L'aborto nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana
1.
L'aborto in Italia prima della legge n. 194/1978
Prima
del 1975 l'aborto in Italia non era consentito, e anzi veniva sanzionato dalle
norme contenute nel titolo X del libro II del codice penale; tuttavia, la
giurisprudenza applicava con una certa frequenza come causa di giustificazione
lo "stato di necessità", previsto dall'articolo 54 dello stesso
codice, ritenendo non punibile l'intervento abortivo reso necessario per salvare
la vita della gestante e, in taluni casi, anche per ragioni di salute, purché
gravi: era una soluzione che valutava l'interruzione della gravidanza in termini
di illiceità, salvo rinunciare all'applicazione della pena nel caso concreto,
in presenza di circostanze di fatto rigorosamente verificabili.
Il
primo sensibile mutamento di rotta avviene nel 1975, con la sentenza della Corte
Costituzionale n. 27 che, pur riconoscendo "fondamento costituzionale"
alla "tutela del concepito" nell'articolo 2 della Costituzione, posto
a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, compie un salto logico quando
afferma che "[...] non esiste equivalenza tra il diritto non solo alla vita
ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la
salvaguardia dell'embrione, che persona deve ancora diventare", quasi che
si possa distinguere fra persona in senso assoluto e persona in senso relativo.
Questa decisione ha, di fatto e di principio, aperto la strada all'aborto, che
sarebbe stato introdotto dopo tre anni, perché ha consentito la soppressione
del feto quando la gravidanza - per riprendere i termini usati dai giudici di
Palazzo della Consulta - "implichi danno o pericolo grave, medicalmente
accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della donna"; la causa
di giustificazione costituita dallo stato di necessità veniva in questo modo
notevolmente dilatata, perché, rispetto all'articolo 54 del codice penale, era
eliminato il limite dell'attualità del pericolo ed era stabilita in via
generale la prevalenza della salute della madre sulla vita del nascituro, pur
restando, a differenza di quanto avverrà con la legge n. 194/1978, il filtro
dell'accertamento medico del danno o del pericolo per la salute medesima.
2.
La disciplina introdotta dalla legge n. 194
La
legge italiana sull'aborto, la n. 194 del 22 maggio 1978, recante Norme per la
tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza,
indica la pratica abortiva con l'eufemismo "interruzione volontaria della
gravidanza", ulteriormente occultato nell'uso corrente sotto la sigla
i.v.g.; quindi, suddivide in modo del tutto arbitrario la vita infrauterina in
tre periodi, fissando per ciascuno di essi una differente disciplina e avendo
come esclusivo criterio di riferimento i rischi per la salute della donna.
Il
primo periodo, regolamentato dagli articoli 4 e 5, coincide, pur se in modo non
del tutto esatto perché le dichiarazioni della gestante sul momento iniziale
della gravidanza hanno un peso decisivo, con i primi novanta giorni della
gestazione, nel corso dei quali è di fatto ammesso l'aborto senza limiti. Ogni
ragione è valida, dalle condizioni economiche, sociali e familiari, alle
circostanze in cui è avvenuto il concepimento, alla previsione di anomalie o
malformazioni del nascituro: ciascuna di queste ragioni, in quanto si traduca in
"un serio pericolo" per la salute fisica o psichica della donna,
legittima il ricorso all'aborto, gratuito o assistito. Si tratta di un insieme
di indicazioni estremamente generiche, la cui ampiezza preclude qualsiasi
concreto accertamento, peraltro non previsto e non prevedibile; bisognerebbe
chiarire, per esempio, come sia medicalmente verificabile il pericolo per la
salute psichica della gestante derivante dalle preoccupazioni economiche
relativamente al futuro mantenimento del concepito: l'ipotetico riscontro
dovrebbe in tal caso riguardare la denuncia dei redditi, il benessere
psicologico della donna, o ambedue?
Quanto
alle modalità per ottenere l'intervento, la gestante si può rivolgere al
consultorio, o a una struttura sociosanitaria, oppure al proprio medico di
fiducia: costoro, secondo la previsione di legge, dovrebbero indurla a
riflettere e dissuaderla dall'aborto, prospettando le possibili alternative. Se
ravvisano l'urgenza dell'intervento, rilasciano un certificato con il quale la
donna può immediatamente recarsi ad abortire; altrimenti redigono ugualmente un
certificato che attesta la gravidanza e la richiesta presentata dalla donna:
costei, decorso il termine di sette giorni, è legittimata a ottenere
l'intervento di aborto. In concreto, non ha alcun rilievo la ragione avanzata
dalla gestante a sostegno della propria decisione: poiché non è prevista
alcuna verifica della sua fondatezza, l'esito, anche qualora il soggetto
interpellato non ravvisi né l'urgenza né la sussistenza dell'indicazione, è
comunque il rilascio di un pezzo di carta che, fotografando un dato obiettivo,
la gravidanza, e una dichiarazione di volontà, l'intenzione di interromperla,
autorizza l'interruzione.
Il
secondo periodo, disciplinato dagli articoli 6 e 7, è quello compreso fra il
quarto mese di gravidanza e la possibilità di vita autonoma del feto, e quindi
- in considerazione della dipendenza di quest'ultima dalle attrezzature mediche
e dalla perizia degli ostetrici - non è determinabile a priori: in tale arco
temporale l'aborto può praticarsi per motivi terapeutici in senso lato, e perciò
anche con riferimento alla salute psichica della donna, ed eugenetici, con
riferimento a timori di malattie del nascituro; queste indicazioni vanno
medicalmente accertate, pur se la genericità delle formulazioni non consente
una verifica rigorosa.
