o donne a giudizio
del Vescovo diocesano e nel rispetto delle norme stabilite.[122]
Capitolo III
LA RETTA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA
1. La materia
della Santissima Eucaristia
[48.] Il pane
utilizzato nella celebrazione del santo Sacrificio eucaristico deve essere azimo,
esclusivamente di frumento e preparato di recente, in modo che non ci sia alcun
rischio di decomposizione.[123]
Ne consegue, dunque, che quello preparato con altra materia, anche se cereale, o
quello a cui sia stata mescolata materia diversa dal frumento, in quantità tale
da non potersi dire, secondo la comune estimazione, pane di frumento, non
costituisce materia valida per la celebrazione del sacrificio e del sacramento
eucaristico.[124]
È un grave abuso introdurre nella confezione del pane dell’Eucaristia altre
sostanze, come frutta, zucchero o miele. Va da sé che le ostie devono essere
confezionate da persone che non soltanto si distinguano per onestà, ma siano
anche esperte nel prepararle e fornite di strumenti adeguati.[125]
[49.] In ragione del
segno espresso, conviene che qualche parte del pane eucaristico ottenuto dalla
frazione sia distribuito almeno a qualche fedele al momento della Comunione. «Le
ostie piccole non sono comunque affatto escluse, quando il numero dei
comunicandi, o altre ragioni pastorali lo esigano»;[126]
si usino, anzi, di solito particole per lo più piccole, che non richiedano
ulteriore frazione.
[50.] Il vino
utilizzato nella celebrazione del santo sacrificio eucaristico deve essere
naturale, del frutto della vite, genuino, non alterato, né commisto a sostanze
estranee.[127]
Nella stessa celebrazione della Messa va mescolata ad esso una modica quantità
di acqua. Con la massima cura si badi che il vino destinato all’Eucaristia sia
conservato in perfetto stato e non diventi aceto.[128]
È assolutamente vietato usare del vino, sulla cui genuinità e provenienza ci
sia dubbio: la Chiesa esige, infatti, certezza rispetto alle condizioni
necessarie per la validità dei sacramenti. Non si ammetta, poi, nessun pretesto
a favore di altre bevande di qualsiasi genere, che non costituiscono materia
valida.
2. La Preghiera
eucaristica
[51.] Si usino
soltanto le Preghiere eucaristiche che si trovano nel Messale Romano o
legittimamente approvate dalla Sede Apostolica secondo i modi e i termini da
essa definiti. «Non si può tollerare che alcuni Sacerdoti si arroghino il
diritto di comporre preghiere eucaristiche»[129]
o modificare il testo di quelle approvate dalla Chiesa,né adottarne altre
composte da privati.[130]
[52.] La recita
della Preghiera eucaristica, che per sua stessa natura è come il culmine
dell’intera celebrazione, è propria del Sacerdote, in forza della sua
ordinazione. È, pertanto, un abuso far sì che alcune parti della Preghiera
eucaristica siano recitate da un Diacono, da un ministro laico oppure da uno
solo o da tutti i fedeli insieme. La Preghiera eucaristica deve, dunque, essere
interamente recitata dal solo Sacerdote.[131]
[53.] Mentre il
Sacerdote celebrante recita la Preghiera eucaristica,«non si sovrappongano
altre orazioni o canti, e l’organo o altri strumenti musicali tacciano»,[132]
salvo che per le acclamazioni del popolo debitamente approvate, di cui si veda
più avanti.
[54.] Il popolo,
tuttavia, prende parte sempre attivamente e mai in modo meramente passivo:al
Sacerdote«si associ con fede e in silenzio, ed anche con gli interventi
stabiliti nel corso della Preghiera eucaristica, quali sono le risposte nel
dialogo del Prefazio, il Santo, l’acclamazione dopo la consacrazione e
l’Amen dopo la dossologia finale, ed altre acclamazioni approvate dalla
Conferenza dei Vescovi e confermate dalla Santa Sede».[133]
[55.] In alcuni
luoghi è invalso l’abuso per cui il Sacerdote spezza l’ostia al momento
della consacrazione durante la celebrazione della santa Messa. Tale abuso si
compie, però, contro la tradizione della Chiesa e va riprovato e molto
urgentemente corretto.
[56.] Non si ometta
nella Preghiera eucaristica il ricordo del nome del Sommo Pontefice e del
Vescovo diocesano, per conservare un’antichissima tradizione e manifestare la
comunione ecclesiale. Infatti, «lo stesso radunarsi insieme della comunità
eucaristica è anche comunione con il proprio Vescovo e con il Romano Pontefice».[134]
3. Le altre parti
della Messa
[57.] È diritto
della comunità dei fedeli che ci siano regolarmente, soprattutto nella
celebrazione domenicale, una adeguata e idonea musica sacra e, sempre, un
altare, dei paramenti e sacri lini che splendano, secondo le norme, per dignità,
decoro e pulizia.
[58.] Parimenti,
tutti i fedeli hanno il diritto che la celebrazione dell’Eucaristia sia
diligentemente preparata in tutte le sue parti, in modo tale che in essa sia
degnamente ed efficacemente proclamata e illustrata la parola di Dio, sia
esercitata con cura, secondo le norme, la facoltà di scelta dei testi liturgici
e dei riti, e nella celebrazione della Liturgia sia debitamente custodita e
alimentata la loro fede nelle parole dei canti.
[59.] Si ponga fine
al riprovevole uso con il quale i Sacerdoti, i Diaconi o anche i fedeli mutano e
alterano a proprio arbitrio qua e là i testi della sacra Liturgia da essi
pronunciati. Così facendo, infatti, rendono instabile la celebrazione della
sacra Liturgia e non di rado ne alterano il senso autentico.
[60.] Nella
celebrazione della Messa la Liturgia della Parola e la Liturgia eucaristica sono
strettamente congiunte tra loro e formano un solo atto di culto. Pertanto, non
è lecito separare una parte dall’altra, celebrandole in tempi e luoghi
differenti.[135]
Inoltre, non è lecito eseguire singole sezioni della santa Messa in vari
momenti anche di uno stesso giorno.
[61.] Nello
scegliere le letture bibliche da proclamare nella celebrazione della Messa, si
seguano le norme che si trovano nei libri liturgici,[136]
affinché realmente«la mensa della Parola di Dio sia imbandita ai fedeli con
maggiore abbondanza e vengano ad essi aperti più largamente i tesori della
Bibbia».[137]
[62.] Non è
permesso omettere o sostituire di propria iniziativa le letture bibliche
prescritte né sostituire specialmente «le letture e il salmo responsoriale,
che contengono la parola di Dio, con altri testi non biblici».[138]
[63.] La lettura del
Vangelo, che«costituisce il culmine della Liturgia della Parola»,[139]
è riservata, secondo la tradizione della Chiesa, nella celebrazione della sacra
Liturgia al ministro ordinato.[140]
Non è pertanto consentito a un laico, anche religioso, proclamare il Vangelo
durante la celebrazione della santa Messa e neppure negli altri casi in cui le
norme non lo permettano esplicitamente.[141]
[64.] L’omelia,
che si tiene nel corso della celebrazione della santa Messa ed è parte della
stessa Liturgia,[142]
«di solito è tenuta dallo stesso Sacerdote celebrante o da lui affidata a un
Sacerdote concelebrante, o talvolta, secondo l’opportunità, anche al Diacono,
mai però a un laico.[143]
In casi particolari e per un giusto motivo l’omelia può essere tenuta anche
da un Vescovo o da un Presbitero che partecipa alla celebrazione anche se non può
concelebrare».[144]
[65.] Va ricordato
che, in base a quanto prescritto dal canone 767, § 1, si ritiene abrogata ogni
precedente norma che abbia consentito a fedeli non ordinati di tenere l’omelia
durante la celebrazione eucaristica.[145]
Tale prassi è, di fatto, riprovata e non può, pertanto, essere accordata in
virtù di alcuna consuetudine.
[66.] Il divieto di
ammissione dei laici alla predicazione durante la celebrazione della Messa vale
anche per i seminaristi, per gli studenti di discipline teologiche, per quanti
abbiano ricevuto l’incarico di «assistenti pastorali», e per qualsiasi altro
genere, gruppo, comunità o associazione di laici.[146]
[67.] Soprattutto,
si deve prestare piena attenzione affinché l’omelia si incentri strettamente
sul mistero della salvezza, esponendo nel corso dell’anno liturgico sulla base
delle letture bibliche e dei testi liturgici i misteri della fede e le regole
della vita cristiana e offrendo un commento ai testi dell’Ordinario o del
Proprio della Messa o di qualche altro rito della Chiesa.[147]
Va da sé che tutte le interpretazioni della sacra Scrittura debbano essere
ricondotte a Cristo come supremo cardine dell’economia della salvezza, ma ciò
avvenga tenendo anche conto dello specifico contesto della celebrazione
liturgica. Nel tenere l’omelia si abbia cura di irradiare la luce di Cristo
sugli eventi della vita. Ciò però avvenga in modo da non svuotare il senso
autentico e genuino della parola di Dio, trattando, per esempio, solo di
politica o di argomenti profani o attingendo come da fonte a nozioni provenienti
da movimenti pseudo-religiosi diffusi nella nostra epoca.[148]
[68.] Il Vescovo
diocesano vigili con attenzione sull’omelia,[149]
facendo anche circolare tra i ministri sacri norme, lineamenti e sussidi e
promovendo incontri e altre iniziative apposite, affinché essi abbiano spesso
occasione di riflettere con maggiore accuratezza sulla natura dell’omelia e
trovino un aiuto per quanto concerne la sua preparazione.
[69.] Non si ammetta
nella santa Messa, come nelle altre celebrazioni liturgiche, un Credo o
Professione di fede, che non sia inserito nei libri liturgici debitamente
approvati.
[70.] Le
offerte che i fedeli sono soliti presentare durante la santa Messa per la
Liturgia eucaristica non si riducono necessariamente al pane e al vino per la
celebrazione dell’Eucaristia, ma possono comprendere anche altri doni che
vengono portati dai fedeli sotto forma di denaro o altri beni utili per la carità
verso i poveri. I doni esteriori devono, tuttavia, essere sempre espressione
visibile di quel vero dono che il Signore aspetta da noi: un cuore contrito e
l’amore di Dio e del prossimo, per mezzo del quale siamo conformati al
sacrificio di Cristo che offrì se stesso per noi. Nell’Eucaristia, infatti,
risplende in sommo grado il mistero di quella carità che Gesù Cristo ha
rivelato nell’Ultima Cena lavando i piedi dei discepoli. Tuttavia, a
salvaguardia della dignità della sacra Liturgia occorre che le offerte
esteriori siano presentate in modo adeguato. Pertanto, il denaro, come pure le
altre offerte per i poveri, siano collocati in un luogo adatto, ma fuori della
mensa eucaristica.[150]
Ad eccezione del denaro e, nel caso, in ragione del segno, di una minima parte
degli altri doni, è preferibile che tali offerte vengano presentate al di fuori
della celebrazione della Messa.
[71.] Si mantenga
l’uso del Rito romano di scambiare la pace prima della santa Comunione, come
stabilito nel Rito della Messa. Secondo la tradizione del Rito romano, infatti,
questo uso non ha connotazione né di riconciliazione né di remissione dei
peccati, ma piuttosto la funzione di manifestare pace, comunione e carità prima
di ricevere la Santissima Eucaristia.[151]
È, invece, l’atto penitenziale da eseguire all’inizio della Messa, in
particolare secondo la sua prima forma, ad avere carattere di riconciliazione
tra i fratelli.
[72.] Conviene«che
ciascuno dia la pace soltanto a coloro che gli stanno più vicino, in modo
sobrio».«Il Sacerdote può dare la pace ai ministri, rimanendo tuttavia sempre
nel presbiterio, per non disturbare la celebrazione. Così ugualmente faccia se,
per qualche motivo ragionevole, vuol dare la pace ad alcuni fedeli». Nec fiat
cantus quidam ad pacem comitandam sed sine mora procedatur ad «Agnus Dei». «Per
ciò che riguarda il modo di compiere lo stesso gesto di pace, esso è stabilito
dalle Conferenze dei Vescovi […] secondo l’indole e le usanze dei popoli» e
confermato da parte della Sede Apostolica.[152]
[73.] Nella
celebrazione della santa Messa la frazione del pane eucaristico, che va fatta
soltanto ad opera del Sacerdote celebrante, con l’aiuto, se è il caso, di un
Diacono o del concelebrante, ma non di un laico, inizia dopo lo scambio della
pace, mentre si recita l’«Agnello di Dio». Il gesto della frazione del pane,
infatti,«compiuto da Cristo nell’ultima Cena, che sin dal tempo apostolico ha
dato il nome a tutta l’azione eucaristica, significa che i molti fedeli, nella
Comunione derivante dall’unico pane di vita, che è il Cristo morto e risorto
per la salvezza del mondo, costituiscono un solo corpo (1 Cor 10, 17)».[153]
Il rito, pertanto, deve essere eseguito con grande rispetto.[154]
Sia però breve. Si corregga molto urgentemente l’abuso invalso in alcuni
luoghi di prolungare senza necessità tale rito, anche con l’aiuto di laici
contrariamente alle norme, e di attribuirgli una esagerata importanza.[155]
[74.] Se vi fosse
l’esigenza di fornire informazioni o testimonianze di vita cristiana ai fedeli
radunati in Chiesa, è generalmente preferibile che ciò avvenga al di fuori
della Messa. Tuttavia, per una grave causa, si possono offrire tali informazioni
o testimonianze quando il Sacerdote abbia pronunciato la preghiera dopo la
Comunione. Questo uso, tuttavia, non diventi consueto. Tali informazioni e
testimonianze, inoltre, non abbiano un senso tale da poter essere confuse con
l’omelia,[156]
né si può a causa loro totalmente sopprimere l’omelia stessa.
