LA
TEMPERANZA CRISTIANA (371).
1.
La virtù.
La virtù
della temperanza tende a moderare i più veementi piaceri del senso, quelli cioè
del gusto e della carne, non permettendo che essi eccedano i limiti segnati
dalle necessità della vita. Il suo compito, perciò, non è essenzialmente
repressivo, ma moderatore, e contrario, quindi, tanto agli eccessi quanto al
difetto.
La
temperanza guida così la vita verso un equilibrio armonioso, dove l'uomo si
sviluppa tutto intero, senza urti. Vi sono delle età, degli ambienti dove è più
facile eccedere nei piaceri venerei, la gioventù ad es.; altri invece in cui è
più facile eccedere nei piaceri delle bevande inebrianti, ad es. la vecchiaia.
Alla
virtù delle temperanza compete liberare, secondo l'età e secondo i luoghi, gli
uomini da questi eccessi, dettando la giusta misura: una specie di igiene
spirituale.
2.
Oggetto materiale e formale.
Oggetto
della temperanza propriamente detta o la materia stessa, intorno a cui essa
opera, sono gli
atti, con i quali l'individuo si conserva e propaga la specie, in quanto si
debbono moderare, vale a dire desiderare o rifuggire, secondo l'ordine fissato
da Dio, cioè secondo l'ordine della retta ragione, illuminata dalla fede. Ma il
motivo formale, che muove l'uomo all'esercizio dell'atto virtuoso, è la
particolare onestà che si ha nel moderare gli atti, i quali riguardano la
conservazione dell'individuo e della specie.
La
giusta misura nell'uso di questi atti è data dalla loro finalità; per quanto
riguarda i cibi e le vivande è la buona disposizione corporale e spirituale in
relazione alla nostra attività ed alla nostra tendenza a Dio, fine ultimo
soprannaturale; in quanto riguarda gli atti sessuali è l'amore ordinato al
raggiungimento dei fini propri della vita coniugale. Più comunemente gli autori
assegnano come oggetto della virtù della temperanza i piaceri più intensi del
tatto, e definiscono la temperanza stessa come virtù che modera l'appetito
circa le principali concupiscenze e piaceri del tatto, conformemente al fine
dovuto. Ma i recenti fisiologi e psicologi insegnano che le sensazioni del
gusto, del bere e massimamente dei venerei sono sui
generis, sebbene siano affini in qualche modo al senso del tatto.
E’
meglio perciò dire che la temperanza ha l'ufficio di moderare gli atti cui è
annesso un particolare piacere, anziché i piaceri stessi del senso. Così per
fermarci alla virtù della castità ciò che è essenziale in questa virtù, la
difesa cioè della propagazione del genere umano contro le insidie della
lussuria, non è tanto la moderazione dei piaceri venerei stessi, ma la
moderazione degli atti, che sono per sé ordinati alla propagazione della
specie. L'eccesso, come si vedrà, ci può essere anche senza piacere venereo.
Ogni
operazione naturale, infatti, per sé cioè per natura sua, è stata ordinata
dal sapiente Autore della natura a qualche fine, che nella valutazione morale si
dice fine dell'opera (finis operis) o
fine intrinseco. Questo fine non dipende dall'intenzione dell'agente, cioè il
fine di chi opera non può far sì che questa operazione naturale non sia più
ordinata, secondo la divina disposizione, al suo fine intrinseco. Così ogni
atto venereo per sé è ordinato al finis
operis, cioè alla debita propagazione della specie e nessuna umana potestà
può togliere questa intrinseca ordinazione dell'azione stessa. Ma Dio,
provvidentissimo, agli atti naturali e necessari alla vita dell'individuo e
della propagazione della specie ha unito una soddisfazione soggettiva o un
piacere particolare del soggetto che agisce: il piacere venereo negli atti
sessuali ed il gusto dei cibi nelle vivande. Questo piacere, connesso
normalmente all'operazione, trascina soavemente all'azione da farsi e alle volte
vi spinge con un forte
impulso. Di qui i
teologi parlano di diletto per l'operazione (delectatio propter operationem), poiché nell'ordine oggettivo delle
cose, siccome il fine della legge non cade sotto la legge, non si esige che il
fine dell'opera sia positivamente inteso da colui che agisce. Questi approva
l'ordine morale, con il cercare moderatamente il piacere, congiunto con l'opera
buona, purché tuttavia il fine dell'opera non venga escluso o con espressa
intenzione o con il modo stesso di agire (372). Da qui appare chiaro che il
piacere nel rifocillare il corpo e negli atti venerei è qualcosa di accidentale
nell'ordine oggettivo delle cose.
