VITA
E REGOLA DEI FRATI DELL'ORDINE DEI MINIMI
DI
FRA' FRANCESCO DI PAOLA
CAPITOLO
PRIMO: OSSERVANZA
SALUTARE DEL PRECETTI E DEL VOTI
1. Tutti i Frati di quest'ordine dei Minimi - che si impegnano a seguire più da vicino la via, la regola e la vita della salvezza eterna, e mediante la proficua osservanza dei dieci comandamenti di Dio e dei precetti della Chiesa cercano d'innalzarsi alla pratica dei consigli evangelici -, obbediranno fedelmente al Sommo Pontefice Giulio Il e ai suoi successori canonicamente eletti; prometteranno di vivere con perseveranza sotto i santi voti di obbedienza, di castità, di povertà e di vita quaresimale secondo le modalità che saranno prescritte in seguito. Inoltre obbediranno umilmente a fra' Francesco di Paola e ai Correttori Generali che gli succederanno nel tempo, nè si allontaneranno mai da questa Regola e vita, memori che invano si comincia il bene se lo si lascia prima della morte e che la corona vien data in premio ai soli perseveranti.
CAPITOLO
SECONDO: CANDIDATI
DA RICEVERE NELL'ORDINE
2 .
Coloro che, per amore alla vita quaresimale e nell'intento di fare maggiore
penitenza, desiderano entrare in quest'ordine dei Minimi, saranno accolti, in
qualità di Chierici, Laici o Oblati, dal Correttore Generale del medesimo
Ordine o dai Vigili o dai Provinciali o da altri frati idonei da essi
incaricati, purchè tali aspiranti risultino in possesso dei requisiti necessari
e abbiano almeno diciotto anni di età.
3 .
Inoltre, trascorso un anno ininterrotto di prova e non prima (su ciò è
assolutamente vietata qualsiasi dispensa dei Superiori dell'Ordine), se avranno
referenze, favorevoli dai frati professi e soprattutto dal loro Maestro,
potranno essere ammessi alla professione. Quelli che saranno cosi ricevuti
resteranno per sempre nello stato della loro professione
CAPITOLO
TERZO: INDUMENTI
DI QUESTA CONGREGAZIONE
4 .
Tutti i Chierici professi di questa piccola Congregazione e tutti gli ordinati ,
<<in sacris>> portino una tonsura uniforme della dimensione di una
palma di mano media. Tuttavia nè essi nè i Fratelli Laici nè gli Oblati
coltivino i loro capelli, ma li taglieranno o raderanno spesso. Inoltre l'abito
di tutti i Chierici e Laici sia lungo fino ai talloni, dignitoso, di panno
grosso tessuto con lana naturalmente nera e non tinta. Cosi pure il loro
cappuccio sia dello stesso colore e si protenda davanti e dietro, più o meno,
fino alla metà del femore.
5 .
Abbiano anche un cingolo rotondo di lana dello stesso colore che rechi cinque
semplici nodi. Tanto il cingolo, quanto l'abito e il cappuccio non sarà lecito
ai frati togliersi, nè di giorno nè di notte, se non per cambiarli, pulirli,
ripararli, o per qualche evidente infermità riconosciuta in coscienza dal
medico.
6 .
Useranno pure a loro piacere zoccoli o sandali fatti di ginestra o di palma o di
paglia o di corda o di giunchi, oppure scarpe di sopra, secondo la diversità
delle province, a meno che un'urgente necessità o una dispensa concessa con
discrezione dal Superiore abbia sciolto dall'obbligo di andare scalzi. Di tali
indumenti faranno uso anche tutti i Novizi, chierici e laici; -però il -loro
cingolo rotondo avrà solo tre nodi, e il loro cappuccio> scenderà fino allo
stesso cingolo in modo che non lo si possa ricingere.
7 .
I Fratelli Oblati, a loro volta, porteranno un abito del suddetto colore, lungo
fino al polpaccio o giù di li, ma non oltre; abbiano anche un cingolo rotondo
che rechi solo quattro nodi. Calzeranno scarpe coperte e avranno un cappuccio
decoroso, un cappello o un berretto adatto secondo le esigenze delle regioni.
8 .