4. L’unione dei
vari riti con la celebrazione della Messa
[75.] Per una
ragione teologica inerente alla celebrazione eucaristica o ad un rito
particolare, i libri liturgici talora prescrivono o permettono la celebrazione
della santa Messa unitamente a un altro rito, specialmente dei sacramenti.[157]
Negli altri casi, tuttavia, la Chiesa non ammette tale collegamento, soprattutto
quando si tratta di circostanze aventi indole superficiale e vana.
[76.] Inoltre,
secondo l’antichissima tradizione della Chiesa romana, non è lecito unire il
sacramento della Penitenza con la santa Messa in modo tale che diventi
un’unica azione liturgica. Ciò non impedisce, tuttavia, che dei Sacerdoti,
salvo coloro che celebrano o concelebrano la santa Messa, ascoltino le
confessioni dei fedeli che lo desiderino, anche mentre si celebra la Messa nello
stesso luogo, per venire incontro alle necessità dei fedeli.[158]
Ciò tuttavia si svolga nella maniera opportuna.
[77.] In nessun modo
si combini la celebrazione della santa Messa con il contesto di una comune cena,
né la si metta in rapporto con analogo tipo di convivio. Salvo che in casi di
grave necessità, non si celebri la Messa su di un tavolo da pranzo[159]
o in un refettorio o luogo utilizzato per tale finalità conviviale, né in
qualunque aula in cui sia presente del cibo, né coloro che partecipano alla
Messa siedano a mensa nel corso stesso della celebrazione. Se per grave necessità
si dovesse celebrare la Messa nello stesso luogo in cui dopo si deve cenare, si
interponga un chiaro spazio di tempo tra la conclusione della Messa e l’inizio
della cena e non si esibisca ai fedeli nel corso della Messa del cibo ordinario.
[78.] Non è lecito
collegare la celebrazione della Messa con eventi politici o mondani o con
circostanze che non rispondano pienamente al Magistero della Chiesa cattolica.
Si deve, inoltre, evitare del tutto di celebrare la Messa per puro desiderio di
ostentazione o di celebrarla secondo lo stile di altre cerimonie, tanto più se
profane, per non svuotare il significato autentico dell’Eucaristia.
[79.] Infine, va
considerato nel modo più severo l’abuso di introdurre nella celebrazione
della santa Messa elementi contrastanti con le prescrizioni dei libri liturgici,
desumendoli dai riti di altre religioni.
Capitolo IV
LA SANTA COMUNIONE
1. Disposizioni
per ricevere la santa Comunione
[80.] L’Eucaristia
sia proposta ai fedeli anche «come antidoto, che ci libera dalle colpe
quotidiane e ci preserva dai peccati mortali»,[160]
come è posto in luce nelle diverse parti della Messa. Quanto all’atto
penitenziale collocato all’inizio della Messa, esso ha lo scopo di disporre i
partecipanti perché siano in grado di celebrare degnamente i santi misteri;[161]
tuttavia, «è privo dell’efficacia del sacramento della Penitenza»[162]
e, per quanto concerne la remissione dei peccati gravi, non si può ritenere un
sostituto del sacramento della Penitenza. I pastori di anime curino con
diligenza l’istruzione catechetica, in modo che ai fedeli sia trasmesso
l’insegnamento cristiano a questo riguardo.
[81.] La
consuetudine della Chiesa afferma, inoltre, la necessità che ognuno esamini
molto a fondo se stesso,[163]
affinché chi sia conscio di essere in peccato grave non celebri la Messa né
comunichi al Corpo del Signore senza avere premesso la confessione sacramentale,
a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l’opportunità di
confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di
contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima.[164]
[82.] Inoltre,
«la Chiesa ha dato delle norme che mirano insieme a favorire l’accesso
frequente e fruttuoso dei fedeli alla mensa eucaristica e a determinare le
condizioni oggettive in cui ci si deve astenere del tutto dal distribuire la
Comunione».[165]
[83.] È certamente
la cosa migliore che tutti coloro che partecipano ad una celebrazione della
santa Messa e sono forniti delle dovute condizioni ricevano in essa la santa
Comunione. Talora, tuttavia, avviene che i fedeli si accostino alla sacra mensa
in massa e senza il necessario discernimento. È compito dei pastori correggere
con prudenza e fermezza tale abuso.
[84.] Inoltre, se si
celebra la santa Messa per una grande folla o, per esempio, nelle grandi città,
occorre che si faccia attenzione affinché per mancanza di consapevolezza non
accedano alla santa Comunione anche i non cattolici o perfino i non cristiani,
senza tener conto del Magistero della Chiesa in ambito dottrinale e
disciplinare. Spetta ai pastori avvertire al momento opportuno i presenti sulla
verità e sulla disciplina da osservare rigorosamente.
[85.] I ministri
cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici, i
quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli ministri cattolici, salvo le
disposizioni del can. 844 §§ 2, 3 e 4, e del can. 861 § 2.[166]
Inoltre, le condizioni stabilite dal can. 844 § 4, alle quali non può essere
derogato in alcun modo,[167]
non possono essere separate tra loro; è, pertanto, necessario che tutte siano
sempre richieste simultaneamente.
[86.] I fedeli siano
accortamente guidati alla pratica di accedere al sacramento della Penitenza al
di fuori della celebrazione della Messa, soprattutto negli orari stabiliti, di
modo che la sua amministrazione si svolga con tranquillità e a loro effettivo
giovamento, senza che siano impediti da una attiva partecipazione alla Messa.
Coloro che sono soliti comunicarsi ogni giorno o molto spesso siano istruiti in
modo da accedere al sacramento della Penitenza nei tempi opportuni, secondo le
possibilità di ciascuno.[168]
[87.] Si premetta
sempre alla Prima Comunione dei bambini la confessione sacramentale e
l’assoluzione.[169]
La Prima Comunione, inoltre, sia sempre amministrata da un Sacerdote e mai al di
fuori della celebrazione della Messa. Salvo casi eccezionali, è poco
appropriato amministrarla il Giovedì Santo «in Cena Domini». Si scelga
piuttosto un altro giorno, come le domeniche II-VI di Pasqua o la solennità del
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo o le domeniche «per annum», in quanto la
domenica è giustamente considerata il giorno dell’Eucaristia.[170]
A ricevere l’Eucaristia non «accedano i bambini che non abbiano raggiunto
l’età della ragione o che»il parroco «abbia giudicato non sufficientemente
pronti».[171]
Tuttavia, qualora avvenga che un bambino, in via del tutto eccezionale rispetto
all’età, sia ritenuto maturo per ricevere il sacramento, non gli si rifiuti
la Prima Comunione, a condizione che sia stato sufficientemente preparato.
2. La
distribuzione della santa Comunione
[88.] I fedeli di
solito ricevano la Comunione sacramentale dell’Eucaristia nella stessa Messa e
al momento prescritto dal rito stesso della celebrazione, vale a dire
immediatamente dopo la Comunione del Sacerdote celebrante.[172]
Spetta al Sacerdote celebrante, eventualmente coadiuvato da altri Sacerdoti o
dai Diaconi, distribuire la Comunione e la Messa non deve proseguire, se non una
volta ultimata la Comunione dei fedeli. Soltanto laddove la necessità lo
richieda, i ministri straordinari possono, a norma del diritto, aiutare il
Sacerdote celebrante.[173]
[89.] Affinché,
anche«per mezzo dei segni, la Comunione appaia meglio come partecipazione al
Sacrificio che si celebra»,[174]
è da preferirsi che i fedeli possano riceverla con ostie consacrate nella
stessa Messa.[175]
[90.] «I fedeli si
comunicano in ginocchio o in piedi, come stabilito dalla Conferenza dei Vescovi»,e
confermato da parte della Sede Apostolica. «Quando però si comunicano stando
in piedi, si raccomanda che, prima di ricevere il Sacramento, facciano la debita
riverenza, da stabilire dalle stesse norme».[176]
[91.] Nella
distribuzione della santa Comunione è da ricordare che«i ministri sacri non
possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano
disposti nel debito modo e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli».[177]
Pertanto, ogni cattolico battezzato, che non sia impedito dal diritto, deve
essere ammesso alla sacra comunione. Non è lecito, quindi, negare a un fedele
la santa Comunione, per la semplice ragione, ad esempio, che egli vuole ricevere
l’Eucaristia in ginocchio oppure in piedi.
[92.] Benché ogni
fedele abbia sempre il diritto di ricevere, a sua scelta, la santa Comunione in
bocca,[178]
se un comunicando, nelle regioni in cui la Conferenza dei Vescovi, con la
conferma da parte della Sede Apostolica, lo abbia permesso, vuole ricevere il
Sacramento sulla mano, gli sia distribuita la sacra ostia. Si badi, tuttavia,
con particolare attenzione che il comunicando assuma subito l’ostia davanti al
ministro, di modo che nessuno si allontani portando in mano le specie
eucaristiche. Se c’è pericolo di profanazione, non sia distribuita la santa
Comunione sulla mano dei fedeli.[179]
[93.] È necessario
che si mantenga l’uso del piattino per la Comunione dei fedeli, per evitare
che la sacra ostia o qualche suo frammento cada.[180]
[94.] Non è
consentito ai fedeli di «prendere da sé e tanto meno passarsi tra loro di mano
in mano»[181]
la sacra ostia o il sacro calice. In merito, inoltre, va rimosso l’abuso che
gli sposi durante la Messa nuziale si distribuiscano in modo reciproco la santa
Comunione.
[95.] Il fedele
laico «che ha già ricevuto la Santissima Eucaristia, può riceverla una
seconda volta nello stesso giorno, soltanto entro la celebrazione eucaristica
alla quale partecipa, salvo il disposto del can. 921 § 2».[182]
[96.] Va
disapprovato l’uso di distribuire, contrariamente alle prescrizioni dei libri
liturgici, a mo’ di Comunione durante la celebrazione della santa Messa o
prima di essa ostie non consacrate o altro materiale commestibile o meno. Tale
uso, infatti, non si concilia con la tradizione del Rito romano e reca in sé il
rischio di ingenerare confusione tra i fedeli riguardo alla dottrina eucaristica
della Chiesa. Se in alcuni luoghi vige, per concessione, la consuetudine
particolare di benedire il pane e distribuirlo dopo la Messa, si fornisca con
grande cura una corretta catechesi di questo gesto. Non si introducano, invece,
altre usanze similari, né si utilizzino mai a tale scopo ostie non consacrate.
3. La Comunione
dei Sacerdoti
[97.] Ogni volta che
celebra la santa Messa, il Sacerdote deve comunicarsi all’altare al momento
stabilito dal Messale; i concelebranti, invece, prima di procedere alla
distribuzione della Comunione. Il Sacerdote celebrante o concelebrante non
attenda mai per comunicarsi il termine della Comunione del popolo.[183]
[98.] La Comunione
dei Sacerdoti concelebranti si svolga secondo le norme prescritte nei libri
liturgici, facendo sempre uso di ostie consacrate durante la stessa Messa,[184]
e ricevendo tutti i concelebranti la Comunione sotto le due specie. Si noti che,
quando il Sacerdote o il Diacono amministra ai concelebranti la sacra ostia o il
calice, non dice nulla, vale a dire non pronuncia le parole «Il Corpo di Cristo»
o «Il Sangue di Cristo».
[99.] La Comunione
sotto le due specie è sempre permessa «ai Sacerdoti,che non possono celebrare
o concelebrare».[185]
4. La Comunione
sotto le due specie
[100.] Al fine di
manifestare ai fedeli con maggior chiarezza la pienezza del segno nel convivio
eucaristico, sono ammessi alla Comunione sotto le due specie nei casi citati nei
libri liturgici anche i fedeli laici, con il presupposto e l’incessante
accompagnamento di una debita catechesi circa i principi dogmatici fissati in
materia dal Concilio Ecumenico Tridentino.[186]
[101.] Per
amministrare la santa Comunione ai fedeli laici sotto le due specie si dovrà
tenere appropriatamente conto delle circostanze, sulle quali spetta anzitutto ai
Vescovi diocesani dare una valutazione. Ciò si escluda assolutamente quando
esista rischio, anche minimo, di profanazione delle sacre specie.[187]
Per un più ampio coordinamento, occorre che le Conferenze dei Vescovi
pubblichino, con la conferma da parte della Sede Apostolica, mediante la
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, le norme
relative soprattutto al «modo di distribuire ai fedeli la santa Comunione sotto
le due specie e all’estensione della facoltà».[188]
[102.] Non si
amministri ai fedeli laici il calice, laddove sia presente un numero di
comunicandi tanto grande[189]
che risulterebbe difficile stimare la quantità di vino necessario per
l’Eucaristia e esisterebbe il rischio che «rimanga una quantità di Sangue di
Cristo superiore al giusto da assumere al termine della celebrazione»,[190]
né parimenti laddove l’accesso al calice può essere regolato con difficoltà
o fosse richiesta una quantità sufficiente di vino, della quale solo
difficilmente si può avere garanzia di provenienza e qualità, o laddove non
sia disponibile un congruo numero di ministri sacri né di ministri straordinari
della sacra Comunione provvisti di appropriata preparazione, o laddove una parte
notevole del popolo perseveri, per varie ragioni, nel rifiutarsi di accedere al
calice, facendo così venir meno in un certo qual modo il segno dell’unità.
[103.] Le norme del
Messale Romano ammettono il principio che, nei casi in cui la Comunione è
distribuita sotto le due specie, «il Sangue di Cristo può essere bevuto
direttamente al calice, per intinzione, con la cannuccia o con il cucchiaino».[191]
Quanto all’amministrazione della Comunione ai fedeli laici, i Vescovi possono
escludere la modalità della Comunione con la cannuccia o il cucchiaino, laddove
non sia uso locale, rimanendo comunque sempre vigente la possibilità di
amministrare la Comunione per intinzione. Se però si usa questa modalità, si
ricorra ad ostie che non siano né troppo sottili, né troppo piccole e il
comunicando riceva dal Sacerdote il Sacramento soltanto in bocca.[192]
[104.] Non si
permetta al comunicando di intingere da sé l’ostia nel calice, né di
ricevere in mano l’ostia intinta. Quanto all’ostia da intingere, essa sia
fatta di materia valida e sia consacrata, escludendo del tutto l’uso di pane
non consacrato o di altra materia.
