Lettera
Apostolica In eminenti, di Papa Clemente Vescovo, servo dei servi di Dio
A
tutti i fedeli, salute e Apostolica Benedizione.
Posti
per volere della Clemenza Divina, benché indegni, nell’eminente Sede
dell’Apostolato, onde adempiere al debito della Pastorale provvidenza affidato
a Noi, con assidua diligenza e con premura, per quanto Ci è concesso dal Cielo,
abbiamo rivolto il pensiero a quelle cose per mezzo delle quali — chiuso
l’adito agli errori ed ai vizi — si conservi principalmente l’integrità
della Religione Ortodossa, e in questi tempi difficilissimi vengano allontanati
da tutto il mondo Cattolico i pericoli dei disordini.
Già
per la stessa pubblica fama Ci è noto che si estendono in ogni direzione, e di
giorno in giorno si avvalorano, alcune Società, Unioni, Riunioni, Adunanze,
Conventicole o Aggregazioni comunemente chiamate dei Liberi muratori o des
Francs Maçons, o con altre denominazioni chiamate a seconda della varietà
delle lingue, nelle quali con stretta e segreta alleanza, secondo loro Leggi e
Statuti, si uniscono tra di loro uomini di qualunque religione e setta, contenti
di una certa affettata apparenza di naturale onestà. Tali Società, con stretto
giuramento preso sulle Sacre Scritture, e con esagerazione di gravi pene, sono
obbligate a mantenere un inviolabile silenzio intorno alle cose che esse
compiono segretamente.
Ma
essendo natura del delitto manifestarsi da se stesso e generare il rumore che lo
denuncia, ne deriva che le predette Società o Conventicole hanno prodotto tale
sospetto nelle menti dei fedeli, secondo il quale per gli uomini onesti e
prudenti l’iscriversi a quelle Aggregazioni è lo stesso che macchiarsi
dell’infamia di malvagità e di perversione: se non operassero iniquamente,
non odierebbero tanto decisamente la luce. Tale fama è cresciuta in modo così
considerevole, che dette Società sono già state proscritte dai Prìncipi
secolari in molti Paesi come nemiche dei Regni, e sono state provvidamente
eliminate.
Noi
pertanto, meditando sui gravissimi danni che per lo più tali Società o
Conventicole recano non solo alla tranquillità della temporale Repubblica, ma
anche alla salute spirituale delle anime, in quanto non si accordano in alcun
modo né con le Leggi Civili né con quelle Canoniche; ammaestrati dalle Divine
parole di vigilare giorno e notte, come servo fedele e prudente preposto alla
famiglia del Signore, affinché questa razza di uomini non saccheggi la casa
come ladri, né come le volpi rovini la Vigna; affinché, cioè, non corrompa i
cuori dei semplici né ferisca occultamente gl’innocenti; allo scopo di
chiudere la strada che, se aperta, potrebbe impunemente consentire dei delitti;
per altri giusti e razionali motivi a Noi noti, con il consiglio di alcuni
Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa, a ancora motu
proprio, con sicura scienza, matura deliberazione e con la pienezza della
Nostra Apostolica potestà, decretiamo doversi condannare e proibire, come con
la presente Nostra Costituzione, da valere in perpetuo, condanniamo e proibiamo
le predette Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, Aggregazioni o Conventicole
dei Liberi Muratori o des Francs Maçons, o con qualunque altro
nome chiamate. Pertanto, severamente, ed in virtù di santa obbedienza,
comandiamo a tutti ed ai singoli fedeli di qualunque stato, grado, condizione,
ordine, dignità o preminenza, sia Laici, sia Chierici, tanto Secolari quanto
Regolari, ancorché degni di speciale ed individuale menzione e citazione, che
nessuno ardisca o presuma sotto qualunque pretesto o apparenza di istituire,
propagare o favorire le predette Società dei Liberi Muratori o Francs
Maçons o altrimenti denominate; di ospitarle o nasconderle nelle proprie
case o altrove; di iscriversi ed aggregarsi ad esse; di procurare loro mezzi,
facoltà o possibilità di convocarsi in qualche luogo; di somministrare loro
qualche cosa od anche di prestare in qualunque modo consiglio, aiuto o favore,
palesemente o in segreto, direttamente o indirettamente, in proprio o per altri,
nonché di esortare, indurre, provocare o persuadere altri ad iscriversi o ad
intervenire a simili Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, Aggregazioni o
Conventicole, sotto pena di scomunica per tutti i contravventori, come sopra, da
incorrersi ipso facto, e senza alcuna dichiarazione, dalla quale nessuno
possa essere assolto, se non in punto di morte, da altri all’infuori del
Romano Pontefice pro tempore.
Vogliamo
inoltre e comandiamo che tanto i Vescovi, i Prelati Superiori e gli altri
Ordinari dei luoghi, quanto gl’Inquisitori dell’eretica malvagità deputati
in qualsiasi luogo, procedano e facciano inquisizione contro i trasgressori di
qualunque stato, grado, condizione, ordine dignità o preminenza, e che
reprimano e puniscano i medesimi con le stesse pene con le quali colpiscono i
sospetti di eresia. Pertanto concediamo e attribuiamo libera facoltà ad essi, e
a ciascuno di essi, di procedere e di inquisire contro i suddetti trasgressori,
e di imprigionarli e punirli con le debite pene, invocando anche, se sarà
necessario, l’aiuto del braccio secolare.
Vogliamo
poi che alle copie della presente, ancorché stampate, sottoscritte di mano di
qualche pubblico Notaio e munite di sigillo di persona costituita in dignità
Ecclesiastica, sia prestata la stessa fede che si presterebbe alla Lettera se
fosse esibita o mostrata nell’originale.
A
nessuno dunque, assolutamente, sia permesso violare, o con temerario ardimento
contraddire questa pagina della Nostra dichiarazione, condanna, comandamento,
proibizione ed interdizione. Se qualcuno osasse tanto, sappia che incorrerà
nello sdegno di Dio Onnipotente e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.
Clemente
P.P. XII
***
Traduzione
del testo integralmente trascritto da Papa Benedetto XIV nella bolla Providas
Romanorum, del 18-3-1751, in Tutte le encicliche e i principali documenti
pontifici emanati dal 1740. 250 anni di storia visti dalla Santa Sede, vol.
I, Benedetto XIV (1740-1758), a cura di Ugo Bellocchi, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 1993, pp. 289-291.