IL SUFFRAGIO CRISTIANO
Come e perché occorre pregare per la anime del purgatorio
Nel
suo vero significato, suffragio è qualsiasi aiuto dato da un fedele ad un altro
per ottenere da Dio la remissione di una pena temporale. In modo particolare il
suffragio indica, nel linguaggio comune, il soccorso prestato da un vivente ad
un'anima sofferente nel Purgatorio, per aiutarla a pagare i debiti di pena
temporale contratti con la giustizia divina.
La
possibilità e la realtà del suffragio è stata dalla Chiesa definita come
verità di fede, soprattutto contro gli errori della Chiesa separata d'Oriente e
dei Protestanti.
Il
Sinodo di Arras del 1025 ammette che un vivo possa pagare, con le sue opere
buone, per i debiti spirituali d'un defunto, impossibilitato ormai a far ciò
direttamente.
Il
I° Concilio di Lione (1245) insegna, in modo chiaro, l'esistenza del Purgatorio
e la possibilità del suffragio. Il 2° Concilio di Lione (1274) ritorna su
questa dottrina e specifica le opere più utili per suffragare le anime del
Purgatorio: la S. Messa, le elemosine, le altre opere di pietà approvate dalla
tradizione della Chiesa. Nel 1439, il Concilio di Firenze ripete quasi alla
lettera le espressioni del Concilio di Lione.
Sisto
IV (1476) afferma solennemente, per la prima volta, che le indulgenze
possono essere applicate anche alle anime dei defunti.
Il
Concilio di Trento, dovendo combattere gli errori dei Protestanti, ha
definitivamente dichiarato che i suffragi sono possibili e che, tra essi, il
primo posto lo tiene la S. Messa, il cui valore soddisfattorio si può estendere
tanto ai vivi quanto ai defunti.
Le
affermazioni della Chiesa, la cui autorità sul piano teologico è determinante
e decisiva, sono fondate oltre che sulla S. Scrittura, anche sulla costante
tradizione di tutta la Chiesa.
I
Padri, la liturgia, l'archeologia sacra, i dottori scolastici si riallacciano
sempre all'uso della Chiesa di pregare per i defunti durante il S. Sacrificio;
uso antichissimo che prova la ferma persuasione di compiere un'azione in
perfetta armonia con l'insegnamento apostolico e la Rivelazione divina.
S.
Agostino ci richiama all'uso liturgico di pronunziare i nomi dei defunti,
durante il S. Sacrificio, in un posto e in un senso diverso da quello dei martiri.
Secondo S. Gregorio le anime che, pur essendo in grazia, hanno ancora da
soddisfare la giustizia divina, possono essere soccorse dalla S. Messa. S.
Giovanni Crisostomo afferma risolutamente l'utilità dei suffragi, che
consistono soprattutto nelle preghiere, nelle elemosine, nel S. Sacrificio.
S.
Efrem, esponente della Chiesa siriaca, si rivolge nel suo testamento ai
fratelli perché lo ricordino al Signore, e in tal modo lo soccorrano nelle prove
dell'altra vita.
Fin
dall'inizio, durante la celebrazione dei divini misteri, si leggevano i nomi
dei defunti che si volevano ricordare al Signore. Più tardi si ebbero formulari
interi di Messe per i defunti. Ancor oggi, specialmente le orazioni delle tre
Messe del 2 novembre, sono una prova evidente della realtà dei suffragi.
Accanto
alla liturgia si hanno gli epitaffi o le iscrizioni funebri, le quali non solo
attestano la continuità d'un legame d'amore tra i vivi ed i morti, ma provano
anche l'utilità che le preghiere e le azioni dei fedeli della terra recano alle
anime che soffrono nel Purgatorio. Esse augurano ai defunti la vita in Dio, in
Cristo, nello Spirito Santo, tra i Santi, nella pace, nell'eternità.
S.