[105.] Se non fosse
sufficiente un solo calice per distribuire la Comunione sotto le due specie ai
Sacerdoti concelebranti o ai fedeli, nulla osta che il Sacerdote celebrante usi
più calici.[193]
Va, infatti, ricordato che tutti i Sacerdoti che celebrano la santa Messa sono
tenuti a comunicarsi sotto le due specie. In ragione del segno, è lodevole
servirsi di un calice principale più grande insieme ad altri calici di minori
dimensioni.
[106.] Ci si
astenga, tuttavia, dal riversare dopo la consacrazione il Sangue di Cristo da un
vaso in un altro, per evitare qualunque cosa che possa risultare irrispettosa di
così grande mistero. Per ricevere il Sangue del Signore non si utilizzino in
nessun caso brocche, crateri o altri vasi non integralmente rispondenti alle
norme stabilite.
[107.] Secondo la
normativa stabilita dai canoni, «chi getta via le specie consacrate, oppure le
asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae
sententiae riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere
punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale».[194]
All’interno di questo caso si deve considerare annoverabile qualunque azione
volontariamente e gravemente volta a dispregio delle sacre specie. Se, pertanto,
qualcuno agisce contro le suddette norme, gettando ad esempio le sacre specie
nel sacrario o in luogo indegno o a terra, incorre nelle pene stabilite.[195]
Tengano, inoltre, tutti presente che, al termine della distribuzione della santa
Comunione durante la celebrazione della Messa, vanno osservate le prescrizioni
del Messale Romano, e soprattutto che quanto eventualmente resta del Sangue di
Cristo deve essere subito interamente consumato dal Sacerdote o, secondo le
norme, da un altro ministro, mentre le ostie consacrate avanzate vengano o
immediatamente consumate all’altare dal Sacerdote o portate in un luogo
appositamente destinato a conservare l’Eucaristia.[196]
Capitolo V
ALTRI ASPETTI RIGUARDANTI
L’EUCARISTIA
1. Il luogo della
celebrazione della santa Messa
[108.] «La
celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che in un caso
particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso, la celebrazione
deve essere compiuta in un luogo decoroso».[197]
Su tale necessità sarà, di norma, il Vescovo diocesano a valutare secondo il
caso per la propria diocesi.
[109.] Non è mai
consentito a un Sacerdote celebrare nel tempio o luogo sacro di una religione
non cristiana.
2. Circostanze
varie relative alla santa Messa
[110.] «Sempre
memori che nel mistero del Sacrificio eucaristico viene esercitata
ininterrottamente l’opera della redenzione, i Sacerdoti celebrino
frequentemente; anzi se ne raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana, la
quale, anche quando non si possa avere la presenza dei fedeli, è un atto di
Cristo e della Chiesa, nella cui celebrazione i Sacerdoti adempiono il loro
principale compito».[198]
[111.] Un Sacerdote
sia ammesso a celebrare o concelebrare l’Eucaristia «anche se sconosciuto al
rettore della chiesa, purché esibisca la lettera commendatizia» della Sede
Apostolica o del suo Ordinario o del suo Superiore, data almeno entro l’anno,
«oppure si possa prudentemente ritenere che non sia impedito di celebrare».[199]
I Vescovi provvedano che abitudini contrarie siano eliminate.
[112.] La Messa si
celebra o in lingua latina o in altra lingua, purché si faccia ricorso a testi
liturgici approvati a norma del diritto. Salvo le celebrazioni della Messa che
devono essere svolte nella lingua del popolo secondo gli orari e i tempi
stabiliti dall’autorità ecclesiastica, è consentito sempre e ovunque ai
Sacerdoti celebrare in latino.[200]
[113.] Quando la
Messa è concelebrata da più Sacerdoti, nel pronunciare la Preghiera
eucaristica si usi la lingua conosciuta sia da tutti i Sacerdoti concelebranti
sia dal popolo riunito. Qualora avvenga che vi siano tra i Sacerdoti alcuni che
non conoscono la lingua della celebrazione, cosicché non possono debitamente
pronunciare le parti della Preghiera eucaristica che sono loro proprie, essi non
concelebrino, ma preferibilmente assistano secondo le norme alla celebrazione
indossando l’abito corale.[201]
[114.] «Nelle Messe
domenicali della parrocchia, in quanto ‘comunità eucaristica’, è normale
poi che si ritrovino i vari gruppi, movimenti, associazioni, le stesse piccole
comunità religiose in essa presenti».[202]
Benché sia possibile, a norma del diritto, celebrare la Messa per gruppi
particolari, ciononostante tali gruppi non sono dispensati dalla fedele
osservanza delle norme liturgiche.[203]
[115.] Va riprovato
l’abuso di sospendere in modo arbitrario la celebrazione della santa Messa per
il popolo, contro le norme del Messale Romano e la sana tradizione del Rito
romano, con il pretesto di promuovere «il digiuno eucaristico».
[116.] Non si
moltiplichino le Messe, contro la norma del diritto, e, quanto alle offerte per
l’intenzione della Messa, si osservino tutte le regole comunque vigenti in
forza del diritto.[204]
3. I vasi sacri
[117.] I vasi sacri
destinati ad accogliere il Corpo e il Sangue del Signore, siano rigorosamente
foggiati a norma di tradizione e dei libri liturgici.[205]
È data facoltà alle Conferenze dei Vescovi di stabilire, con la conferma della
Santa Sede, se sia opportuno che i vasi sacri siano fabbricati anche con altri
materiali solidi. Tuttavia, si richiede strettamente che tali materiali siano
davvero nobili secondo il comune giudizio di ciascuna regione,[206]
di modo che con il loro uso si renda onore al Signore e si eviti completamente
il rischio di sminuire agli occhi dei fedeli la dottrina della presenza reale di
Cristo nelle specie eucaristiche. È pertanto riprovevole qualunque uso, per il
quale ci si serva nella celebrazione della Messa di vasi comuni o piuttosto
scadenti quanto alla qualità o privi di qualsiasi valore artistico, ovvero di
semplici cestini o altri vasi in vetro, argilla, creta o altro materiale
facilmente frangibile. Ciò vale anche per i metalli e altri materiali facili ad
alterarsi.[207]
[118.] I vasi sacri,
prima di essere usati, devono essere benedetti dal Sacerdote secondo i riti
prescritti nei libri liturgici.[208]
È lodevole che la benedizione sia impartita dal Vescovo diocesano, che valuterà
se i vasi siano adatti all’uso a cui sono destinati.
[119.] Il Sacerdote,
ritornato all’altare dopo la distribuzione della Comunione, stando in piedi
all’altare o a un tavolo purifica la patena o la pisside al di sopra del
calice, secondo le prescrizioni del Messale, e asciuga il calice con il
purificatoio. Se è presente il Diacono, questi torna all’altare insieme al
Sacerdote e purifica lui i vasi. È tuttavia consentito, specialmente se sono
numerosi, lasciare i vasi sacri da purificare opportunamente coperti
sull’altare o sulla credenza sul corporale e che il Sacerdote o il Diacono li
purificano subito dopo la Messa, una volta congedato il popolo. Parimenti,
l’accolito istituito aiuta il Sacerdote o il Diacono a purificare e sistemare
i vasi sacri sia all’altare sia alla credenza. In assenza del Diacono
l’accolito istituito porta alla credenza i vasi sacri e li purifica, li
asciuga e li sistema come al solito.[209]
[120.] I pastori
abbiano cura di mantenere costantemente puliti i lini della mensa sacra, e in
particolare quelli destinati ad accogliere le sacre specie, e di lavarli
piuttosto di frequente secondo la prassi tradizionale. È lodevole che l’acqua
del primo lavaggio, che va eseguito a mano, si versi nel sacrario della chiesa o
a terra in un luogo appropriato. Successivamente, si può effettuare un nuovo
lavaggio nel modo consueto.
4. Le vesti
liturgiche
[121.] «La varietà
dei colori nelle vesti sacre ha lo scopo di esprimere, anche con mezzi esterni,
da un lato la caratteristica particolare dei misteri della fede che vengono
celebrati, e dall’altro il senso della vita cristiana in cammino lungo il
corso dell’anno liturgico».[210]
In realtà, la differenza«di compiti nella celebrazione della sacra Liturgia,
si manifesta esteriormente con la diversità delle vesti sacre. Conviene che
tali vesti sacre contribuiscano anche al decoro della stessa azione sacra».[211]
[122.] «Il camice
è stretto ai fianchi dal cingolo, a meno che non sia fatto in modo da aderire
al corpo anche senza cingolo. Prima di indossare il camice, se questo non copre
l’abito comune attorno al collo, si usi l’amitto».[212]
[123.] «Nella Messa
e nelle altre azioni sacre direttamente collegate con essa, veste propria del
Sacerdote celebrante è la casula o pianeta, se non viene indicato diversamente,
da indossarsi sopra il camice e la stola».[213]
Parimenti, il Sacerdote che porta la casula secondo le rubriche non tralasci di
indossare la stola. Tutti gli Ordinari provvedano che ogni uso contrario sia
eliminato.
[124.] Nel Messale
Romano si dà facoltà ai Sacerdoti che concelebrano la Messa accanto al
celebrante principale, il quale indossi sempre la casula del colore prescritto,
di poter omettere, in presenza di una giusta causa, come ad esempio il numero
piuttosto elevato di concelebranti e la mancanza di paramenti, «la casula o la
pianeta, facendo uso della stola sopra il camice».[214]
Qualora tuttavia fosse possibile prevedere tale situazione, si provveda in
merito per quanto possibile. Coloro che concelebrano possono anch’essi, oltre
al celebrante principale, vestire per necessità la casula di colore bianco. Per
il resto, si osservino le norme dei libri liturgici.
[125.] Veste propria
del Diacono è la dalmatica, da indossarsi sopra il camice e la stola. Al fine
di preservare una insigne tradizione della Chiesa, è lodevole non valersi della
facoltà di omettere la dalmatica.[215]
[126.] È
riprovevole l’abuso per cui i ministri sacri, anche quando partecipa un solo
ministro, celebrano la santa Messa, contrariamente alle prescrizioni dei libri
liturgici, senza vesti sacre o indossando la sola stola sopra la cocolla
monastica o il normale abito religioso o un vestito ordinario.[216]
Gli Ordinari provvedano a correggere quanto prima tali abusi e a far sì che in
tutte le chiese e gli oratori sotto la propria giurisdizione sia presente un
congruo numero di vesti liturgiche realizzate secondo le norme.
[127.] Nei libri
liturgici si dà speciale facoltà di utilizzare nei giorni più solenni le
sacre vesti festive, ovvero di maggiore dignità, anche se non siano del colore
del giorno.[217]
Tale facoltà, tuttavia, riguardando propriamente vesti tessute molti anni or
sono al fine di preservare il patrimonio della Chiesa, viene estesa
impropriamente a innovazioni in modo tale che, lasciando da parte gli usi
tramandati, si assumono forme e colori secondo gusti soggettivi e si menoma il
senso di tale norma a detrimento della tradizione. In occasione di un giorno
festivo, vesti sacre di color oro o argento possono sostituire, secondo
opportunità, quelle di altro colore, ma non le vesti violacee e nere.
[128.] La Santa
Messa e le altre celebrazioni liturgiche, che sono azioni di Cristo e del popolo
di Dio gerarchicamente costituito, siano ordinate in modo tale che i sacri
ministri e i fedeli laici vi possano chiaramente partecipare secondo la propria
condizione. È preferibile dunque«che i presbiteri presenti alla celebrazione
eucaristica, se non sono scusati da una giusta causa, esercitino di solito il
ministero del proprio Ordine e quindi partecipino come concelebranti, indossando
le sacre vesti. Diversamente indossano il proprio abito corale o la cotta sopra
la veste talare».[218]
Non è decoroso, salvo motivate eccezioni, che essi partecipino alla Messa,
quanto all’aspetto esterno, alla maniera di fedeli laici.
Capitolo VI
LA CONSERVAZIONE DELLA SANTISSIMA
EUCARISTIA
E IL SUO CULTO FUORI DELLA MESSA
1. La
conservazione della Santissima Eucaristia
[129.] «La
celebrazione dell’Eucaristia nel Sacrificio della Messa è veramente
l’origine e il fine del culto eucaristico fuori della Messa. Dopo la Messa si
conservano le sacre specie soprattutto perché i fedeli, e in modo particolare i
malati e gli anziani che non possono essere presenti alla Messa, si uniscano,
per mezzo della Comunione sacramentale, a Cristo e al suo sacrificio, immolato e
offerto nella Messa».[219]
Questa conservazione, inoltre, permette anche la pratica di adorare questo
grande Sacramento e di prestare ad esso il culto di latria, che si deve a Dio.