Infine,
il terzo periodo è quello compreso fra il momento della vitalità del nascituro
e la nascita: l'aborto è praticabile solo se è in pericolo la vita della
donna.
La
legge n. 194 prevede inoltre l'assenso dei genitori o del tutore per
l'interruzione della gravidanza della minore e dell'interdetta e, in mancanza,
l'autorizzazione del giudice tutelare, nonché la facoltà per i medici di
sollevare obiezione di coscienza.
3.
Diciotto anni di legge n. 194: bilancio di un fallimento e di una strage
"La
legge si propone: di azzerare gli aborti terapeutici; di ridurre gli aborti
spontanei; di assistere quelli clandestini. Si propone inoltre di favorire la
procreazione cosciente, di aiutare la maternità, di tutelare la vita umana dal
suo inizio": con queste parole uno dei relatori della legge sull'aborto, l'on.
Giovanni Berlinguer, ne riassumeva gli intenti e gli obiettivi; diciotto anni
costituiscono un tempo più che bastevole per verificare se questi ultimi siano
stati conseguiti.
Gli
"aborti terapeutici" sono quelli "legali" tout court, perché,
come si è detto, l'articolo 4 riunisce le varie circostanze la cui semplice
evocazione autorizza a ricorrere all'intervento interruttivo sotto un'unica e
vaga indicazione di salute. Dal 1978 al 1995, invece di azzerarsi, gli
"aborti terapeutici", in tal senso intesi, hanno superato i tre
milioni e mezzo, con una media di poco inferiore ai duecentomila all'anno, e un
rapporto annuo che è di un aborto per ogni tre o quattro nati vivi: quindi si
tratta di una pratica abortiva diffusa capillarmente, che non può spiegarsi con
situazioni eccezionali o con difficoltà insuperabili. D'altra parte, il profilo
medio della donna che fa ricorso all'aborto, ricostruibile sulla base dei dati
diffusi annualmente dal ministero della Sanità, rinvia a una gestante che nella
gran parte dei casi è coniugata, non separata né divorziata, in età compresa
fra i venticinque e i trentaquattro anni, con sufficiente livello di istruzione,
e con non più di due figli, pertanto in condizioni ottimali, almeno sotto
questi profili, per accogliere il nascituro.
La
legge n. 194 ha fallito pure sul versante della lotta alla clandestinità perché,
sempre in base alle stime ministeriali, l'aborto clandestino si attesterebbe
attualmente fra le cinquanta e le sessantamila unità all'anno. Ancora: la
maggiore coscienza e responsabilità della procreazione è tutta da dimostrare,
perché l'area della recidività fra chi ricorre all'intervento di i.v.g. supera
del 30% coloro che hanno già abortito almeno una volta. Quanto all'aiuto alla
maternità e alla tutela della vita umana, resta solo la constatazione di una
grande ipocrisia perché, senza che esista nell'ordinamento giuridico una
legislazione di reale accoglienza della vita, la legge n. 194 ha conferito il
"diritto" di sopprimere ciò che fa diventare madre, e quindi di
violare irreparabilmente la vita umana.
4.
Prospettiva di riforma
La
revisione della legislazione italiana sull'aborto, per avere connotati di serietà,
deve muoversi lungo quattro direttrici interdipendenti, che ribaltino la logica
di banalizzazione della vita oggi dominante.
a.
Va affermato senza incertezze che l'essere umano, in base a constatazione
naturale e non come esito di una determinata impostazione religiosa
confessionale, è tale dal concepimento, e quindi da quel momento ne va
garantita l'intangibilità: l'articolo 1 della legge n. 194 tutela formalmente
la vita umana "fin dal suo inizio", ma trascura significativamente di
riconoscere quando si ha quell'"inizio".
b.
Deve introdursi un'articolata serie di misure che aiutino la maternità in
genere, e quella difficile in particolare. Per lo Stato non può essere
indifferente che una famiglia sia senza figli, o ne abbia soltanto uno, o due, o
quattro, oppure dieci: anche in virtù del richiamo costituzionale
all'uguaglianza sostanziale e della protezione accordata alla famiglia numerosa,
il nucleo familiare non può ancora essere ritenuto una somma di individui, ma
diventare soggetto autonomo, in ogni settore, da quello tributario a quello
sanitario, fino a quello scolastico.
c.
Il volontariato, che ha dato ottima prova di sé, nonostante gli ostacoli
frapposti, per limitare l'aborto e per stimolare all'accoglienza, va potenziato
e dotato, nella prospettiva dell'aiuto alla vita, degli strumenti operativi e
dei mezzi economici necessari, così come è stato fatto per i volontari che
operano sul fronte della tossicodipendenza.
d. Si deve ripensare a misure, anche penalistiche, che dissuadano dalla pratica abortiva: non ha senso proclamare l'intangibilità della vita e ometterne la tutela sotto questo profilo, come sarebbe assurdo immaginare che l'esortazione a essere buoni sia sufficiente a proteggere l'esistenza di chi è già nato, indipendentemente dalla configurazione del delitto di omicidio. Le sanzioni saranno ovviamente graduate a seconda dei soggetti della vicenda abortiva: la posizione del medico che pratica l'intervento interruttivo non può essere equiparata a quella della gestante, e le difficoltà che incontra quest'ultima non sono le stesse dei parenti che la inducono o la costringono all'aborto. Tuttavia resta ferma la necessità di una valutazione di disfavore dell'ordinamento giuridico verso la soppressione della vita umana, pur se ancora prenatale.