Tommaso d'Aquino afferma che i suffragi non giovano ai Santi del cielo: essi
infatti, avendo raggiunto il loro ultime fine, non ne hanno più bisogno.
Di
conseguenza, le uniche che possono essere soccorse dai nostri suffragi sono
le anime del Purgatorio. Esse sono unite a noi dalla carità e hanno maggior
bisogno di noi, poiché non possono affatto aiutare se stesse. I vivi dunque
possono aiutare le anime sofferenti a scontare le loro pene e pagare così i
loro debiti con la giustizia divina: esse infatti, non avendo ancora
raggiunto
l'ultimo fine, sono ancora, in un certo senso, in stato di via e non già di
termine.
Dopo
aver provato l'esistenza dei suffragi, e dopo aver esaminato per quali persone
si possono offrire, S. Tommaso studia quali sono i mezzi pratici di suffragio.
Egli ragiona così: se i legami con le anime sofferenti sono costituiti dalla
carità e dall'intenzione, si deve ritenere che saranno loro di maggior
giovamento le opere che sono di per sé trasmissibili ad altri, ossia quelle
opere che più direttamente si fondano sulla carità e che sono in completa
dipendenza dall'intenzione.
In
concreto, dette opere sono: la S. Messa, che è per eccellenza il Sacramento
dell'unione e della carità, poiché contiene Cristo, centro di tutta la
Chiesa, la sorgente ultima dell'amore che tutti ci collega; le elemosine, le
quali sono il frutto principale della carità; la preghiera, che più direttamente
è ordinata a colui per il quale si prega. A questi mezzi principali si devono
aggiungere le indulgenze e, in modo secondario, tutte le altre opere buone.
La
S. Messa giova in quanto è un sacrificio di soddisfazione; secondo questo
punto di vista tutte le Messe giovano ugualmente, benché quelle proprie dei
Morti siano loro particolarmente utili, in quanto contengono preghiere
speciali.
L'elemosina
è un'altra opera soddisfattoria, che può essere offerta in riparazione del
peccato, dal momento che costa sacrificio. Ed è proprio in questo senso che
essa ha valore: non conta tanto la quantità di ciò che si dà, quanto, e più,
il sacrificio che ne deriva a chi dà.
Le indulgenze infine, in modo diretto e principale, sono in favore di chi compie le diverse opere prescritte dalla Chiesa; esse quindi valgono direttamente e principalmente per i vivi, e non già per i defunti, i quali non possono più eseguire le opere richieste. Tuttavia esse, indirettamente e in maniera secondaria, possono giovare anche ai defunti; basta che si verifichino due condizioni: che ci sia qualche fedele che compia per il defunto le opere prescritte; che ci siano le soddisfazioni della Chiesa. Non c'è, infatti, motivo perché la Chiesa possa trasferire i meriti, sui quali si fondano le indulgenze, ai vivi, e non già ai defunti.
Sisto
IV determinò esattamente il modo con cui le indulgenze sono applicate ai
defunti. La formula classica è questa: “Per modum suffragii”. Il suo
vero significato è: le indulgenze concesse dalla Chiesa per i defunti hanno
un valore certamente maggiore di tutti gli altri suffragi privati; tuttavia
giovano ai defunti nello stesso modo degli altri suffragi. Il maggior valore
è dato dal fatto che le indulgenze applicano i meriti della Chiesa, la cui
autorità presso Dio è più grande di quella dei singoli fedeli.
Tra
le opere di suffragio tiene un posto di privilegio l'atto eroico, fiore supremo
della carità cristiana, che vede e ama Cristo nei propri fratelli più
sofferenti, nella maniera più disinteressata possibile.
Per
ben comprendere in che cosa consista quest'atto eroico, si deve distinguere
nelle opere buone un triplice valore: il merito, per sé inalienabile e quindi
strettamente personale; il valore soddisfattorio, ossia la capacità di
espiare la pena dovuta alle colpe commesse; il valore impetratorio, cioè la
forza morale di ottenere da Dio i suoi favori. Con l'atto eroico noi offriamo
a Dio in favore delle anime del Purgatorio tutto il valore soddisfattorio
delle nostre opere buone compiute in vita e tutti i suffragi offerti per noi
dopo la morte.