È necessario, pertanto, che si promuovano certe forme cultuali di adorazione
non solo privata ma anche pubblica e comunitaria istituite o approvate
validamente dalla stessa Chiesa.[220]
[130.] «Secondo la
struttura di ciascuna chiesa e le legittime consuetudini locali, il Santissimo
Sacramento sia conservato nel tabernacolo in una parte della chiesa di
particolare dignità, elevata, ben visibile e decorosamente ornata», nonché,
in virtù della tranquillità del luogo, dello spazio davanti al tabernacolo e
della presenza di panche o sedie e inginocchiatoi, «adatta alla preghiera».[221]
Si attenda, inoltre, con cura a tutte le prescrizioni dei libri liturgici e alla
norma del diritto,[222]
specialmente al fine di evitare il pericolo di profanazione.[223]
[131.] Oltre a
quanto prescritto dal can. 934 § 1, è vietato conservare il Santissimo
Sacramento in un luogo non soggetto alla sicura autorità del Vescovo diocesano
o dove esista pericolo di profanazione. In questo caso, il Vescovo diocesano
revochi immediatamente la facoltà di conservazione dell’Eucaristia
precedentemente concessa.[224]
[132.] Nessuno porti
a casa o in altro luogo la Santissima Eucaristia, contrariamente alla norma del
diritto. Si tenga, inoltre, presente che il sottrarre o ritenere a fine
sacrilego o il gettar via le specie consacrate sono atti che rientrano in quei graviora
delicta, la cui assoluzione è riservata alla Congregazione per la Dottrina
della Fede.[225]
[133.] Il Sacerdote
o il Diacono o il ministro straordinario che, in assenza o sotto impedimento del
ministro ordinario, trasporta la Santissima Eucaristia per amministrare la
Comunione a un malato, si rechi dal luogo in cui il Sacramento è conservato
fino al domicilio del malato lungo un tragitto possibilmente diretto e
tralasciando ogni altra occupazione, in modo da evitare qualsiasi rischio di
profanazione e riservare la massima riverenza al Corpo di Cristo. Si osservi
sempre il rito dell’amministrazione della Comunione ai malati come prescritto
nel Rituale Romano. [226]
2. Alcune forme
di culto della Santissima Eucaristia fuori della Messa
[134.] «Il culto
all’Eucaristia fuori della Messa è di valore inestimabile nella vita della
Chiesa. Tale culto è strettamente congiunto con la celebrazione del Sacrificio
eucaristico».[227]
Pertanto, si promuova con impegno la pietà sia pubblica sia privata verso la
Santissima Eucaristia anche al di fuori della Messa, affinché dai fedeli sia
reso culto di adorazione a Cristo veramente e realmente presente,[228]
il quale è «Sommo Sacerdote dei beni futuri»[229]
e Redentore dell’universo. «Spetta ai Pastori incoraggiare, anche con la
testimonianza personale, il culto eucaristico, particolarmente le esposizioni
del Santissimo Sacramento, nonché la sosta adorante davanti a Cristo presente
sotto le specie eucaristiche».[230]
[135.] I fedeli «durante
il giorno non omettano di fare la visita al Santissimo Sacramento, in quanto
prova di gratitudine, segno d’amore e debito di riconoscenza a Cristo Signore
là presente».[231]
L’adorazione di Gesù presente nel Santissimo Sacramento, infatti, in quanto
Comunione di desiderio, unisce fortemente il fedele a Cristo, come risplende
dall’esempio di numerosi santi.[232]
«Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata
la Santissima Eucaristia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al
giorno, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al Santissimo
Sacramento». [233]
[136.] L’Ordinario
incoraggi molto vivamente l’adorazione eucaristica, sia breve sia prolungata o
quasi continua, con il concorso del popolo. Negli ultimi anni, infatti, in molti
«luoghi l’adorazione quotidiana del Santissimo Sacramento ha guadagnato ampio
spazio e diviene fonte inesauribile di santità», benché vi siano anche luoghi
«dove va registrata una quasi totale noncuranza del culto dell’adorazione
eucaristica».[234]
[137.]
L’esposizione della Santissima Eucaristia sia compiuta sempre secondo le
prescrizioni dei libri liturgici.[235]
Non si escluda anche la recita del Rosario, mirabile «nella sua semplicità ed
elevatezza»,[236]
dinanzi al Santissimo Sacramento conservato o esposto. Tuttavia, soprattutto
quando si fa l’esposizione, si ponga in luce l’indole di questa preghiera
come contemplazione dei misteri della vita di Cristo Redentore e del disegno di
salvezza del Padre onnipotente, utilizzando in particolare letture desunte dalla
sacra Scrittura.[237]
[138.] Comunque, il
Santissimo Sacramento non deve mai rimanere esposto, anche per brevissimo tempo,
senza sufficiente custodia. Si faccia, dunque, in modo che, in tempi stabiliti,
alcuni fedeli siano sempre presenti almeno a turno.
[139.] Se il Vescovo
diocesano ha ministri sacri o altri destinabili a tale funzione, è diritto dei
fedeli fare spesso visita al Santissimo Sacramento per l’adorazione e prendere
parte almeno qualche volta nel corso dell’anno all’adorazione della
Santissima Eucaristia esposta.
[140.] È
particolarmente raccomandabile che nelle città o almeno nei comuni di maggiori
dimensioni il Vescovo diocesano designi una chiesa per l’adorazione perpetua,
in cui però si celebri frequentemente, e per quanto possibile anche
quotidianamente, la santa Messa, interrompendo rigorosamente l’esposizione nel
momento in cui si svolge la funzione.[238]
È opportuno che l’ostia da esporre durante l’adorazione sia consacrata
nella Messa che precede immediatamente il tempo dell’adorazione e sia posta
nell’ostensorio sopra l’altare dopo la Comunione.[239]
[141.] Il Vescovo
diocesano riconosca e, secondo le possibilità, incoraggi i fedeli nel loro
diritto di costituire confraternite ed associazioni per la pratica
dell’adorazione anche perpetua. Nei casi in cui tali associazioni assumono
indole internazionale, spetta alla Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti erigerle o approvare i loro statuti.[240]
3. Le processioni
e i Congressi eucaristici
[142.] «Spetta al
Vescovo diocesano stabilire delle direttive circa le processioni, con cui
provvedere alla loro partecipazione e dignità»,[241]
e promuovere l’adorazione dei fedeli.
[143.] «Ove, a
giudizio del Vescovo diocesano, è possibile, si svolga, quale pubblica
testimonianza di venerazione verso la Santissima Eucaristia e specialmente nella
solennità del Corpo e Sangue di Cristo, la processione condotta attraverso le
pubbliche vie»,[242]
perché la devota «partecipazione dei fedeli alla processione eucaristica nella
solennità del Corpo e Sangue di Cristo è una grazia del Signore che ogni anno
riempie di gioia chi vi partecipa».[243]
[144.] Benché in
alcuni luoghi ciò non risulti possibile, occorre tuttavia che non vada perduta
la tradizione di svolgere le processioni eucaristiche. Si cerchino, piuttosto,
nuove maniere di praticarle nelle circostanze attuali, come ad esempio presso i
santuari, all’interno di proprietà ecclesiastiche o, con il permesso
dell’autorità civile, nei giardini pubblici.
[145.] Va
considerata di grande valore l’utilità pastorale dei Congressi eucaristici, i
quali «occorre siano segno vero di fede e carità».[244]
Siano essi preparati con diligenza e svolti secondo quanto stabilito,[245]
affinché sia dato ai fedeli di venerare i sacri misteri del Corpo e del Sangue
del Figlio di Dio in modo da sentire incessantemente in se stessi il frutto
della redenzione.[246]
Capitolo VII
I COMPITI STRAORDINARI DEI FEDELI LAICI
[146.] Il sacerdozio
ministeriale non può essere in nessun modo sostituito. Se, infatti, in una
comunità manca il Sacerdote, essa è priva dell’esercizio della funzione
sacramentale di Cristo, Capo e Pastore, che appartiene all’essenza stessa
della vita della comunità.[247]
Infatti, «il ministro, che può celebrare in persona Christi il
sacramento dell’Eucaristia, è solo il Sacerdote validamente ordinato».[248]
[147.] Se tuttavia
il bisogno della Chiesa lo richiede, in mancanza dei ministri sacri, i fedeli
laici possono, a norma del diritto, supplirlo in alcune mansioni liturgiche.[249]
Questi fedeli sono chiamati e delegati a svolgere determinati compiti, di
maggiore e di minore importanza, sostenuti dalla grazia del Signore. Molti
fedeli laici si sono già dedicati e si dedicano tuttora sollecitamente a tale
servizio, soprattutto nelle terre di missione, dove la Chiesa ha ancora poca
diffusione o si trova in condizioni di persecuzione,[250]
ma anche in altre regioni colpite dalla scarsità di Sacerdoti e Diaconi.
[148.] In particolar
modo, di grande importanza va considerata l’istituzione dei catechisti, che
hanno fornito e forniscono con grande impegno un aiuto unico e assolutamente
necessario alla diffusione della fede e della Chiesa.[251]
[149.] In alcune
diocesi di più antica evangelizzazione molto di recente sono stati incaricati
come «assistenti pastorali» dei fedeli laici, moltissimi dei quali hanno senza
dubbio giovato al bene della Chiesa, sostenendo l’azione pastorale propria del
Vescovo, dei Sacerdoti e dei Diaconi. Si badi, tuttavia, che il profilo di tale
compito non sia troppo assimilato alla forma del ministero pastorale dei
chierici. Si deve, cioè, curare che gli «assistenti pastorali» non si
assumano funzioni che spettano propriamente al ministero dei sacri ministri.
[150.] L’attività
dell’assistente pastorale sia volta ad agevolare il ministero dei Sacerdoti e
dei Diaconi, suscitare vocazioni al sacerdozio e al diaconato e preparare con
zelo, a norma del diritto, i fedeli laici in ciascuna comunità a svolgere i
vari compiti liturgici secondo la molteplicità dei carismi.
[151.] Soltanto in
caso di vera necessità si dovrà ricorrere all’aiuto dei ministri
straordinari nella celebrazione della Liturgia. Ciò, infatti, non è previsto
per assicurare una più piena partecipazione dei laici, ma è per sua natura
suppletivo e provvisorio.[252]
Se, inoltre, per necessità si ricorre agli uffici dei ministri straordinari, si
moltiplichino le preghiere speciali e continue al Signore, perché mandi presto
un Sacerdote al servizio della comunità e susciti con abbondanza le vocazioni
agli Ordini sacri.[253]
[152.] Tali funzioni
meramente sostitutive non risultino, poi, pretesto di alterazione dello stesso
ministero dei Sacerdoti, di modo che costoro trascurino la celebrazione della
santa Messa per il popolo loro affidato, la personale sollecitudine verso i
malati e la premura di battezzare i bambini, assistere ai matrimoni e celebrare
le esequie cristiane, le quali spettano anzitutto ai Sacerdoti con l’aiuto dei
Diaconi. Non avvenga, pertanto, che i Sacerdoti nelle parrocchie scambino
indifferentemente le funzioni di servizio pastorale con i Diaconi o i laici,
confondendo in tal modo la specificità di ognuno.
[153.] Inoltre, non
è consentito ai laici assumere le funzioni o i paramenti del Diacono o del
Sacerdote, né altre vesti simili ad essi.
1. Il ministro
straordinario della sacra Comunione
[154.] Come è stato
già ricordato, «ministro, in grado di celebrare in persona Christi il
sacramento dell’Eucaristia, è il solo Sacerdote validamente ordinato».[254]
Perciò il nome di «ministro dell’Eucaristia» spetta propriamente al solo
Sacerdote. Anche a motivo della sacra Ordinazione, i ministri ordinari della
santa Comunione sono i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi,[255]
ai quali, dunque, spetta distribuire la santa Comunione ai fedeli laici nella
celebrazione della santa Messa. Si manifesti, così, correttamente e con
pienezza il loro compito ministeriale nella Chiesa e si adempia il segno
sacramentale.
[155.] Oltre ai
ministri ordinari c’è l’accolito istituito, che è per istituzione ministro
straordinario della santa Comunione anche al di fuori della celebrazione della
Messa. Se inoltre ragioni di autentica necessità lo richiedano, il Vescovo
diocesano può delegare, a norma del diritto,[256]
allo scopo anche un altro fedele laico come ministro straordinario, ad actum
o ad tempus, servendosi nella circostanza della appropriata formula di
benedizione. Questo atto di deputazione, tuttavia, non ha necessariamente forma
liturgica, né in alcun modo, se la avesse, può essere assimilato a una sacra
Ordinazione. Soltanto in casi particolari e imprevisti, può essere dato un
permesso ad actum da parte del Sacerdote che presiede la celebrazione
eucaristica.[257]
[156.] Questo
ufficio venga inteso in senso stretto secondo la sua denominazione di ministro
straordinario della santa Comunione, e non «ministro speciale della santa
Comunione» o «ministro straordinario dell’Eucaristia» o «ministro speciale
dell’Eucaristia», definizioni che ne amplificano indebitamente e
impropriamente la portata.
[157.] Se è di
solito presente un numero di ministri sacri sufficiente anche alla distribuzione
della santa Comunione, non si possono deputare a questo compito i ministri
straordinari della santa Comunione. In simili circostanze, coloro che fossero
deputati a tale ministero, non lo esercitino. È riprovevole la prassi di quei
Sacerdoti che, benché presenti alla celebrazione, si astengono comunque dal
distribuire la Comunione, incaricando di tale compito i laici.[258]
[158.] Il ministro
straordinario della santa Comunione, infatti, potrà amministrare la Comunione
soltanto quando mancano il Sacerdote o il Diacono, quando il Sacerdote è
impedito da malattia, vecchiaia o altro serio motivo o quando il numero dei
fedeli che accedono alla Comunione è tanto grande che la celebrazione stessa
della Messa si protrarrebbe troppo a lungo.[259]
Tuttavia, ciò si ritenga nel senso che andrà considerata motivazione del tutto
insufficiente un breve prolungamento, secondo le abitudini e la cultura del
luogo.
[159.] Non è in
nessun modo consentito al ministro straordinario della santa Comunione delegare
all’amministrazione dell’Eucaristia qualcun altro, come ad esempio un
genitore, il marito o il figlio del malato che si deve comunicare.
[160.] Il Vescovo
diocesano riesamini la prassi degli ultimi anni in materia e la corregga secondo
opportunità o la determini con maggior chiarezza. Se per effettiva necessità
tali ministri straordinari vengono deputati in maniera estesa, occorre che il
Vescovo diocesano pubblichi delle norme particolari, con cui, tenendo presente
la tradizione della Chiesa, stabilisca delle direttive a norma del diritto in
merito all’esercizio di questo compito.
