IL DIVORZIO

dal Catechismo della Chieaa Cattolica. Numeri 2382-2391

(FA PARTE DEL 6° COMANDAMENTO)

Il Signore Gesù ha insistito sull'intenzione originaria del Creatore, che voleva un matrimonio indisso­lubile [Cf Mt 5,31-32; Mt 19,3-9; Mc 10,9; 2382 Le 16,18; 1Cor 7,10-11]. Abolisce le tolleranze che erano state a poco a poco introdotte nella Legge antica [Cf Mt 19,7-9 ].

Tra i battezzati "il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte " [Codice di Diritto Canonico, 1141 ].

La separazione degli sposi con la permanenza del vincolo matrimoniale può essere legittima in certi casi contemplati dal Diritto canonico [Cf Codice di Diritto Canonico, 1151­1155].

Se il divorzio civile rimane l'unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale.

Il divorzio è una grave offesa alla legge naturale. Esso pretende di scio­gliere il patto liberamente stipulato dagli sposi, di vivere l'uno con l'altro fino alla morte. Il divorzio offende l'Alleanza della salvezza, di cui il matrimonio sacramentale è segno. Il fatto di contrarre un nuovo vincolo nuziale, anche se riconosciuto dalla legge civile, accresce la gravità della rottura: il coniuge risposato si trova in  tal caso in una condizione di adulterio pubblico e permanente.

Se il marito, dopo essersi separato dalla propria moglie, si unisce ad un'altra donna, è lui stesso adultero, perché fa commettere un adulterio a tale donna; e la donna che abita con lui è adultera, perché ha attirato a sé il marito di un'altra [San Basilio di Cesa­rea, Moralia, regola 73: PG 31, 849D­853B].

Il carattere immorale del divorzio deriva anche dal disordine che esso introduce nella cellula familiare e nel­la società. Tale disordine genera gravi danni: per il coniuge, che si trova abbandonato; per i figli, traumatizzati dalla separazione dei genitori, e soven­te contesi tra questi; per il suo effetto contagioso, che lo rende una vera pia­ga sociale.

Può avvenire che uno dei coniugi sia vittima innocente del divorzio pro­nunciato dalla legge civile; questi allo­ra non contravviene alla norma mora­le. C'è infatti una differenza notevole tra il coniuge che si è sinceramente sforzato di rimanere fedele al sacra­mento del Matrimonio e si vede ingiu­stamente abbandonato, e colui che, per sua grave colpa, distrugge un matri­monio canonicamente valido [Cf Gio­vanni Paolo Il, Esort. ap. Familiaris consortio, 84].

 

ALTRE OFFESE ALLA DIGNITA DEL MATRIMONIO

Si comprende il dramma di chi, desideroso di convertirsi al Vangelo, si vede obbligato a ripudiare una o più donne con cui ha condiviso anni di vita coniugale. Tuttavia la poligamia è in contrasto con la legge morale. Con­traddice radicalmente la comunione coniugale; essa "infatti, nega in modo diretto il disegno di Dio quale ci viene rivelato alle origini, perché é contra­ria alla pari dignità personale dell'uomo e della donna, che nel matrimonio si donano con un amore totale e perciò stesso unico ed esclusi­vo" [Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consorno, 19; cf Conc. Ecum. Vat. I, Gaudium et spes, 47]. Il cristiano che prima era poligamo, per giustizia, ha il grave dovere di rispetta­re gli obblighi contratti nei confronti di quelle donne che erano sue mogli e dei suoi figli.

L'incesto consiste in relazioni inti­me tra parenti o affini, a un grado che impedisce tra loro il matrimonio [Cf Lv 18,7-20]. San Paolo stigmatizza questa colpa particolarmente grave: "Si sente da per tutto parlare d'immoralità tra voi... al punto che uno convive con la moglie di suo padre!... Nel nome del Signore nostro Gesù... questo individuo sia dato in balia di Satana per la rovina della sua carne..." (1Cor 5,1; 1Cor 5,4-5). L'incesto corrompe le relazioni fami­liari e segna un regresso verso l'animalità.

Si possono collegare all'incesto gli abusi sessuali commessi da adulti su - fanciulli o adolescenti affidati alla loro custodia. In tal caso la colpa è, al tem­po stesso, uno scandaloso attentato all'integrità fisica e morale dei giova­netti, i quali ne resteranno segnati per tutta la loro vita, ed è altresì una viola­zione della responsabilità educativa.

Si ha una libera unione quando l'uomo e la donna rifiutano di dare una forma giuridica e pubblica a un legame che implica l'intimità sessuale.

L'espressione è fallace: che senso può avere una unione in cui le persone non si impegnano l'una nei confronti dell'altra, e manifestano in tal modo una mancanza di fiducia nell'altro, in se stesso o nell'avvenire?

L'espressione abbraccia situazioni diverse: concubinato, rifiuto del matri­monio come tale, incapacità a legarsi con impegni a lungo termine [Cf Gio­vanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 81]. Tutte queste situazioni costituiscono un'offesa alla dignità del matrimonio; distruggono l'idea stessa della famiglia; indeboliscono il senso della fedeltà. Sono contrarie alla legge morale: l'atto sessuale deve aver posto esclusivamente nel matrimonio; al di fuori di esso costituisce sempre un pec­cato grave ed esclude dalla Comunio­ne sacramentale.

Parecchi attualmente reclamano una specie di "diritto alla prova" quan­do c'è intenzione di sposarsi. Qualun­que sia la fermezza del proposito di coloro che si impegnano in rapporti ses­suali prematuri, tali rapporti "non con­sentono di assicurare, nella sua since­rità e fedeltà, la relazione interperso­nale di un uomo e di una donna, e spe­cialmente di proteggerla dalle fantasie e dai capricci " [Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Persona humana, 7].

L'unione carnale è moralmente legittima solo quando tra l'uomo e la donna si sia instaurata una comunità di vita definitiva. L'amore umano non ammette la "prova". Esige un dono totale e definitivo delle persone tra loro [Cf Giovanni Paolo 11, Esort. ap. Familiaris consortio, 80].

Tratto da: “Grande Opera Mariana – GESU’ E MARIA”