I suddetti Oblati, sia prima che dopo la loro professione, potranno come gli
altri essere scelti quali economi e, all'interno del convento, esercitare uno o
più uffici minori, secondo la determinazione del Capitolo locale.
9 .
Tutti potranno indossare sotto il proprio abito, secondo il bisogno, tuniche
lunghe o corte di -panno dozzinale e di stamigna, mutande e calze
convenientemente tirate sopra il ginocchio e portare a piacere, dentro e fuori
del convento,anche un mantello del colore dell'abito, senza pieghe o
arricciature, lungo più o meno fino al polpaccio.
10
. Soltanto i frati professi abbiano una cocolla cucita posteriormente al loro
mantello, per coprire il capo. Invece i suddetti Fratelli Oblati indosseranno,
sia dentro che fuori, a loro piacere, un mantello chiuso della lunghezza più o
meno dell'abito, senza alcun cappuccio o cocolla.
11
. Infine, considerata la condizione di tutti i suddetti frati, a ciascuno sarà
lecito, almeno con licenza del Correttore locale, cavalcare l'asino,
ricordandosi che l'umile Redentore non -ricusò di viaggiare talvolta cosi.
CAPITOLO
QUARTO: UFFICIO
DIVINO, RICONCILIAZIONE CAPITOLARE, CONFESSIONE E COMUNIONE
12
. I Chierici di quest'Ordine, impegnati con spirito di santo timore e di
esultanza alle divine lodi, assolveranno all'obbligo dell'Ufficio divino
recitandolo semplicemente, ossia leggendolo senza canto, con riverenza e secondo
le cerimonie e il rito della Chiesa romana.
13
. Osservino in modo uniforme, in tutto l'Ordine, il calendario comune per esso
approvato dalla Chiesa romana. E quando occorrerà, celebrino la Messa
semplicemente leggendola, ossia recitandolo senza canto, e vi impieghino un solo
ministro o due o, al più, tre. Che se ricorre qualche festa di particolare
solennità, si potrà celebrare la Messa conventuale corrispondente con la
commemorazione della festa del giorno che ricorre nel calendario o viceversa.
14
. Inoltre tutti i Chierici di quest'Ordine celebreranno pure, nella prima
domenica libera del mese di luglio, l'anniversario della dedicazione di tutte le
chiese dell'Ordine.
15
. I suddetti frati non assumeranno obblighi specifici di Messe nè di altri
suffragi, se non in genere, ossia nell'insieme di tutte le Messe e suffragi
dell'Ordine, oppure che non eccedano il limite di cinquant'anni o al di sotto di
questo.
16
. I Fratelli Laici o Conversi reciteranno per il Mattutino trenta Pater noster e
trenta Ave Maria, per le Lodi dieci, per il Vespro dodici, e sette per ciascuna
delle altre Ore aggiungendo, dopo l'ultima Ave Maria di ciascuna Ora, versetti
Gloria Patri ... e Sicut erat... Per l'Ufficio dei defunti reciteranno ogni
giorno dieci Pater noster, e dieci Ave Maria , con l'aggiunta del versetto
Requiem aeternam all'ultima Ave Maria . I Fratelli Oblati invece reciteranno per
il Mattutino venti Pater noster e Ave Maria, per le Lodi sette, per il Vespro
dieci, e cinque per ciascuna delle altre Ore, aggiungendo ugualmente i versetti
Gloria Patri e Sicut erat dopo ciascuna ultima Ave Maria. Per l'Ufficio dei
defunti diranno ogni giorno altri cinque Pater noster e Ave Maria, aggiungendo
anche il versetto Requiem aeternam all'ultima Ave Maria.
17
. Gli Oblati, poi, non avranno voce negli atti capitolari, ma piuttosto
attenderanno con sollecitudine al servizio assiduo dei confratelli e, nel giorno
della loro professione, prometteranno in Capitolo fedeltà all'Ordine, e come
frati si obbligheranno ai quattro voti del medesimo Ordine. Tuttavia potranno
trattare e portare con sè ogni specie di denaro e, col permesso del Correttore,
uscire lecitamente da soli.