2. La
predicazione
[161.] Come è stato
già detto, l’omelia è per la sua importanza e natura riservata al Sacerdote
o al Diacono durante la Messa.[260]
Per quanto attiene ad altre forme di predicazione, se in particolari circostanze
la necessità lo richiede o in specifici casi l’utilità lo esige, si possono
a norma del diritto ammettere a predicare in chiesa o in un oratorio al di fuori
della Messa, i fedeli laici.[261]
Ciò può avvenire soltanto per l’esiguità del numero di ministri sacri in
alcuni luoghi al fine di supplire ad essi e non lo si può mutare da caso di
assoluta eccezionalità a fatto ordinario, né deve essere inteso come autentica
promozione del laicato.[262]
Va, inoltre, ricordato che la facoltà di permettere ciò, sempre ad actum,
spetta agli Ordinari del luogo e non ad altri, neppure Sacerdoti o Diaconi.
3. Celebrazioni
particolari che si svolgono in assenza del Sacerdote
[162.] La Chiesa,
nel giorno che prende il nome di «domenica», si raduna insieme fedelmente per
commemorare, specialmente con la celebrazione della Messa, la resurrezione del
Signore e tutto il mistero pasquale.[263]
Infatti, «nessuna comunità cristiana si edifica, se non si radica ed incardina
nella celebrazione della Santissima Eucaristia».[264]
Il popolo cristiano ha, dunque, il diritto che sia celebrata l’Eucaristia in
proprio favore la domenica, nelle feste di precetto, negli altri giorni
principali di festa e, per quanto possibile, anche quotidianamente. Se,
pertanto, di domenica in una parrocchia o altra comunità di fedeli è difficile
avere la celebrazione della Messa, il Vescovo diocesano valuti insieme con il
presbiterio gli opportuni rimedi.[265]
Tra queste soluzioni, le principali saranno quelle di chiamare altri Sacerdoti
allo scopo o che i fedeli vadano nella chiesa di un luogo vicino per prendervi
parte al mistero eucaristico.[266]
[163.] Tutti i
Sacerdoti, ai quali sono stati affidati il sacerdozio e l’Eucaristia «per il
bene» degli altri,[267]
abbiano a mente che è loro dovere offrire a tutti i fedeli l’opportunità di
poter soddisfare il precetto di prendere parte alla Messa di domenica.[268]
Per parte loro, i fedeli laici hanno il diritto che nessun Sacerdote, se non in
presenza di effettiva impossibilità, si rifiuti mai di celebrare la Messa per
il popolo o rifiuti che essa sia celebrata da un altro, se non si può
soddisfare in altro modo il precetto di prendere parte alla Messa di domenica e
negli altri giorni stabiliti.
[164.] «Se per la
mancanza del ministro sacro o per altra grave causa diventa impossibile la
partecipazione alla celebrazione eucaristica»,[269]
il popolo cristiano ha il diritto che il Vescovo diocesano provveda, secondo le
possibilità, che sia compiuta una celebrazione per la comunità stessa la
domenica sotto la propria autorità e secondo le norme stabilite dalla Chiesa.
Tali celebrazioni domenicali, tuttavia, vanno sempre considerate del tutto
straordinarie. Pertanto, sarà cura di tutti, sia Diaconi sia fedeli laici, ai
quali è assegnato un compito da parte del Vescovo diocesano all’interno di
tali celebrazioni, «mantenere viva nella comunità una vera “fame”
dell’Eucaristia, che conduca a non perdere nessuna occasione di avere la
celebrazione della Messa, anche approfittando della presenza occasionale di un
Sacerdote non impedito a celebrarla dal diritto della Chiesa».[270]
[165.] Occorre
evitare con cura ogni forma di confusione tra questo tipo di riunioni e la
celebrazione eucaristica.[271]
I Vescovi diocesani, pertanto, valutino con prudenza se in tali riunioni si
debba distribuire la santa Comunione. Per un più ampio coordinamento, la
questione sia opportunamente determinata nell’ambito della Conferenza dei
Vescovi, in modo da pervenire a una risoluzione, con la conferma da parte della
Sede Apostolica, mediante la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti. Sarà preferibile, inoltre, in assenza del Sacerdote e del
Diacono, che le varie parti siano distribuite tra più fedeli anziché sia un
solo fedele laico a guidare l’intera celebrazione. In nessun caso è
appropriato dire che un fedele laico «presiede» la celebrazione.
[166.] Parimenti, il
Vescovo diocesano, al quale soltanto spetta la questione, non conceda con
facilità che tali celebrazioni, soprattutto se in esse si distribuisce anche la
santa Comunione, avvengano nei giorni feriali e soprattutto in luoghi in cui si
è potuto o si potrà celebrare la Messa la domenica precedente o successiva. I
Sacerdoti sono fermamente pregati di celebrare, secondo le possibilità,
quotidianamente la santa Messa per il popolo in una delle chiese a loro
affidate.
[167.] «Similmente,
non si può pensare di sostituire la santa Messa domenicale con celebrazioni
ecumeniche della Parola o con incontri di preghiera in comune con cristiani
appartenenti alle […] Comunità ecclesiali, oppure con la partecipazione ai
loro riti liturgici».[272]
Se poi il Vescovo diocesano, spinto da necessità, ha permesso ad actum
la partecipazione dei cattolici, i pastori badino che tra i fedeli cattolici non
si ingeneri confusione quanto alla necessità di prendere parte anche in queste
occasioni alla Messa di precetto, in un’altra ora della giornata.[273]
4. Coloro che
sono stati dimessi dallo stato clericale
[168.] Al «chierico
che a norma del diritto perde lo stato clericale […] è proibito esercitare la
potestà di ordine».[274]
A costui, pertanto, non è consentito celebrare sotto alcun pretesto i
sacramenti, salvo esclusivamente il caso di eccezionalità previsto dal diritto,[275]
né è consentito ai fedeli ricorrere a lui per la celebrazione, quando non vi
è giusta causa che permetta ciò a norma del can. 1335.[276]
Tali persone, inoltre, non tengano l’omelia,[277]
né assumano mai alcun incarico o compito nella celebrazione della sacra
Liturgia, di modo che non si ingeneri confusione tra i fedeli e non ne risulti
offuscata la verità.
Capitolo VIII
I RIMEDI
[169.] Quando si
compie un abuso nella celebrazione della sacra Liturgia, si opera un’autentica
contraffazione della Liturgia cattolica. Ha scritto san Tommaso: «incorre nel
vizio di falsificazione chi per conto della Chiesa manifesta a Dio un culto
contro la modalità istituita per autorità divina dalla Chiesa e consueta in
essa».[278]
[170.] Al fine di
porre rimedio a tali abusi, ciò «che in sommo grado urge è la formazione
biblica e liturgica del popolo di Dio, dei pastori e dei fedeli»,[279]
di modo che la fede e la disciplina della Chiesa in merito alla sacra Liturgia
siano correttamente presentate e comprese. Se tuttavia gli abusi persistono,
occorrerà procedere, a norma del diritto, a tutela del patrimonio spirituale e
dei diritti della Chiesa, facendo ricorso a tutti i mezzi legittimi.
[171.] Tra i vari
abusi vi sono quelli che costituiscono obiettivamente graviora delicta,
gli atti gravi e altri che vanno nondimeno evitati e attentamente corretti.
Tenendo conto di tutto ciò che è stato in particolar modo trattato nel
Capitolo I di questa Istruzione, occorrerà prestare ora attenzione a quanto
segue.
1. Graviora
delicta
[172.] I graviora
delicta contro la santità del Santissimo Sacrificio e sacramento
dell’Eucaristia vanno trattati seguendo le «Norme relative ai graviora
delicta riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede»,[280]
vale a dire:
a) sottrazione o
ritenzione a fine sacrilego o il gettar via le specie consacrate;[281]
b) tentata azione
liturgica del Sacrificio eucaristico o sua simulazione;[282]
c) concelebrazione
proibita del Sacrificio eucaristico insieme a ministri di Comunità ecclesiali i
quali non hanno la successione apostolica, né riconoscono la dignità
sacramentale dell’ordinazione sacerdotale;[283]
d) consacrazione a
fine sacrilego di una materia senza l’altra nella celebrazione eucaristica o
anche di entrambe al di fuori della celebrazione eucaristica.[284]
2. Atti gravi
[173.] Sebbene il
giudizio sulla gravità della questione vada formulato secondo la dottrina
comune della Chiesa e le norme da essa stabilite, come atti gravi vanno sempre
obiettivamente considerati quelli che mettono a rischio la validità e dignità
della Santissima Eucaristia, ovvero quelli che contrastano con i casi
precedentemente illustrati ai nn. 48-52, 56, 76-77, 79, 91-92, 94, 96, 101-102,
104, 106, 109, 111, 115, 117, 126, 131-133, 138, 153 e 168. Si deve, inoltre,
fare attenzione alle prescrizioni del Codice di Diritto Canonico e in
particolare a quanto stabilito dai cann. 1364, 1369, 1373, 1376, 1380, 1384,
1385, 1386 e 1398.
3. Altri abusi
[174.] Inoltre, le
azioni commesse contro quelle norme, di cui si tratta altrove in questa
Istruzione e nelle norme stabilite dal diritto, non vanno considerate con
leggerezza, ma le si annoveri tra gli altri abusi da evitare e correggere con
sollecitudine.
[175.] Quanto
esposto nella presente Istruzione, come risulta chiaro, non riporta tutte le
violazioni contro la Chiesa e la sua disciplina, quali sono definite nei canoni,
nelle leggi liturgiche e nelle altre norme della Chiesa secondo la dottrina del
Magistero o la sana tradizione. Se qualche errore viene commesso, andrà
corretto a norma del diritto.
4. Il Vescovo
diocesano
[176.] Il Vescovo
diocesano, «essendo il principale dispensatore dei misteri di Dio, si adoperi
di continuo perché i fedeli affidati alle sue cure crescano in grazia mediante
la celebrazione dei sacramenti e perché conoscano e vivano il mistero pasquale».[285]
A lui spetta, «entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia
liturgica, alle quali tutti sono tenuti».[286]
[177.] «Poiché
deve difendere l’unità della Chiesa universale, il Vescovo è tenuto a
promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a urgere
l’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche. Vigili che non si insinuino
abusi nella disciplina ecclesiastica, soprattutto nel ministero della parola,
nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nel culto di Dio e dei
Santi».[287]
[178.] Pertanto,
ogni qualvolta l’Ordinario del luogo o di un Istituto religioso oppure di una
Società di vita apostolica abbia notizia, quanto meno verosimile, a proposito
di un delitto o di un abuso riguardante la Santissima Eucaristia, indaghi con
cautela, in prima persona o mediante altro chierico idoneo, sui fatti, le
circostanze e l’imputabilità.
[179.] I delitti
contro la fede e i graviora delicta commessi durante la celebrazione
dell’Eucaristia e degli altri sacramenti siano segnalati senza indugio alla
Congregazione per la Dottrina della Fede, che li esamina «e, all’occorrenza,
procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto,
sia comune che proprio».[288]
[180.] Diversamente,
l’Ordinario proceda a norma dei sacri canoni, applicando, ove fosse il caso,
le pene canoniche e tenendo presente in modo particolare quanto stabilito dal
can. 1326. Qualora si tratti di azioni gravi, informi la Congregazione per il
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
5. La Sede
Apostolica
[181.] Ogni
qualvolta la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha
notizia, quanto meno verosimile, di un delitto o abuso relativo alla Santissima
Eucaristia, ne informa l’Ordinario, affinché indaghi sul fatto. Qualora esso
risulti grave, l’Ordinario invii al più presto allo stesso Dicastero un
esemplare degli atti relativi all’indagine eseguita e, eventualmente, sulla
pena inflitta.
[182.] Nei casi di
maggiore difficoltà l’Ordinario non trascuri per il bene della Chiesa
universale, della cui sollecitudine anche egli partecipa in virtù della sacra
Ordinazione, di trattare la questione dopo avere consultato il parere della
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Da parte sua,
questa Congregazione, in virtù delle facoltà ad essa concesse dal Romano
Pontefice, sosterrà l’Ordinario secondo il caso, accordandogli le necessarie
dispense[289]
o comunicandogli istruzioni e prescrizioni, alle quali egli ottemperi con
diligenza.
6. Segnalazioni
di abusi in materia liturgica
[183.] In modo
assolutamente particolare tutti, secondo le possibilità, facciano sì che il
Santissimo Sacramento dell’Eucaristia sia custodito da ogni forma di
irriverenza e aberrazione e tutti gli abusi vengano completamente corretti.
Questo è compito della massima importanza per tutti e per ciascuno, e tutti
sono tenuti a compiere tale opera, senza alcun favoritismo.
[184.] Ogni
cattolico, sia Sacerdote sia Diacono sia fedele laico, ha il diritto di sporgere
querela su un abuso liturgico presso il Vescovo diocesano o l’Ordinario
competente a quegli equiparato dal diritto o alla Sede Apostolica in virtù del
primato del Romano Pontefice.[290]
È bene, tuttavia, che la segnalazione o la querela sia, per quanto possibile,
presentata dapprima al Vescovo diocesano. Ciò avvenga sempre con spirito di
verità e carità.
Conclusione
[185.] «Ai germi di
disgregazione tra gli uomini, che l’esperienza quotidiana mostra tanto
radicati nell’umanità a causa del peccato, si contrappone la forza
generatrice di unità del corpo di Cristo. L’Eucaristia, costruendo la Chiesa,
proprio per questo crea comunità fra gli uomini».[291]
Pertanto, questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti si augura che, anche mediante l’attenta applicazione di quanto
richiamato alla mente nella presente Istruzione, l’umana fragilità intralci
in misura minore l’azione del Santissimo Sacramento dell’Eucaristia e,
rimossa ogni irregolarità, bandito ogni uso riprovato, per intercessione della
Beata Vergine Maria, «donna eucaristica»,[292]
la presenza salvifica di Cristo nel Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue
risplenda su tutti gli uomini.