Per
quanto poi riguarda la moralità di questi atti naturali in concreto si devono
osservare tutte le fonti della moralità, l'ordinazione oggettiva al fine
dell'opera, il fine dell'agente e tutte le altre circostanze (bonum
ex integra causa, malum ex quocumque defectu). Ma in questi atti non
indifferenti della loro specie, la moralità intrinseca e specifica dell'atto
non può essere costituita dal fine dell'operante, che tuttavia può aggiungere
una moralità accidentale, buona o cattiva, all'atto, che è ormai costituito
nella sua malizia o bontà essenziale. Così intendere il bere e il mangiare per
fini più alti del loro fine specifico aumenta il valore dell'atto sotto
l'aspetto morale.
Così l'atto di lussuria che deriva la malizia specifica ed intrinseca dal suo
oggettivo disordine riguardo all'ordine dovuto e al fine dell'opera, non può
essere giustificato da nessun fine di chi opera e la malizia specifica di tale
atto lussurioso si contrae appena essa è appresa da chi agisce.
3.
Bisogna però
notare che è proprio della vita non solo frenare la forte tenderla che spinge
illecitamente agli atti piacevoli che rientrano nel suo ambito, ma anche,
all'occasione, stimolare l'appetito che per qualsiasi motivo rifugge,
indebitamente agli atti necessari nella propria materia ed obbligatori, così
che in essi conservi la moderazione da tutte e due le parti, dall'eccesso e dal
difetto.
Perciò
la temperanza si oppone al vizio dell’insensibilità
per difetto nel porre gli atti obbligatori alla conservazione dell'individuo e
della specie; e insieme al vizio dell'intemperanza
per eccesso sia riguardo al modo o alle circostanze dell'atto stesso sia
riguardo agli atti stessi non leciti, almeno per il momento, al soggetto che
agisce. Pecca dunque per difetto contro la temperanza (insensibilità) colui, il
quale lede l'ordine della ragione astenendosi indebitamente dagli atti
obbligatori alla conservazione dell'individuo e della specie per qualsiasi
motivo non onesto e così nuoce alla propria sanità o trascura i doveri del
proprio stato (373).
L'intemperanza
si oppone per eccesso alla virtù della temperanza relativamente agli atti
ordinati alla conservazione dell'individuo e della specie. Perciò è
intemperante l'agente, il quale, o per piacere o per qualsiasi altro motivo,
pone atti, i quali per sé non possono essere ordinati al fine dell'opera, come
la polluzione, la fornicazione, il mangiare troppo o pone atti, rispondenti da
parte dell'oggetto al fine dell'opera, ma nell'intenzione o per le circostanze
non rispondenti all'ordine della ragione, p. es. mangiando con troppa
ingordigia.
4.
Specie della temperanza o parti soggettive.
Il campo della
virtù della temperanza, è come si è visto, molto vasto: moderare tutti gli
atti diretti alla conservazione dell'individuo e della specie. Evidentemente si
tratta di due serie di atti specificamente distinti e perciò si hanno due
aspetti distinti della virtù della temperanza a seconda se modera i primi o i
secondi. Se diretta a moderare gli atti della riproduzione, la temperanza si
concreta nella virtù specifica della castità; se rivolta a moderare gli atti
della conservazione individuale, si ha l'astinenza e la sobrietà. Alla
conservazione dell'individuo concorrono infatti atti che presentano differenze
di ordine non solo biologico, ma anche psichico, se si attende specialmente alle
ripercussioni che l'eccesso del bere e del mangiare possono avere nelle funzioni
intellettive e volitive della persona. Anche qui dunque la temperanza presenta
due aspetti diversi a seconda se modera le operazioni del bere o del mangiare.