L'atto
eroico è, per natura sua, perpetuo e irrevocabile; tuttavia se uno, col
passar del tempo, lo revoca, non commette nessun peccato: proprio in questo
l'atto eroico si distingue dal voto.
I
fedeli che emettono tale atto sono perciò unicamente nelle mani della giustizia
divina; hanno rinunciato ad ogni possibilità di pagare i loro debiti sia in
questa, come nell'altra vita. Tuttavia devono avere una grande fiducia, basata
sul sacrificio eroico da essi compiuto: Dio non si lascia vincere in generosità
e certamente saprà ricompensare in altri modi coloro che si sono dimostrati
così caritatevoli. Inoltre le anime liberate dal Purgatorio non potranno non
intercedere per i loro benefattori. Infine giova ripetere che tali fedeli, se
hanno rinunciato al valore soddisfattorio, non hanno rinunciato ai meriti;
anzi la carità che essi esercitano in grado eroico, aumenterà il loro merito
e, di conseguenza, la loro gloria essenziale.
Storicamente
la pratica dell'atto eroico risale ai tempi di S. Geltrude; il primo però
che l'emise formalmente fu il p. Ferdinando di Monroy (1646). Il teatino
Gaspare Oliden di Alcala, nel secolo XVIII, ne divenne l'Apostolo, e S.
Alfonso, con le sue Massime Eterne, ne fu il principale divulgatore.
Ben
presto la S. Sede l'approvò, per mezzo di Benedetto XIII, nel 1728; Pio VI nel
1788 e Pio IX nel 1852 l'arricchirono di molte indulgenze e privilegi. In
questo modo l'atto eroico è una delle pratiche di suffragio più utili e una
delle conferme più luminose della Comunione dei Santi.
Il
valore impetratorio delle preghiere dei defunti può essere comunicato a noi,
per il fatto che la carità unisce tutti i membri del Regno, ovunque essi
siano, e rende quindi sempre possibile il mutuo scambio di opere soprannaturali.
Se
le anime del Purgatorio possono pregare per noi, ne deriva, come logica
conseguenza, che noi possiamo rivolgerci a loro e invocarle.
Ecco
quindi quali sono i rapporti tra Chiesa militante e sofferente, nell'anelito
della Comunione dei Santi: i fedeli viventi suffragano le anime del Purgatorio
con le loro opere buone, con le loro preghiere, con le loro elemosine e
soprattutto con le indulgenze ed il Sacrificio Eucaristico; essi pagano, con
il valoore soddisfattorio delle loro azioni, i debiti contratti con la
giustizia divina da queste anime ormai salve; inoltre con la loro intercessione
implorano da Dio misericordia per esse e, se possibile, un condono anche
gratuito; dal canto loro le anime sofferenti, non potendo far altro,
ricambiano i fedeli della terra con il loro patrocinio e le loro preghiere
presso Dio, nell'attesa di concedere una ricompensa più generosa e abbondante,
quando saranno nella visione di Dio.
Nella
luce della Comunione dei Santi, il Regno del dolore che purifica, diviene così
il Regno dell'Amore che redime. La Chiesa militante ha perciò una missione che
supera il tempo e si proietta fin sulle soglie dell'eternità: essa deve
concorrere mediante il suffragio a completare l'opera della salvezza delle
anime. Solo quando il Cristo totale regnerà nella beatitudine eterna del Padre,
la missione della Chiesa si trasformerà e si sublimerà: non sarà più
soltanto la collaboratrice di Cristo, ma diventerà, a pieni titoli, la sposa
immacolata dell'Agnello.
(da:
“Teologica” n. 31 - 1-2/2001