[186.] Tutti i
fedeli partecipino, secondo le possibilità, pienamente, consapevolmente e
attivamente alla Santissima Eucaristia,[293]
la venerino con tutto il cuore nella devozione e nella vita. I Vescovi, i
Sacerdoti e i Diaconi, nell’esercizio del sacro ministero, si interroghino in
coscienza sulla autenticità e sulla fedeltà delle azioni da loro compiute a
nome di Cristo e della Chiesa nella celebrazione della sacra Liturgia. Ogni
ministro sacro si interroghi, anche con severità, se ha rispettato i diritti
dei fedeli laici, che affidano a lui con fiducia se stessi e i loro figli, nella
convinzione che tutti svolgono correttamente per i fedeli quei compiti che la
Chiesa, per mandato di Cristo, intende adempiere nel celebrare la sacra
Liturgia.[294]
Ciascuno ricordi sempre, infatti, di essere servitore della sacra Liturgia.[295]
Nonostante qualunque
cosa in contrario.
Questa Istruzione,
redatta, per disposizione del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, dalla
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti d’intesa con
la Congregazione per la Dottrina della Fede, è stata approvata dallo stesso
Pontefice il 19 marzo 2004, nella solennità di san Giuseppe, il quale ne ha
disposto la pubblicazione e l’immediata osservanza da parte di tutti coloro a
cui spetta.
Roma, dalla
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il 25 marzo
2004, nella solennità dell’Annunciazione del Signore.
Francis Card. Arinze
Prefetto
Domenico Sorrentino
Arcivescovo Segretario
NOTE
[1] Cf. Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum, editio typica tertia, diei 20 aprilis 2000, Typis Vaticanis, 2002, Missa votiva de Dei misericordia, oratio super oblata, p. 1159.
[2] Cf. 1 Cor 11, 26; Missale Romanum, Prex Eucharistica, acclamatio post consecrationem, p. 576; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, 17 aprile 2003, nn. 5, 11, 14, 18: AAS 95 (2003) pp. 436, 440-441, 442, 445.
[3] Cf. Is 10, 33; 51, 22; Missale Romanum, In sollemnitate Domini nostri Iesu Christi, universorum Regis, Praefatio, p. 499.
[4] Cf.1 Cor 5, 7; Conc. Ecum. Vat. II, Decr. sul ministero e la vita dei sacerdoti, Presbyterorum ordinis, 7 dicembre 1965, n. 5; Giovanni Paolo II, Esort. Apost., Ecclesia in Europa, 28 giugno 2003, n. 75: AAS 95 (2003) pp. 649-719, qui p. 693.
[5] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, 21 novembre 1964, n. 11.
[6] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, 17 aprile 2003, n. 21: AAS 95 (2003) p. 447.
[7]
Cf. Ibidem: AAS 95 (2003) pp. 433-475.
[8]
Cf. Ibidem, n. 52: AAS 95 (2003) p. 468.
[9]
Cf. Ibidem.
[10]
Ibidem, n. 10: AAS 95 (2003) p.
439.
[11]
Ibidem;cf. Giovanni Paolo II,Lett. Apost.,
Vicesimus quintus annus, 4 dicembre 1988, nn. 12-13: AAS 81 (1989) pp.
909-910; cf. anche Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, 4 dicembre 1963, n. 48.
[12]
Missale Romanum, Prex Eucharistica III, p. 588; cf. 1 Cor 12, 12-13; Ef
4, 4.
[13] Cf. Fil 2, 5.
[14] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
[15] Ibidem, n. 6: AAS 95 (2003) p. 437; cf. Lc 24, 31.
[16] Cf. Rm 1, 20.
[17] Cf. Missale Romanum, Praefatio I de Passione Domini, p. 528.
[18] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Veritatis splendor, 6 agosto 1993, n. 35: AAS 85 (1993) pp. 1161-1162; Giovanni Paolo II, Omelia tenuta presso Camden Yards, 9 ottobre 1995, n. 7: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVII, 2 (1995), Libreria Editrice Vaticana, 1998, p. 788.
[19] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
[20] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 24; cf. Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Istr., Varietates legitimae, 25 gennaio 1994, nn. 19 e 23: AAS 87 (1995) pp. 295-296, 297.
[21]
Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium,
n. 33.
[22] Cf. S. Ireneo, Adversus Haereses, III, 2: SCh., 211, 24-31; S. Agostino, Epistula ad Ianuarium, 54, I: PL 33, 200: «Illa autem quae non scripta, sed tradita custodimus, quae quidem toto terrarum orbe servantur, datur intellegi vel ab ipsis Apostolis, vel plenariis conciliis, quorum est in Ecclesia saluberrima auctoritas, commendata atque statuta retineri»; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Redemptoris missio, 7 dicembre 1990, nn. 53-54: AAS 83 (1991) pp. 300-302; Congr. per la Dottr. della Fede, Lett. ai Vescovi della Chiesa Cattolica su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione, Communionis notio, 28 maggio 1992, nn. 7-10: AAS 85 (1993) pp. 842-844; Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Istr., Varietates legitimae, n. 26: AAS 87 (1995) pp. 298-299.
[23]
Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium,
n. 21.
[24] Cf. Pio XII, Cost. Ap., Sacramentum Ordinis, 30 novembre 1947: AAS 40 (1948) p. 5; Congr. per la Dottr. della Fede, Dichiar., Inter insigniores, 15 ottobre 1976, parte IV: AAS 69 (1977) pp. 107-108; Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Istr., Varietates legitimae, n. 25: AAS 87 (1995) p. 298.
[25] Cf. Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei, 20 novembre 1947: AAS 39 (1947) p. 540.
[26] Cf. S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum, 3 aprilis 1980: AAS 72 (1980) p. 333.
[27] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 52: AAS 95 (2003) p. 468.
[28] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 4, 38; Decr. sulle Chiese Orientali Cattoliche, Orientalium Ecclesiarum, 21 novembre 1964, nn. 1, 2, 6; Paolo VI, Cost. Ap., Missale Romanum: AAS 61 (1969) pp. 217-222; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 399; Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Istr., Liturgiam authenticam, 28 marzo 2001, n. 4: AAS 93 (2001) pp. 685-726, qui p. 686.
[29] Cf. Giovanni Paolo II, Esort. Ap., Ecclesia in Europa, n. 72: AAS 95 (2003) p. 692.
[30] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, 25 maggio 1967, n. 23: AAS 95 (2003) pp. 448-449; S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, 25 maggio 1967, n. 6: AAS 59 (1967) p. 545.
[31] Cf. S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum: AAS 72 (1980) pp. 332-333.
[32] Cf. 1 Cor 11, 17-34; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 52: AAS 95 (2003) pp. 467-468.
[33] Cf. Codice di Diritto Canonico, 25 gennaio 1983, can. 1752.
[34] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 22 § 1. Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 838 § 1.
[35] Codice di Diritto Canonico,can. 331; cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 22.
[36] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 838 § 2.
[37] Giovanni Paolo II, Cost. Ap., Pastor bonus, 28 giugno 1988: AAS 80 (1988) pp. 841-924; qui artt. 62, 63, e 66, pp. 876-877.
[38] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 52: AAS 95 (2003) p. 468.
[39] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. sull’ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa, Christus Dominus, 28 ottobre 1965, n. 15; cf. anche Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 41; Codice di Diritto Canonico,can. 387.
[40] Orazione per la consacrazione episcopale nel rito bizantino: Euchologion to mega, Roma, 1873, p. 139.
[41] Cf. S. Ignazio di Antiochia, Ad Smyrn.8, 1: ed. F.X. Funk, I, p. 282.
[42] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 26; cf. S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 7: AAS 59 (1967) p. 545; cf. anche Giovanni Paolo II, Esort. Ap., Pastores gregis, 16 ottobre 2003, nn. 32-41: L’ Osservatore romano, 17 ottobre 2003, pp. 6-8.
[43] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 41; cf. S. Ignazio di Antiochia, Ad Magn. 7; Ad Philad. 4; Ad Smyrn. 8: ed. F.X. Funk, I, pp. 236, 266, 281; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 22; cf. anche Codice di Diritto Canonico,can. 389.
[44] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 26.
[45] Codice di Diritto Canonico, can. 838 § 4.
[46]
Cf. Cons. ad exsequ. Const. Lit., Dubium: Notitiae 1 (1965) p. 254.
[47] Cf. At 20, 28; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.sulla Chiesa, Lumen gentium, nn. 21 e 27; Decr. sull’ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa, Christus Dominus, n. 3.
[48] Cf. S. Congr. per il Culto Div., Istr., Liturgicae instaurationes, 5 settembre 1970: AAS 62 (1970) p. 694.
[49] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm.sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 21; Decr. sull’ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa, Christus Dominus, n. 3.
[50] Cf. Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Ioannis Pauli Pp. II promulgatum, editio typica, diei 14 septembris 1984, Typis Polyglottis Vaticanis, 1985, n. 10.
[51] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 387.
[52] Cf. ibidem, n. 22.
[53] Cf. S. Congr. per il Culto Div., Istr., Liturgicae instaurationes: AAS 62 (1970) p. 694.
[54] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 27; cf. 2 Cor 4, 15.
[55]
Cf. Codice di Diritto Canonico, cann. 397
§ 1; 678 § 1.
[56]
Cf. ibidem,can. 683 § 1.
[57]
Cf. ibidem, can. 392.
[58] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Vicesimus quintus annus, n. 21: AAS 81 (1989) p. 917; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 45-46; Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 562.
[59]
Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Apost., Vicesimus quintus annus, n. 20: AAS 81 (1989) p. 916.
[60]
Cf. ibidem.
[61] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 44; Congr. per i Vescovi, Lett. ai Presidenti delle Conferenze dei Vescovi inviata anche a nome della Congr. per l’Evangelizzazione dei Popoli, 21 giugno 1999, n. 9: AAS 91 (1999) p. 999.
[62] Cf. Congr. per il Culto Div., Istr., Liturgicae instaurationes, n. 12: AAS 62 (1970) pp. 692-704, qui p. 703.
[63] Cf. Congr. per il CultoDiv., Dichiarazione circa le Preghiere eucaristiche e gli esperimenti liturgici, 21 marzo 1988: Notitiae 24 (1988) pp. 234-236.
[64] Cf. Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Istr., Varietates legitimae: AAS 87 (1995) pp. 288-314.
[65] Cf. Codice di Diritto Canonico,can. 838 § 3; S. Congr. dei Riti, Istr. Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 31: AAS 56 (1964) p. 883; Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Istr., Liturgiam authenticam, nn. 79-80: AAS 93 (2001) pp. 711-713.
[66] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. sul ministero e la vita dei sacerdoti, Presbyterorum ordinis, 7 dicembre 1965, n. 7; Pontificale Romanum, ed. 1962: Ordo consecrationis sacerdotalis, in Praefatione; Pontificale Romanum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II renovatum, auctoritate Pauli Pp. VI editum, Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum: De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, editio typica altera, diei 29 iunii 1989, Typis Polyglottis Vaticanis, 1990, cap. II, De Ordin. presbyterorum, Praenotanda, n. 101.
[67] Cf. S. Ignatio di Antiochia, Ad Philad. 4: ed. F.X. Funk, I, p. 266; S. Cornelio I citato in S. Cipriano, Epist. 48, 2: ed. G. Hartel, III, 2, p. 610.
[68] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 28.
[69] Cf. ibidem.
[70] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 52; cf. n. 29: AAS 95 (2003) pp. 467-468; 452-453.
[71] Pontificale Romanum, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, editio typica altera: De Ordinatione presbyterorum, n. 124; cf. Missale Romanum, Feria V in Hebdomada Sancta: Ad Missam chrismatis, Renovatio promissionum sacerdotalium, p. 292
[72] Cf. Conc. Ecum. Trid., Sessione VII, 3 marzo 1547, Decr. sui Sacramenti, can. 13: DS 1613; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 22; Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei: AAS 39 (1947) pp. 544, 546-547, 562; Codice di Diritto Canonico, can. 846, § 1; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 24.
[73] S. Ambrogio, De Virginitate, n. 48: PL 16, 278.
[74] Codice di Diritto Canonico, can. 528 § 2.
[75] Conc. Ecum. Vat. II, Decr. sul ministero e la vita dei sacerdoti, Presbyterorum ordinis, n. 5.
[76] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 5: AAS 95 (2003) p. 436.
[77]
Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 29; cf. Constitutiones
Ecclesiae Aegypticae, III, 2: ed. F.X. Funk, Didascalia, II, p. 103; Statuta
Ecclesiae Ant., 37-41: ed. D.
Mansi 3, 954.
[78]
Cf. At 6, 3.
[79]
Cf. Gv 13, 35.
[80]
Mt 20, 28.
[81] Cf. Lc 22, 27.
[82] Cf. Caeremoniale Episcoporum, nn. 9, 23. Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 29.
[83]
Cf. Pontificale Romanum, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum,
editio typica altera, cap. III, De
Ordin. diaconorum, n. 199.
[84] Cf. 1 Tm 3, 9.
[85]
Cf. Pontificale Romanum, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum,
editio typica altera, cap. III, De
Ordin. diaconorum, n. 200.
[86]
Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium,
n. 10.
[87]
Cf. ibidem, n. 41; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen
gentium, n. 11; Decr. sul ministero e la vita dei sacerdoti, Presbyterorum
ordinis, nn. 2, 5, 6; Decr. sull’ufficio pastorale dei Vescovi, Christus
Dominus, n. 30; Decr. sull’ecumenismo, Unitatis redintegratio, 21
novembre 1964, n. 15; S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium,
nn. 3 e, 6: AAS 59 (1967) pp. 542, 544-545; Missale Romanum, Institutio
Generalis, n. 16.
[88]
Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium,
n. 26; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 91.
[89]
1 Pt 2, 9; cf. 2, 4-5.
[90]
Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 91; cf. Conc. Ecum.
Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n.
14.
[91] Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 10.
[92] Cf. S. Tommasod’Aquino, Summa Theol., III, q. 63, a. 2.
[93] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 10; cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 28: AAS 95 (2003) p. 452.
[94]
Cf. At 2, 42-47.
[95]
Cf. Rm 12, 1.
[96]
Cf. 1 Pt 3, 15; 2, 4-10.
[97]
Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, nn. 12-18:
AAS 95 (2003) pp. 441-445; Id.,Lett., Dominicae Cenae, 24 febbraio 1980,
n. 9: AAS 72 (1980) pp. 129-133.
[98] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
[99] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 30-31.