18
. Inoltre i frati di quest'Ordine si confesseranno devotamente almeno una volta
ogni settimana presso i confessori loro assegnati o permessi. Infine, nelle
festività del Natale del Signore, della Purificazione della gloriosa Vergine
Maria, della Cena del Signore, di Pentecoste,dell'Assunzione della Vergine,
Maria, della dedicazione di S. Michele Arcangelo e nella solennità di Tutti i
Santi, tutti i non sacerdoti, se non vi sia legittimo impedimento, si
riconcilino in Capitolo, e cosi riconciliati ricevano devotamente la santa
Comunione.
CAPITOLO
QUINTO: OBBEDIENZA,
CASTITÀ E POVERTÀ VOLONTARIA
19
. I frati di quest'Ordine sapendo d'aver rinunziato alla propria volontà,
obbediranno umilmente ai loro Superiori in tutto ciò che non è contro la
salute della propria anima nè contro questa sacra Regola. Li venereranno anche
col parlare dimesso e con il contegno rispettoso. Uscendo, con il loro permesso,
a due a due dal convento, chiederanno umilmente loro la benedizione, e cosi
faranno anche al rientro.
20
. Di più, per tutto il tempo che staranno fuori, uno di essi designato dal
Superiore fungerà da Correttore.
21
. Dovendo essi vivere in perpetua castità si esimeranno da ogni sguardo
pericoloso ed eviteranno ogni relazione sospetta, ogni cattiva suggestione e di
fare in qualsiasi modo da padrini.
22
. Non entreranno in monasteri di Monache, se non in chiesa e presso le grate che
delimitano la clausura: ciò soltanto per predicare o per chiedere l'elemosina.
Inoltre, durante la predicazione, le Monache stendano una cortina in modo da
vedere solo il predicatore e non altri, nè i suddetti frati si prolunghino in
discorsi con le Monache su argomenti diversi da quelli indicati.
23
. Non si permetterà affatto che le donne entrino nei conventi dell'Ordine.
Tuttavia si tolleri l'ingresso, in vesti decorose e per visite pie, di singole
signore di stirpe regale, cosi pure delle fondatrici di quest'Ordine, insieme al
loro seguito, quando chiedessero di vedere gli ambienti più comuni dei conventi
dell'Ordine.
24
. Inoltre, militando i suddetti Chierici e Laici nella povertà evangelica, non
dovranno toccare affatto, denaro nè portarlo scientemente con sè. Che se
venissero foro sottratte in tutto o in parte le elemosine temporanee, annuali o
perpetue comunque lasciate a quest'Ordine, non le rivendicheranno per via
giudiziaria nè per altra via. Infine, su deliberazione del Correttore e del
Capitolo. locale e secondo la possibilità di ciascun convento, si provvederà
con carità sia alle riparazioni della chiesa che al dovuto sostentamento dei
religiosi.
CAPITOLO
SESTO: COME
VIVERE IN REGIME QUARESIMALE E COME CURARE OPPORTUNAMENTE GLI INFERMI
25
. Tutti i frati di quest'Ordine si asterranno completamente dai cibi di grasso e
nel regime quaresimale faranno frutti degni di penitenza si da evitare
completamente le carni e quanto da esse proviene. Pertanto a tutti e a ciascuno
di essi è assolutamente e incontestabilmente proibito di cibarsi, dentro e
fuori convento, di Carni, di grasso, di uova, di burro, di formaggio e di
qualsiasi specie di latticini e di tutti i loro composti e derivati, salvo le
seguenti eccezioni.
26
. Quando infatti alcuno di loro si ammalerà, sarà accompagnato dall'infermiere
all'infermeria claustrale, ed ivi, secondo le possibilità del convento, verrà
soccorso per obbedienza e con diligenza e premura, prima con alimenti
quaresimali più idonei, secondo l'arte medica, alla sua infermità. Se poi tale
malattia cosi curata si aggraverà, col parere del medico si condurrà
l'ammalato nell'infermeria esterna, situata entro l'ambito della clausura e,
secondo la prescrizione del suddetto medico e per ordine del Correttore, vi sia
assistito con premura e carità usando qualsiasi alimento adatto a ristabilire
al più presto la salute. Ciò si faccia sempre secondo la possibilità del
convento e opera di un Obiato; in sua assenza lo si faccia tramite i procuratori
e altri devoti dell'Ordine.