Questi vari aspetti della virtù sì chiamano con linguaggio scolastico parti
soggettive della virtù.
a)
L'astinenza
è detta quella funzione della virtù della temperanza in quanto modera l'uso
degli alimenti, dei cibi e delle bevande. Il suo oggetto materiale è l'uso
degli alimenti o atti che riguardano la conservazione dell'individuo. L'oggetto
formale sono i medesimi atti in quanto sono da moderarsi secondo la retta
ragione e la fede (374). Il motivo poi formale è la particolare onestà che
rifulge in quella moderazione.
Il vizio opposto, oltre l'insensibilità o l'eccessiva astinenza dalle bevande o
dai cibi, è la gola od il disordinato uso degli alimenti. Perciò pecca di gola
anche colui il quale, per motivo diverso dall'eccessivo desiderio di piacere,
come per emulare dei competitori, anche se lo stomaco è renitente, ingerisce
tuttavia un peso immoderato di cibi.
b)
La sobrietà
è la virtù della temperare in quanto si considera moderatrice dell'uso degli
inebrianti (bevande od altre materie inebrianti sia solide che gassose, come per
es. morfina, oppio, cocaina, cloroformio, etere ecc.). Il maggiore motivo che può
indurre il soggetto all'eccesso è l'appetito del piacere; ma vi possono essere
anche altri motivi. Così se alcuno per gara si inebria fino a perdere l'uso di
ragione non vi è dubbio che offende la virtù della sobrietà, perché di fatto
lede l'ordine della retta ragione nell'uso degli inebrianti. Al contrario colui
che per un onesto motivo si astiene dall'uso di alcuni cibi, bevande o piaceri
venerei non incorre affatto il rimprovero di insensibilità, anzi osserva la
temperanza in maniera anche più perfetta. Cosi chi per motivo di religione
(375) si astiene da certi cibi a lui piacevoli, compie opera più perfetta,
purché non gli sia vietata quella astinenza per altro motivo e osservi la
giusta misura imposta dalla ragione e della fede. Una simile azione viene emessa
allora dalla virtù dell'astinenza, di cui è materia propria, ma è comandata
dalla virtù della religione.
Si riconnette alla virtù della temperanza anche l'uso del tabacco, dei profumi
ed altre simili cose. Coerentemente ai principi sopra esposti non vi è nell'uso
di queste cose nulla di illecito, anche se non si miri che al piacere purché
non si ecceda nell'uso di esso (376).
371
Cfr. A. SERTILLANGES, La philosophie morale de St. Thomus d'Aquin, Paris 1922,
445-54; A. TANQUEREY, Compendio di teologia ascetica e mistica. Roma
1927, 538 ss., 676 ss.; J. LECLERCQ, La vie en ordre. Essai de morale catholique,
IV, Bruxelles 1839, 225 ss.; R. GARRIGOU-LAGRANGE, Les trois àges de la vie intérieure,
II, Paris 1938, 141-52; E. JANVIER, Esposizione della morale cattolica, IX,
Torino 1939; P. LUMBRERAS, De fortitudine et temperantia, Roma 1939; V,
VANGHELUWE, De temperantia stricte dicta eiusque partibus subiectivis, in
Collationes brugenses, 47 (1951) 38-48.
372
Cfr. Le proposizioni 8a e 9a, condannate da Innocenzo XI (5 marzo 1679); Denz.
S. 2108-2109 (già 1158-1159); enc. Casti connubii: Denz. S., nn. 3316-3317 (già
2239-2240, dove il testo è più integro).