[100] Cf. S. Congr. per il Culto Divino, Istr., Liturgicae instaurationes, n. 1: AAS 62 (1970) p. 695.
[101] Cf. Missale Romanum, Feria secunda post Dominica V in Quadragesima, Collecta, p. 258.
[102] Giovanni Paolo II,Lett. Ap., Novo Millennio ineunte, 6 gennaio 2001, n. 21: AAS 93 (2001) p. 280; cf. Gv 20, 28.
[103] Cf. Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 586; cf. anche Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 67; Paolo VI, Esort. Ap., Marialis cultus, 11 febbraio 1974, n. 24: AAS 66 (1974) pp. 113-168, qui p. 134; Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Direttorio su pietà popolare e Liturgia, 17 dicembre 2001.
[104] Cf. Giovanni Paolo II, Ep. Ap., Rosarium Virginis Mariae, 16 ottobre 2002: AAS 95 (2003) pp. 5-36.
[105] Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei: AAS 39 (1947) pp. 586-587.
[106] Cf. Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Istr., Varietates legitimae, n. 22: AAS 87 (1995) p. 297.
[107] Cf. Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 553.
[108] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 29: AAS 95 (2003) p. 453; cf. Conc. Ecum. Lateran. IV., 11-30 novembre 1215, cap. 1: DS802; Conc. Ecum. Trid., Sess. XXIII, 15 luglio 1563, Dottrina e canonisulla sacr. ordin., cap. 4: DS 1767-1770; Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 553.
[109] Cf. Codice di Diritto Canonico,can. 230 § 2; cf. anche Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 97.
[110] Cf. anche Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 109.
[111] Cf. Paolo VI, Motu proprio, Ministeria quaedam, 15 agosto 1972, nn. VI-XII: Pontificale Romanum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, De institutione lectorum et acolythorum, de admissione inter candidatos ad diaconatum et presbyteratum, de sacro caelibatu amplectendo, editio typica, diei 3 decembris 1972, Typis Polyglottis Vaticanis, 1973, p. 10: AAS 64 (1972) pp. 529-534, qui pp. 532-533; Codice di Diritto Canonico, can. 230 § 1; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 98-99, 187-193.
[112] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 187-190, 193; Codice di Diritto Canonico, can. 230 §§ 2-3.
[113] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 24; S. Congr. per i Sacr. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum, nn. 2 e 18: AAS 72 (1980) pp. 334, 338; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 101, 194-198; Codice di Diritto Canonico, can. 230 § 2-3.
[114] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 100-107.
[115] Ibidem, n. 91; cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 28.
[116] Cf. Giovanni Paolo II, Discorso alla Conferenza dei Vescovi delle Antille, 7 maggio 2002, n. 2: AAS 94 (2002) pp. 575-577; Esort. Ap. post-sinodale, Christifideles laici, 30 dicembre 1988, n. 23: AAS 81 (1989) pp. 393-521, qui pp. 429-431; Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, 15 agosto 1997, Principi teologici, n. 4: AAS 89 (1997) pp. 860-861.
[117]
Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium,
n. 19.
[118] Cf. S. Congr. per il Culto Divino, Istr., Immensae caritatis, 29 gennaio 1973: AAS 65 (1973) p. 266.
[119] Cf. S. Congr. dei Riti, Istr., De Musica sacra, 3 settembre 1958, n. 93c: AAS 50 (1958) p. 656.
[120] Cf. Pont. Cons. per l’Interpr. dei Testi Legisl., Responsio ad propositum dubium, 11 luglio 1992: AAS 86 (1994) pp. 541-542; Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Lett. ai Presidenti delle Conf. dei Vescovi sul servizio liturgico dei laici, 15 marzo 1994: Notitiae 30 (1994) 333-335, 347-348.
[121]
Cf. Giovanni Paolo II, Cost. Ap., Pastor bonus, art. 65: AAS 80 (1988) p.
877.
[122] Cf. Pont. Cons. per l’Interpr. dei Testi Legisl., Responsio ad propositum dubium, 11 luglio 1992: AAS 86 (1994) pp. 541-542; Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Lett. ai Presidenti delle Conf. dei Vescovi sul servizio liturgico dei laici, 15 marzo 1994: Notitiae 30 (1994) 333-335, 347-348; Lett. a qualche Vescovo, 27 luglio 2001: Notitiae 38 (2002) 46-54.
[123] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 924 § 2: Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 320.
[124] Cf. S. Congr. per la Disc. dei Sacram., Istr., Dominus Salvator noster, 26 marzo 1929, n. 1: AAS 21 (1929) pp. 631-642, qui p. 632.
[125]
Cf. ibidem, n. II: AAS 21 (1929) p. 635.
[126] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 321.
[127] Cf. Lc 22, 18; Codice di Diritto Canonico,can. 924 §§ 1, 3; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 322.
[128] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 323.
[129] Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Vicesimus quintus annus, n. 13: AAS 81 (1989) p. 910.
[130] S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum, n. 5: AAS 72 (1980) p. 335.
[131] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 28: AAS 95 (2003) p. 452; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 147; S. Congr. per il CultoDiv., Istr., Liturgicae instaurationes, n. 4: AAS 62 (1970) p. 698; S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum, n. 4: AAS 72 (1980) p. 334.
[132] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 32.
[133] Ibidem, n. 147; cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 28: AAS 95 (2003) p. 452; cf. anche Congr. per i Sacram. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum, n. 4: AAS 72 (1980) pp. 334-335.
[134] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 39: AAS 95 (2003) p. 459.
[135] Cf. S. Congr. per il Culto Div., Istr., Liturgicae instaurationes, n. 2b: AAS 62 (1970) p. 696.
[136] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 356-362.
[137] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 51.
[138] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 57; cf. Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Vicesimus quintus annus, n. 13: AAS 81 (1989) p. 910; Congr. per la Dottr. della Fede, Dichiarazione sulla unicità e universalità salvifica di Cristo e della Chiesa, Dominus Iesus, 6 agosto 2000: AAS 92 (2000) pp. 742-765.
[139] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 60.
[140]
Cf. ibidem, nn. 59-60.
[141] Cf. per es. Rituale Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II renovatum, auctoritate Pauli Pp. VI editum Ioannis Pauli Pp. II cura recognitum: Ordo celebrandi Matrimonium, editio typica altera, diei 19 martii 1990, Typis Polyglottis Vaticanis, 1991, n. 125; Rituale Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ordo Unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae, editio typica, diei 7 decembris 1972, Typis Polyglottis Vaticanis, 1972, n. 72.
[142] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 767 § 1.
[143] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 66; cf. anche Codice di Diritto Canonico, can. 6, §§ 1, 2; e can. 767 § 1, in merito a ciò si tengano presenti anche le prescrizioni della Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 3 § 1: AAS 89 (1997) p. 865.
[144] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 66; cf. anche Codice di Diritto Canonico, can. 767 § 1.
[145] Cf. Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 3 § 1: AAS 89 (1997) p. 865; cf. anche Codice di Diritto Canonico, can. 6, §§ 1, 2; Pont. Comm. per l’Interpr. autent. del Codice di Diritto Canonico, Responsio ad propositum dubium, 20 giugno 1987: AAS 79 (1987) p. 1249.
[146] Cf. Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 3 § 1: AAS 89 (1997) pp. 864-865.
[147] Cf. Conc. Ecum. Trid., Sess. XXII, 17 settembre 1562, Il Ss.mo Sacrificio della Messa, cap. 8: DS1749; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 65.
[148] Cf. Giovanni Paolo II, Discorso ad alcuni Vescovi degli Stati Uniti d’America in occasione della visita «ad limina Apostolorum», 28 maggio 1993, n. 2: AAS 86 (1994) p. 330.
[149] Cf. Codice di Diritto Canonico,can. 386 § 1.
[150] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 73.
[151] Cf. ibidem, n. 154.
[152] Cf. ibidem, nn. 82, 154.
[153] Cf.Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 83.
[154] Cf. S. Congr. per il Culto Divino, Istr., Liturgicae instaurationes, n. 5: AAS 62 (1970) p. 699.
[155] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 83, 240, 321.
[156] Cf. Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 3 § 2: AAS 89 (1997) p. 865.
[157] Cf. specialmente Institutio generalis de Liturgia Horarum, nn. 93-98; Rituale Romanum, ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Ioannis Pauli Pp. II promulgatum: De Benedictionibus, editio typica, diei 31 maii 1984, Typis Polyglottis Vaticanis, 1984, Praenotanda, n. 28; Ordo coronandi imaginem beatae Mariae Virginis, editio typica, diei 25martii 1981, Typis Polyglottis Vaticanis, 1981, nn. 10 e 14, pp. 10-11; S. Congr. per il Culto Divino, Istr., sulle Messe nei gruppi particolari, Actio pastoralis, 15 maggio 1969: AAS 61 (1969) pp. 806-811; Direttorio per le Messe dei fanciulli, Pueros baptizatos, 1 novembre 1973: AAS 66 (1974) pp. 30-46; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 21.
[158] Cf. Giovanni Paolo II, Motu proprio, Misericordia Dei, 7 aprile 2002, n. 2: AAS 94 (2002) p. 455; Cf. Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Responsa ad dubia proposita: Notitiae 37 (2001) pp. 259-260.
[159] Cf. S. Congr. per il CultoDiv., Istr., Liturgicae instaurationes, n. 9: AAS 62 (1970) p. 702.
[160] Conc. Ecum. Trid., Sess. XIII, 11 ottobre 1551, Decr. sulla Ss. Eucaristia, cap. 2: DS 1638; cf. Sess. XXII, 17 settembre 1562, Il Ss. Sacrificio della Messa, cap. 1-2: DS 1740, 1743; S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 35: AAS 59 (1967) p. 560.
[161] Cf. Missale Romanum, Ordo Missae, n. 4, p. 505.
[162] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 51.
[163] Cf. 1 Cor 11, 28.
[164] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 916; Conc. Ecum. Trid., Sess. XIII, 11 ottobre 1551, Decr. sulla Ss. Eucaristia, cap. 7: DS 1646-1647; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 36: AAS 95 (2003) pp. 457-458; S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 35: AAS 59 (1967) p. 561.
[165] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 42: AAS 95 (2003) p. 461.
[166] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 844 § 1; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, nn. 45-46: AAS 95 (2003) pp. 463-464; cf. anche Pont. Cons. per la Promoz. dell’Unità dei Cristiani, Direttorio per l’applicazione dei principi e norme sull’ecumenismo, La recherche de l’unité, 25 marzo 1993, nn. 130-131: AAS 85 (1993) pp. 1039-1119, qui p. 1089.
[167] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 46: AAS 95 (2003) pp. 463-464.
[168] Cf. S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 35: AAS 59 (1967) p. 561.
[169] Cf. Codice di Diritto Canonico,can. 914; S. Congr. per la Disc. dei Sacram., Dichiaraz., Sanctus Pontifex, 24 maggio 1973: AAS 65 (1973) p. 410; S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div. e S. Congr. per il Clero, Lett. ai Presidenti delle Conf. dei Vescovi, In quibusdam, 31 marzo 1977: Enchiridion Documentorum Instaurationis Liturgicae, II, Roma 1988, pp. 142-144; S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div. e S. Congr. per il Clero, Responsum ad propositum dubium, 20 maggio 1977:AAS 69 (1977) p. 427.
[170] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Dies Domini, 31 maggio 1998, nn. 31-34: AAS 90 (1998) pp. 713-766, qui pp. 731-734.
[171] Cf. Codice di Diritto Canonico,can. 914.
[172]
Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium,
n. 55.
[173] Cf. S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 31: AAS 59 (1967) p. 558; Pont. Cons. per l’Interpr. dei Testi Legislativi, Responsio ad propositum dubium, 1 giugno 1988: AAS 80 (1988) p. 1373.
[174] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 85.
[175] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 55; S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 31: AAS 59 (1967) p. 558; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 85, 157, 243.
[176] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 160.
[177] Codice di Diritto Canonico,can. 843 § 1; cf. can. 915.
[178] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 161.
[179] Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Dubium: Notitiae 35 (1999) pp. 160-161.
[180] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 118.
[181] Ibidem, n. 160.
[182] Codice di Diritto Canonico, can. 917; cf. Pont. Comm. per l’Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico, Responsio ad propositum dubium, 11 luglio 1984: AAS 76 (1984) p. 746.
[183] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 55; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 158-160, 243-244, 246.
[184] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 237-249; cf. anche nn. 85, 157.
[185]
Cf. ibidem, n. 283a.
[186]
Cf. Conc. Ecum. Trid., Sessio XXI, 16 luglio 1562, Decr. sulla comunione
eucaristica, capp. 1-3: DS
1725-1729; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum
Concilium, n. 55; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 282-283.
[187]
Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 283.
[188]
Cf. ibidem.
[189] Cf. S. Congr. per il CultoDiv., Istr., Sacramentali Communione, 29 giugno 1970: AAS 62 (1970) p. 665; Istr., Liturgicae instaurationes, n. 6a: AAS 62 (1970) p. 699.
[190] Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 285a.
[191] Ibidem, n. 245.
[192] Cf. ibidem, nn. 285b et 287.
[193]
Cf. ibidem, nn. 207 et 285a.
[194] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 1367.
[195] Cf. Pont. Cons. per l’Interpr. dei Testi Legisl., Responsio ad propositum dubium, 3 luglio 1999: AAS 91 (1999) p. 918.
[196] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 163, 284.
[197] Codice di Diritto Canonico,can. 932 § 1; cf. S. Congr. per il Culto Div., Istr., Liturgicae instaurationes, n. 9: AAS 62 (1970) p. 701.
[198] Codice di Diritto Canonico, can. 904; cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen gentium, n. 3; Decr. sul ministero e la vita dei sacerdoti, Presbyterorum ordinis, n. 13; cf. anche Conc. Ecum. Trid., Sess. XXII, 17 settembre 1562, Il Ss. Sacrificio della Messa, cap. 6: DS 1747; Paolo VI, Lett. Enc., Mysterium fidei, 3 settembre 1965: AAS 57 (1965) pp. 753-774, qui pp. 761-762; cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 11: AAS 95 (2003) pp. 440-441; S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 44: AAS 59 (1967) p. 564; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 19.