27
. Si guardino però tutti i frati e gli Oblati di indurre, essi stessi o per
interposta persona, il medico a farsi dispensare dalla vita quaresimale per
quella pasquale, cioè di grasso: tanto più che è giuridicamente vietato agli
stessi medici di consigliare ai malati per la salute corporale ciò che potrebbe
convertirsi in pericolo dell'anima. Risultando poi chiaramente che l'infermo si
è tanto ristabilito da potersi sostenere con i consueti alimenti quaresimali,
dopo ponderata decisione, ritorna al più santo regime della vita precedente,
memore della propria salutare professione. A nessun frate, pertanto, è
permesso, contro la presente stabile legge, alimentarsi in qualsiasi tempo dei
suddetti cibi pasquali, ossia di grasso: e cioè di carni, di uova, di
formaggio, di burro nè di latticini di ogni tipo, nè di loro composti o
derivati. E non si permetta di introdurre o far introdurre in convento alcuno di
questi alimenti.
28
. Quando però, come si è detto, sarà necessario cibarsene, siano portati per
altra via e non per il chiostro, o convento all'infermeria esterna; questa sia
opportunamente distante, ove è possibile, almeno cinquanta passi dal convento,
e non si permetta assolutamente che sia situata tra le officine interne del
medesimo. lvi poi, standovi gli infermi, nessuno dovrà entrare senza per messo
del Superiore.
CAPITOLO
SETTIMO: DIGIUNO
CORPORALE
29
. Poiché il digiuno corporale purifica la mente, sublima i sensi, sottomette la
carne allo spirito, rende contrito e umiliato il cuore, disperde i focolai della
concupiscenza, estingue gli ardori della libidine e accende la fiaccola della
castità: perciò, tutti i Chierici e Laici, impegnati a crocifiggere le loro
membra insieme ai vizi e alle concupiscenza, digiuneranno indistintamente dal
lunedì dopo Quinquagesima fino al Sabato Santo incluso, e dalla festa di Tutti
i Santi fino alla vigilia de,1 Natale del Signore. Digiuneranno pure in tutti i
giorni stabiliti dalla Chiesa e nei mercoledì e venerdì dell'anno, eccetto
solo nei mercoledì che intercorrono tra la Pasqua e la Pentecoste e tra la
Natività del Signore e la Purificazione della Beata Vergine Maria, e anche il
giorno della suddetta Natività del Signore quando capitasse di venerdì.
30
. Gli Oblati invece digiuneranno soltanto nei venerdì di tutto l'anno e dal
giorno dopo la festa di S. Caterina vergine fino alla vigilia del Natale del
Signore; cosi pure negli altri giorni prescritti dalla Chiesa.
31
. Nessuno poi, fisicamente sano, si esima da tutti i predetti digiuni, eccetto
se è in viaggio. Nondimeno i Superiori dell'Ordine potranno ragionevolmente
dispensare i frati e gli Oblati dai singoli suddetti digiuni.
32
. Si osservi pure, sempre con carità, che tutti coloro che il Cielo visita con
continua naturale debolezza, siano benignamente alleviati non solo nei predetti
digiuni ma anche in tutte le veglie e in ogni altro onere dell'Ordine, e siano
rifocillati con cibi quaresimali più abbondantemente che i sani. Essi però,
che sono cosi visitati dal Cielo, gioiscano e rendano grazie per il tempo ancora
concesso loro per fare penitenza.
33
. E perché più efficacemente sia eliminata ogni occasione di crapulare, si
proibisce ai religiosi sani di mangiare, senza il permesso del Superiore, fuori
l'ora solita della refezione comune, come anche di fermarsi nelle case dei
secolari per rifocillassi ed ivi pernottare e dormire, mentre ancora possono
comodamente tornare al loro monastero.
34
. Restano anche proibiti, per tutti, i pasti consumati di nascosto. Nondimeno
gli ospiti siano accolti con cuore gioioso e volto sereno e, secondo la
possibilità di ciascun convento, vengano benignamente serviti, con cibi
quaresimali solamente, da coloro che il Superiore avrà a ciò incaricato.