373
S. Tommaso sembra tacciare di insensibilità solo il modo di agire di colui il
quale omette questi atti obbligatori, perché giudica cattivi in sé i piaceri
congiunti ai medesimi (S. Theol. 2-2, q. 162, a. 1). Ma le virtù sogliono in
tutta la materia a loro soggetta difendere il retto ordine della ragione contro
qualsiasi difetto, perciò pecca contro la temperanza anche colui, il quale, ad
es., per vanagloria o per superare il competitore, si astiene a lungo da ogni
cibo nutritivo.
374
S. LYONNET, De ieiunio et abstinentia ut fontibus caritatis, in Verbum Domini
(1952) 92.100; G. BONDI, La mortificazione esterna, Torino 1947.
375 Che
la mortificazione della gola possa costituire un atto di religione e di culto,
appare così naturale, che lo troviamo praticato in molte religioni, anche non
cristiane. Già nei libri del Vecchio Testamento il digiuno e la preghiera
insieme uniti figuravano tra i mezzi più propri ad ottenere grazie da Dio (Tb
12, 8; Gdt 8, 6; Est 14, 2 ecc.).
Anche
la Chiesa cattolica, considerando l'astinenza come virtù meritoria o
riparatrice la impone ai fedeli, fissandone il modo ed il tempo.
La
legge dell’astinenza e del digiuno è oggi regolata dalla cost. ap.
Poenitemini del 17 febbraio 1966: AAS 58 (1966) 171-198, che insiste sul
significato interiore e spirituale della penitenza; prescrive l'osservanza
"sostanziale" della legge, senza perdersi nella casistica e avvia
all'educazione al senso di penitenza personale, consentendo la commutazione
dell'oggetto della legge con opere di carità ed esercizi di pietà.
La
legge dell'astinenza propriamente detta prescrive l'astensione dall'uso della
carne degli animali " che vivono e respirano sulla terra e nell'aria "
(S. Theol. 2-2, q. 147, a. 8); e dei concentrati di carne nei giorni di
penitenza, cioè: a) tutti i venerdì dell'anno, a meno che non ricorra una
festa di precetto (nella festa di S. Giuseppe, se cade in Quaresima, di per sé
resta l'obbligo dell'astinenza), b) il mercoledì delle Ceneri. Non resta però
proibito l'uso: a) dei vegetali, uova, latte e suoi derivati; dei pesci; degli
animali terrestri a sangue freddo (molluschi, gamberi, granchi, testuggini,
rane, ostriche); b) dei condimenti di qualunque specie, anche derivanti da
grasso di animale. Soggetto della legge è ogni cristiano che abbia compiuto il
14° anno di età.
La
legge del digiuno ecclesiastico impone circa l'uso del cibo, nei giorni che
obbliga, l'osservanza di tre condizioni, ossia: a) unica refezione; b) tempo
generico di questa refezione (tiene luogo del pranzo, ma è commutabile con la
cena); c) astinenza determinata di certi cibi.
La
durata di un giorno di digiuno è computata da mezzanotte a mezzanotte. Entro
questo tempo è permessa una sola refezione completa alla quale se ne accede per
qualsiasi motivo un'altra uguale, il digiuno diventa impossibile e si ha
l'infrazione del precetto. La consuetudine (oggi legge) ha aggiunto due altre
piccole refezioni, il mattino (frustulum matutinum) e la sera (coenula
vespertina). Queste però sottostanno a varie restrizioni circa la qualità
(sulla qualità ci si attiene alle consuetudini; va però sempre esclusa la
carne e il brodo di carne) e quantità dei cibi (consuetudini locali), mentre
per la refezione principale non vi è una quantità determinata di cibo da
prendersi.
Così
pure non è determinata la qualità.