[199] Cf.Codice di Diritto Canonico, can. 903; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 200.
[200] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 36 § 1; Codice di Diritto Canonico, can. 928.
[201] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 114.
[202] Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Dies Domini, n. 36: AAS 90 (1998) pp. 713-766, qui p. 735; cf. anche S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 27: AAS 59 (1967) p. 556.
[203] Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Dies Domini, soprattutto n. 36: AAS 90 (1998) pp. 735-736; S. Congr. per il Culto Divino, Istr., Actio pastoralis, 15 maggio 1969: AAS 61 (1969) pp. 806-811.
[204] Cf. Codice di Diritto Canonico, cann. 905, 945-958; cf. Congr. per il Clero, Decr., Mos iugiter, 22 febbraio 1991: AAS 83 (1991) pp. 443-446.
[205] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 327-333.
[206] Cf. ibidem, n. 332.
[207] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 332; S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum, n. 16: AAS 72 (1980) p. 338.
[208] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 333; Appendix IV. Ordo benedictionis calicis et patenae intra Missam adhibendus, pp. 1255-1257; Pontificale Romanum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ordo Dedicationis ecclesiae et altaris, editio typica, diei 29 maii 1977, Typis Polyglottis Vaticanis, 1977, cap. VII, pp. 125-132.
[209] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 163, 183, 192.
[210] Ibidem, n. 345.
[211] Ibidem, n. 335.
[212] Cf. ibidem, n. 336.
[213] Cf. ibidem, n. 337.
[214] Cf. ibidem, n. 209.
[215] Cf. ibidem, n. 338.
[216] Cf. S. Congr. per il Culto Div., Istr., Liturgicae instaurationes, n. 8c: AAS 62 (1970) p. 701.
[217] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 346g.
[218] Ibidem, n. 114; cf. nn. 16-17.
[219] S. Congr. per il Culto Div., Decr., Eucharistiae sacramentum, 21 giugno 1973: AAS 65 (1973) 610.
[220] Cf. ibidem.
[221] Cf. S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 54: AAS 59 (1967) p. 568; Istr., Inter Oecumenici, 26 settembre 1964, n. 95: AAS 56 (1964) p. 898; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 314.
[222] Cf. Giovanni Paolo II, Lett., Dominicae Cenae, n. 3: AAS 72 (1980) pp. 117-119; S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 53: AAS 59 (1967) p. 568; Codice di Diritto Canonico, can. 938 § 2; Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, Praenotanda, n. 9; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 314-317.
[223] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 938 §§ 3-5.
[224] S. Congr. per la Disc. dei Sacram., Istr., Nullo unquam, 26 maggio 1938, n. 10d: AAS 30 (1938) p. 206.
[225] Cf. Giovanni Paolo II, Motu proprio, Sacramentorum sanctitatis tutela, 30 aprile 2001: AAS 93 (2001) pp. 737-739; Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati: sui delitti più gravi riservati alla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede: AAS 93 (2001) p. 786.
[226] Cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, nn. 26-78.
[227] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 25: AAS 95 (2003) pp. 449-450.
[228] Cf. Conc. Ecum. Trid., Sess. XIII, 11 ottobre 1551, Decr. sulla Ss. Eucharistia, cap. 5: DS 1643; Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 569; Paolo VI, Lett. Enc., Mysterium Fidei: AAS 57 (1965) pp. 769-770; S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 3f: AAS 59 (1967) p. 543; S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum, n. 20: AAS 72 (1980) p. 339; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 25: AAS 95 (2003) pp. 449-450.
[229] Cf. Ebr 9, 11; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 3: AAS 95 (2003) p. 435.
[230] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 25: AAS 95 (2003) p. 450.
[231] Paolo VI, Lett. Enc., Mysterium fidei, 3 settembre 1965: AAS 57 (1965) p. 771.
[232] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 25: AAS 95 (2003) pp. 449-450.
[233] Codice di Diritto Canonico,can. 937.
[234] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
[235] Cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, nn. 82-100; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 317; Codice di Diritto Canonico,can. 941 § 2.
[236] Giovanni Paolo II, Lett.. Ap., Rosarium Virginis Mariae, 16 ottobre 2002: AAS 95 (2003) pp. 5-36; qui n. 2, p. 6.
[237] Cf. Congr. per il Culto Div. e la Disc. dei Sacram., Lettera della Congregazione, 15 gennaio 1997: Notitiae 34 (1998) pp. 506-510; Penit. Apost., Lett. a qualche sacerdote, 8 marzo 1996: Notitiae 34 (1998) 511.
[238] Cf. S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 61: AAS 59 (1967) p. 571; Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, n. 83; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 317; Codice di Diritto Canonico,can. 941 § 2.
[239] Cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, n. 94.
[240] Cf. Giovanni Paolo II, Cost. Ap., Pastor bonus, art. 65: AAS 80 (1988) p. 877.
[241] Codice di Diritto Canonico, can. 944 § 2; cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, Praenotanda, n. 102; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 317.
[242] Codice di Diritto Canonico, can. 944 § 1; cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, Praenotanda, nn. 101-102; Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 317.
[243] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 10: AAS 95 (2003) p. 439.
[244] Cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Mysterii eucharistici extra Missam, Praenotanda, n. 109.
[245] Cf. ibidem, nn. 109-112.
[246] Cf. Missale Romanum, In sollemnitate sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, Collecta, p. 489.
[247] Cf. Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Principi teologici, n. 3: AAS 89 (1997) p. 859.
[248] Codice di Diritto Canonico, can. 900 § 1; cf. Conc. Ecum. Lateran. IV., 11-30 novembre 1215, cap. 1: DS 802; Clemente VI, Lett. ad Mekhitar, Catholicon Armeniorum, Super quibusdam, 29 settembre 1351: DS 1084; Conc. Ecum. Trid., Sess. XXIII, 15 luglio 1563, Dottrina e canoni sulla sacr. ordin., cap. 4: DS 1767-1770; Pio XII, Lett. Enc., Mediator Dei: AAS 39 (1947) p. 553.
[249] Cf.Codice di Diritto Canonico, can. 230 § 3; Giovanni Paolo II, Discorso al Simposio sulla «partecipazione dei fedeli laici al ministero pastorale dei sacerdoti», 22 aprile 1994, n. 2: L’Osservatore Romano, 23 aprile 1994; Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Proemio: AAS 89 (1997) pp. 852-856.
[250] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Redemptoris missio, nn. 53-54: AAS 83 (1991) pp. 300-302; Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Proemio: AAS 89 (1997) pp. 852-856.
[251] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decreto sull’attività missionaria della Chiesa, Ad gentes, 7 dicembre 1965, n. 17; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Redemptoris missio, n. 73: AAS 83 (1991) p. 321.
[252] Cf. Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 8 § 2: AAS 89 (1997) p. 872.
[253] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 32: AAS 95 (2003) p. 455.
[254] Codice di Diritto Canonico, can. 900 § 1.
[255] Cf. ibidem, can. 910 § 1; cf. anche Giovanni Paolo II, Lett., Dominicae Cenae, n. 11: AAS 72 (1980) p. 142; Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 8 § 1: AAS 89 (1997) pp. 870-871.
[256] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 230 § 3.
[257] Cf. S. Congr. per la Disc. dei Sacram., Istr., Immensae caritatis, proemio: AAS 65 (1973) p. 264; Paolo VI, Motu proprio, Ministeria quaedam, 15 agosto 1972: AAS 64 (1972) p. 532; Missale Romanum, Appendix III: Ritus ad deputandum ministrum sacrae Communionis ad actum distribuendae, p. 1253; Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 8 § 1: AAS 89 (1997) p. 871.
[258] Cf. S. Congr. per i Sacram. e per il Culto Div., Istr., Inaestimabile donum, n. 10: AAS 72 (1980) p. 336; cf. Pont. Comm. per l’Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico, Responsio ad propositum dubium, 11 luglio 1984: AAS 76 (1984) p. 746.
[259] Cf. S. Congr. per la Disc. dei Sacram., Istr., Immensae caritatis, n. 1: AAS 65 (1973) pp. 264-271, qui pp. 265-266; Pont. Comm. per l’Interpr. autent. del Codice di Diritto Canonico, Responsio ad propositum dubium, 1 giugno 1988: AAS 80 (1988) p. 1373; Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 8 § 2: AAS 89 (1997) p. 871.
[260] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 767 § 1.
[261]
Cf. ibidem, can. 766.
[262] Cf. Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 2 §§ 3-4: AAS 89 (1997) p. 865.
[263] Cf. Giovanni Paolo II, Ep. Ap., Dies Domini, specialmente nn. 31-51: AAS 90 (1998) pp. 713-766, qui pp. 731-746; Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Novo Millennio ineunte, 6 gennaio 2001, nn. 35-36: AAS 93 (2001) pp. 290-292; Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 41: AAS 95 (2003) pp. 460-461.
[264] Conc. Ecum. Vat. II, Decr. sul ministero e la vita dei sacerdoti, Presbyterorum ordinis, n. 6; cf. Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, nn. 22, 33: AAS 95 (2003) pp. 448, 455-456.
[265] Cf. S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 26: AAS 59 (1967) pp. 555-556; Congr. per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del sacerdote, Christi Ecclesia, 2 giugno 1988, nn. 5 e 25: Notitiae 24 (1988) pp. 366-378, qui pp. 367, 372.
[266] Cf. Congr. per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del sacerdote, Christi Ecclesia, 2 giugno 1988, n. 18: Notitiae 24 (1988) pp. 366-378, qui p. 370.
[267] Cf. Giovanni Paolo II, Lett., Dominicae Cenae, n. 2: AAS 72 (1980) p. 116.
[268] Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Dies Domini, n. 49: AAS 90 (1998) p. 744; Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 41: AAS 95 (2003) pp. 460-461; Codice di Diritto Canonico, cann. 1246-1247.
[269] Codice di Diritto Canonico, can. 1248 § 2; cf. Congr. per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del sacerdote, Christi Ecclesia, 2 giugno 1988, nn. 1-2: Notitiae 24 (1988) pp. 366-378, qui p. 366.
[270] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 33: AAS 95 (2003) pp. 455-456.
[271] Cf. Congr. per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del sacerdote, Christi Ecclesia, 2 giugno 1988, n. 22: Notitiae 24 (1988) pp. 366-378, qui p. 371.
[272] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 30: AAS 95 (2003) pp. 453-454; cf. anche Pont. Cons. per la Promoz. dell’Unità dei Cristiani, Direttorio per l’applicazione dei principi e norme sull’ecumenismo, La recherche de l’unité, n. 115: AAS 85 (1993) p. 1085.
[273] Cf. Pont. Cons. per la Promoz. dell’Unità dei Cristiani, Direttorio per l’applicazione dei principi e norme sull’ecumenismo, La recherche de l’unité, n. 101: AAS 85 (1993) pp. 1081-1082.
[274] Codice di Diritto Canonico,can. 292; cf. Pont. Cons. per l’Interpr. dei Testi Legislativi, Dichiarazione sulla retta interpretazione del can. 1335, seconda parte, C.I.C., 15 maggio 1997, n. 3: AAS 90 (1998) p. 64.
[275] Cf. Codice di Diritto Canonico, cann. 976; 986 § 2.
[276] Cf. Pont. Cons. per l’Interpr. dei Testi Legislativi, Dichiarazione sulla retta interpretazione del can. 1335, seconda parte, C.I.C., 15 maggio 1997, nn. 1-2: AAS 90 (1998) pp. 63-64.
[277] Per ciò che riguarda i sacerdoti che hanno ottenuto la dispensa dal celibato, cf. S. Congr. per la Dottrina della Fede, Norme sulla dispensa dal celibato sacerdotale, Normae substantiales, 14 ottobre 1980, art. 5; cf. anche Congr. per il Clero ed altre, Istr., Ecclesiae de mysterio, Disposizioni pratiche, art. 3 § 5: AAS 89 (1997) p. 865.
[278] S. Tommaso d’Aquino, Summa Theol., II, 2, q. 93, a. 1.
[279]
Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Ap., Vicesimus quintus annus, n. 15: AAS 81
(1989) p. 911; cf. anche Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium,
nn. 15-19.
[280] Cf. Giovanni Paolo II, Motu proprio, Sacramentorum sanctitatis tutela, 30 aprile 2001: AAS 93 (2001) pp. 737-739; Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati: sui delitti più gravi riservati alla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede: AAS 93 (2001) p. 786.
[281] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 1367; Pont. Cons. per l’Interpr. dei Testi Legislativi, Responsio ad propositum dubium, 3 luglio 1999: AAS 91 (1999) p. 918; Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati: sui delitti più gravi riservati alla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede: AAS 93 (2001) p. 786.
[282] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 1378 § 2 n. 1 et 1379; Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati: sui delitti più gravi riservati alla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede: AAS 93 (2001) p. 786.
[283] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 908 et 1365; Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati: sui delitti più gravi riservati alla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede: AAS 93 (2001) p. 786.
[284] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 927; Congr. per la Dottrina della Fede, Lett. ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati: sui delitti più gravi riservati alla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede: AAS 93 (2001) p. 786.
[285] Codice di Diritto Canonico,can. 387.
[286]
Ibidem, can.
838 § 4.
[287]
Ibidem, can. 392.
[288]
Giovanni Paolo II, Cost. Ap., Pastor bonus, art. 52: AAS 80 (1988) p.
874.
[289]
Cf. ibidem, n. 63: AAS 80 (1988) p. 876.
[290] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 1417 § 1.
[291] Giovanni Paolo II, Lett. Enc., Ecclesia de Eucharistia, n. 24: AAS 95 (2003) p. 449.
[292]
Ibidem, nn. 53-58: AAS 95 (2003)
pp. 469-472.
[293]
Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium,
n. 14; cf. anche nn. 11, 41 e 48.
[294]
Cf. S. Tommaso d’Aquino, Summa Theol., III, q. 64, a. 9 ad primum.
[295] Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 24