INDULGENZA
PLENARIA Il Perdono del Carmine 16 Luglio
Il
Sommo Pontefice Leone XIII in data 16 maggio 1892 concesse all'Ordine
Carmelitano, a beneficio di tutta la cristianità, l'insigne privilegio del
perdono del Carmine, ossia l'indulgenza plenaria tante volte quante si visiterà
- nei debiti modi - una chiesa dove è istituita la confraternita del Carmine
per la festa della Madonna del Carmelo e si pregherà secondo l'intenzione dei
Sommi Pontefici.
Perché
si accresca sempre più la devozione e la pietà dei fedeli verso la Beatissima
Vergine del Carmelo, donde possono derivare per le loro anime frutti
ubertosi e salutari accondiscendendo benignamente alla pia richiesta del diletto
figlio Luigi Maria Galli supremo moderatore dell'Ordine della Beata Vergine
Maria del Monte Carmelo, abbiamo stabilito di arricchire le chiese carmelitane
di uno speciale privilegio.
Quindi,
basandoci sull'onnipotente misericordia di Dio e sull'autorità dei suoi
apostoli Pietro e Paolo, a tutti e singoli fedeli di ambo i sessi veramente
pentiti e nutriti della santa Comunione, i quali visiteranno devotamente
qualsiasi chiesa o pubblico oratorio tanto dei frati quanto delle monache, sia
calzati che scalzi, di tutto l'ordine Carmelitano, in qualunque luogo esistano,
il giorno 16 luglio di ogni anno, giorno nel quale si celebra la festa della
Madonna del Monte Carmelo, dai primi vespri alla caduta del sole di tale giorno,
ed ivi innalzeranno a Dio pie preci per la concordia dei principi cristiani, per
l'estirpazione delle eresie, per la conversione dei peccatori e per
l'esaltazione della santa madre Chiesa, concediamo misericordiosamente nel
Signore che ogni volta faranno questo, altrettante volte acquistino l'indulgenza
e la remissione plenaria di tutti i loro peccati, che si possa anche applicare
per modo di suffragio alle anime dei fedeli cristiani, che sono passati da
questa vita in grazia di Dio".
Papa
Benedetto XV il 6 luglio 1920 estendeva la medesima indulgenza plenaria alle
chiese od oratori del Terz'Ordine sia regolare (le congregazioni religiose
aggregate o no all'Ordine) che secolare.
Il
Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965) ha costituito un grandissimo
avvenimento di rinnovamento e di aggiornamento per tutta la Chiesa e per tutti
gli aspetti della sua vita (dottrinale, liturgico, spirituale, disciplinare,
organizzativo, ecc...). Anche le norme per l'acquisto delle indulgenze ne sono
state coinvolte.
Il
Santo Padre, papa Paolo VI, in attuazione dei Decreti Conciliari, il 1° gennaio
1965 promulgava la Costituzione Apostolica dal titolo Indulgentiarum Doctrina,
per la quale tutte le indulgenze concesse in passato, venivano temporaneamente
sospese fino a una nuova approvazione.
Il 29 giugno 1968 usciva il nuovo Enchiridion delle Indulgenze il quale stabiliva una nuova normativa, più rispondente alle mutate condizioni socio-culturali, per lucrare le indulgenze. Nel marzo precedente era stata comunicata all'Ordine la riconferma della concessione delle indulgenze. In base ad essa, il 16 luglio di ogni anno, dal mezzogiorno del 15 luglio alla mezzanotte del 16 luglio, oppure la domenica stabilita dal Vescovo, antecedente o seguente la festa, nelle chiese od oratori pubblici dell'Ordine si acquista una volta sola l'indulgenza plenaria del perdono del Carmine. Le norme per l'acquisito dell'indulgenza plenaria sono:
n.
1. L'Indulgenza è la
remissione davanti a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto
alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni,
acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione,
autoritativamente dispensa e applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e
dei Santi.
n.
3. Le indulgenze... possono
sempre essere applicate ai defunti a modo di suffragio.
n.
6. L'indulgenza plenaria può
essere acquistata una sola volta al giorno.
n.
7. Per acquistare
l'indulgenza plenaria è necessario eseguire l'opera indulgenziata (nel nostro
caso la visita di una chiesa o di un oratorio dell'Ordine, N.d.R.) e adempiere
tre condizioni:
confessione
sacramentale, comunione
eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
Si
richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affetto al peccato anche veniale.
n.
8. Le tre condizioni possono
essere adempiute otto giorni prima od otto giorni dopo aver compiuto l'opera
prescritta; tuttavia è conveniente che la comunione e la preghiera secondo le
intenzioni del Sommo Pontefice siano fatte nello stesso giorno, in cui si compie
l'opera.
n.
10. Si adempie pienamente la
condizione della preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando
un Padre nostro e un Ave Maria; è lasciata tuttavia libertà ai singoli fedeli
di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di
ciascuno.
n.
16. L'opera prescritta per
lucrare l'indulgenza plenaria annessa a una chiesa o a un oratorio consiste
nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi un Padre nostro e
un Credo. (Tratto da: http://www.ilcarmelo.it/spiritualit-mariana/spiritualit-mariana-4.html
)