Nei
giorni di solo digiuno:
a)
non è esclusa neppure la carne;
b)
non è proibito mescolare carne e pesce (lo era però anticamente). Anche il
posto che la refezione principale deve occupare nella giornata di digiuno non è
strettamente determinato. Una qualche determinazione si ha circa la durata della
refezione principale: non può protrarsi senza colpa oltre due ore salvo una
giusta causa, e deve essere presa senza interruzione. L'interruzione in genere
è ritenuta di non notevole entità entro mezz'ora.
La
legge del digiuno e dell'astinenza è un precetto positivo e obbliga alla sua
sostanziale osservanza sotto pena di peccato, di modo che chi abitualmente e
senza motivo ne trascura l'osservanza in un intero anno, non sfugge al peccato
grave. (Cfr. Risp. della S. Congr. per il clero, 24 febbraio 1967: AAS 59 [1967]
229). Alla legge del digiuno ecclesiastico sono tenuti tutti i battezzati dal 21°
anno completo al 59° finito nei giorni del mercoledì delle Ceneri e Venerdì
Santo. Il digiuno si viola sostanzialmente quando si prende tanta quantità di
cibo che equivale ad un altro pranzo o refezione piena.
La
violazione del digiuno accidentale avviene quando si prende qualche cosa come
cibo, ma ancora rimane l'essenza del digiuno. Cause scusanti calla legge
dell'astinenza e del digiuno sono: impossibilità morale, lavoro arduo,
dispensa. A norma del decreto conciliare Christus Dominus, circa il ministero
pastorale dei Vescovi (n, 38, 4), spetta alle Conferenze Episcopali: a)
trasferire, per giusta causa, i giorni di penitenza, tenendo sempre conto del
tempo quaresimale; b) sostituire, del tutto o in parte, l'astinenza o il digiuno
con altre forme di penitenza, specialmente con opere di carità ed esercizi di
pietà.
§
2. Le Conferenze Episcopali, per informazione, comunichino alla Sede Apostolica
quanto avranno stabilito in proposito. Ferma restando la facoltà dei singoli
Vescovi di dispensare a norma dello stesso decreto Christus Dominus, n. 8 b,
anche il parroco, per giusto motivo e in conformità alle prescrizioni degli
Ordinari, può concedere, sia ai singoli fedeli, sia alle singole famiglie, la
dispensa o la commutazione dell'astinenza e del digiuno in altre pie opere;
delle stesse facoltà gode il Superiore di una Casa religiosa o di un Istituto
clericale per i propri sudditi. Nelle Chiese Orientali spetta al Patriarca
insieme con il Sinodo, o alla Suprema Autorità di ogni Chiesa insieme con il
Concilio dei Gerarchi, il diritto di determinare i giorni di digiuno e di
astinenza.
Cfr.
T. ORTOLAN, Abstinence, in DTC, I, 261-271; P. MUGNIER, Abstinence, in DS, I,
115-133; ]eùne et abstinence par un prétre du diocèse de Lille, Paris 1920;
A. THOUVENIN, Jeune, in DTC, VIII, 1411-18; P. Doux, Les appetits et le jeùne
devant l'hygiène et la thérapeutique, Paris, 1924; I. BRYS, De parochorum
potestate dispensandi, in Collationes brugenses, 24 (1924) 158-65; PH. MAROTO,
De dispensatione ab abstinentia et ieiunio, in Sal terrae, 18 (1929) 470-71; M.
CONTE A CORONATA, institutiones iuris canonici, Torino 1931, 142-147; C.
TESTORE-G. DE NINNO, Astinenza, in EC, II, 221-226; P. PALAZZINI-G. SIRNA,
Digiuno, in EC, IV, 1589-1595; J. JANINI CUESTA, San leronimo y el ayuno, Madrid
1949; G. BERTRAMS, II valore spirituale della penitenza cristiana, in
L'osservatore romano, 20 febbraio 1966; F. GALEA, Poenitemini, in Diction. mor.
et can., cura P. PALAZZINI, III, Romae 1966, 562-567.
376
Cfr. G. OESTERLE, De usu tabaci in statibus perfectionis, in Diritto eccles., 62
(1951) 1201-1206.