CAPITOLO
OTTAVO: AMORE
ALL'ORAZIONE E OSSERVANZA DEL SILENZIO
35
. Si esorti anche ciascuno ad applicarsi alla santa orazione, ricordandosi che
la pura e assidua orazione dei giusti è una grande forza, e come un fedele
messaggero compie il suo mandato penetrando là dove non può arrivare la carne.
36
. E perché tutti i frati abbiano maggiore possibilità di pregare, si ammonisca
ciascuno ad osservare con cura il silenzio evangelico. Perciò siano premurosi
di praticare sempre il silenzio in chiesa, nel chiostro e nel dormitorio; in
refettorio, poi, durante la prima e la seconda mensa, e da Completorio fino a
Prima, altrimenti curino di parlare sommessamente e religiosamente. Tuttavia, se
nei suddetti tempi e luoghi dedicati al silenzio ci fosse necessità di parlare,
lo si faccia discretamente, sottovoce e in breve.
37
. Tutti siano pure esortati ad essere benevoli, modesti ed esemplari; a non
giudicare gli altri ma se stessi, a fuggire il troppo parlare che non è mai
esente da colpa.
38
. Ricevano con riverenza il Generale, i Vigili e i Provinciali dell'Ordine,
quando, andranno nei conventi, e rendano loro umilmente il dovuto onore.
CAPITOLO
NONO: PRELATI
DI QUESTA CONGREGAZIONE LORO ASSISTENTI E ALTRI INCARICATI
39
. Coloro che attendono al governo di questa Religione e forma di vita si
conformino agli altri, per quanto È possibile, nel vitto e nel vestiario; nel
correggere usino prudentemente la verga con la manna e l'olio con il vino, cioè
la giustizia con la misericordia e viceversa. E poiché, per mancanza di
esperienza, non è conveniente sottoporre all'onere di Correttore nè preporre
alla direzione dei confratelli colui che non abbia prima sperimentato le lotte
della tentazione e non si sia riconosciuto suddito, per questo motivo nessuno
sia preposto in questo Ordine nè abbia voce nell'elezione e nella deposizione
dei Superiori, se prima non abbia vissuto lodevolmente come professo in questo
stesso Ordine almeno per tre anni. Nè dopo questo triennio chiunque potrà fare
ciò, all'infuori dei soli sacerdoti professi in quest'Ordine, che abbiano
almeno venticinque anni di età, salvo che non intervenga il consenso del
Capitolo generale o provinciale.
40
. Quelli che dal Capitolo saranno eletti come Seniori, consiglino prudentemente
i loro Correttori e li aiutino in tutto ciò che riguarda la presente Regola e
vita.
41
. Inoltre tutti i Lettori preparino le loro, lezioni in maniera tale da rendere
i loro uditori capaci e abili a predicare e a confessare con edificazione:
dappertutto però si osservi che nessuno ascenda al magistero o ad altro grado
accademico.
42
. I predicatori e i confessori dei secolari non potranno essere ordinati e
confermati nei loro uffici se non dal Correttore Generale di quest'Ordine o dai
Vigili o dai Provinciali o dai loro Vicari, dopo attenta considerazione sulla
loro idoneità e preparazione. Anche il confessore dei Novizi ed il loro Maestro
saranno designati dai suddetti Prelati.
43
. Il sacrista, invece, e tutti gli altri incaricati del convento saranno eletti
dal Correttore locale e dal Capitolo di Comunità, oppure saranno opportunamente
designati dai Prelati nelle loro visite. Quelli poi che risultano cosi eletti o
designati attenderanno con diligenza agli uffici Loro affidati.
CAPITOLO
DECIMO E ULTIMO: TITOLI
ED ELEZIONI DEI SUPERIORI DI QUESTA CONGREGAZIONE
44.
Tutti coloro che sono preposti al governo di quest'ordine dei Minimi non senza
motivo vengono chiamati Correttori: perché‚ correggendo anzitutto se stessi,
correggano con comprensione i frati loro affidati, sicché compatiscano i
difetti dei loro fratelli e cerchino insistentemente piuttosto la loro
emendazione che la punizione.
45.
Inoltre ogni tre anni, nella festa dell'Ascensione del Signore, nel luogo
stabilito dal precedente Capitolo generale si tenga l'assemblea plenaria dei
frati di quest'Ordine, alla quale convengano capitolarmente i Vigili e i
Provinciali con i loro Colleghi o Assistenti, e da ogni Provincia due Commessi
convenientemente eletti fra tutti i Commessi di ciascuna Provincia.
Dall'universalità di quest'Ordine - escluso assolutamente ogni favoritismo o
risentimento - ivi eleggeranno con saggia riflessione uno, quale Correttore
Generale, che sia come il servo buono e fedele, onesto, virtuoso ‚ prudente,
che per soli tre anni continui sia preposto al governo dell'Ordine.
46.
Verranno eletti anche, soltanto per tre anni, quattro o più Vice-Correttori
Vigili, secondo che nel tempo sembrerà opportuno per la diversità delle
regioni, e siano convenientemente deputati per determinate correttorie
dell'Ordine: essi godranno dell'autorità plenaria del Correttore Generale
soltanto durante le loro visite. Nondimeno il Correttore Generale potrà
lecitamente inviare, oltre i predetti Vigili, Visitatori oculati che, come
lucerne ardenti, visitino i confratelli e ne correggano le manchevolezza con
tale senso di giustizia da non separare da questa la misericordia, anzi useranno
tanta misericordia da non dividere da essa la giustizia.
47.
Quivi pure saranno eletti o, se già eletti, saranno confermati alcuni Zelosi,
che sappiano sbrigare convenientemente gli affari di quest'Ordine: costoro
dimoreranno nel nostro convento di Roma o in altri conventi vicini all'Urbe,
come sembrerà opportuno.
48.
Nei Capitoli provinciali - che si celebrano annualmente in località a tal fine
designata, ogni tre anni, il 29 settembre, verranno pure eletti capitolarmente i
Correttori Provinciali, soggetti anch'essi ad avvicendarsi.
49.
Quivi saranno designati anche i Correttori locali, che siano persone di provata
esperienza, dopo che ne è stata fatta l'elezione in ciascun convento. Detti
Correttori locali, terminato l'anno del loro correttorato, resteranno sudditi
almeno per un anno, salvo che vengano nuovamente eletti a più alti uffici dal
Capitolo provinciale o generale.
50.
Tutti gli altri Superiori resteranno sudditi almeno per tanto tempo per quanto
prima furono in carica, a meno che anch'essi vengano di nuovo eletti a più alti
uffici, come sopra indicato.
51.
Ai Correttori locali non sarà lecito, durante il loro ufficio, allontanarsi dal
convento se non per giusto motivo, con la conoscenza del Capitolo e il consenso
dei Seniori: ciò perché possano custodire con maggiore vigilanza dalle
invisibili belve delle rovine spirituali il gregge loro affidato.
52.
A ciascun Superiore siano opportunamente associati tre assistenti timorati, che
si chiameranno Seniori, e sostenuto dal loro provvido consiglio consideri con
discrezione e saggezza gli affari della Religione a lui affidati e li tratti e
risolva con abilità. Subito appena eletti, nel modo sopra indicato, -i suddetti
Superiori, i loro Assistenti e gli Zelosi - questi ultimi con residenza a Roma o
nell'ambito -, promettano fedeltà all'Ordine in Capitolo, nell'atto stesso
della loro elezione se sono presenti; all'inizio del loro mandato se sono
assenti.
53.
Infine, nè i suddetti Superiori nè qualsiasi altro frate abbia l'ardire sotto
qualsiasi pretesto di impetrare o far impetrare con parole o scritti alcunché‚
contrario a questa Regola e vita; nè di comporre o far comporre, innovare o far
innovare altre norme.
54.
Di più, tutti i semplici Vicegerenti o Visitatori, terminate le loro visite,
non avranno autorità alcuna o preminenza.
55.
Perché questa Regola e cosi anche il Correttorio siano meglio osservati, si
chiederà al Sommo Pontefice un eminentissimo Cardinale del sacro Collegio, che
sia zelante protettore, amico benigno e custode vigilantissimo di questa piccola
Religione, e non permetta mai cosa alcuna che possa snervare la purità di
questa sacra Regola e vita o distruggerne la forza della penitenza.