IL
DIVORZIO
dal
Catechismo della Chieaa Cattolica. Numeri 2382-2391
(FA
PARTE DEL 6° COMANDAMENTO)
Il Signore Gesù
ha insistito sull'intenzione originaria del Creatore, che voleva un matrimonio
indissolubile [Cf Mt 5,31-32; Mt 19,3-9; Mc 10,9; 2382 Le 16,18; 1Cor
7,10-11]. Abolisce le tolleranze che erano state a poco a poco introdotte nella
Legge antica [Cf Mt 19,7-9 ].
Tra
i battezzati "il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da
nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte " [Codice di
Diritto Canonico, 1141 ].
La
separazione degli sposi con la permanenza del vincolo matrimoniale può essere
legittima in certi casi contemplati dal Diritto canonico [Cf Codice di Diritto
Canonico, 11511155].
Se il divorzio civile rimane l'unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale.
Il
divorzio è una grave offesa alla legge naturale. Esso pretende di sciogliere
il patto liberamente stipulato dagli sposi, di vivere l'uno con l'altro fino
alla morte. Il divorzio offende l'Alleanza della salvezza, di cui il matrimonio
sacramentale è segno. Il fatto di contrarre un nuovo vincolo nuziale, anche se
riconosciuto dalla legge civile, accresce la gravità della rottura: il coniuge
risposato si trova in tal caso in
una condizione di adulterio pubblico e permanente.
Se
il marito, dopo essersi separato dalla propria moglie, si unisce ad un'altra
donna, è lui stesso adultero, perché fa commettere un adulterio a tale donna;
e la donna che abita con lui è adultera, perché ha attirato a sé il marito di
un'altra [San Basilio di Cesarea, Moralia, regola 73: PG 31, 849D853B].
Il
carattere immorale del divorzio deriva anche dal disordine che esso introduce
nella cellula familiare e nella società. Tale disordine genera gravi danni:
per il coniuge, che si trova abbandonato; per i figli, traumatizzati dalla
separazione dei genitori, e sovente contesi tra questi; per il suo effetto
contagioso, che lo rende una vera piaga sociale.
Può
avvenire che uno dei coniugi sia vittima innocente del divorzio pronunciato
dalla legge civile; questi allora non contravviene alla norma morale. C'è
infatti una differenza notevole tra il coniuge che si è sinceramente sforzato
di rimanere fedele al sacramento del Matrimonio e si vede ingiustamente
abbandonato, e colui che, per sua grave colpa, distrugge un matrimonio
canonicamente valido [Cf Giovanni Paolo Il, Esort. ap. Familiaris consortio,
84].
Si
comprende il dramma di chi, desideroso di convertirsi al Vangelo, si vede
obbligato a ripudiare una o più donne con cui ha condiviso anni di vita
coniugale. Tuttavia la poligamia è in contrasto con la legge morale. Contraddice
radicalmente la comunione coniugale; essa "infatti, nega in modo diretto il
disegno di Dio quale ci viene rivelato alle origini, perché é contraria alla
pari dignità personale dell'uomo e della donna, che nel matrimonio si donano
con un amore totale e perciò stesso unico ed esclusivo" [Giovanni Paolo
II, Esort. ap. Familiaris
consorno, 19; cf Conc. Ecum. Vat. I, Gaudium et spes, 47]. Il
cristiano che prima era poligamo, per giustizia, ha il grave dovere di rispettare
gli obblighi contratti nei confronti di quelle donne che erano sue mogli e dei
suoi figli.
L'incesto
consiste in relazioni intime tra parenti o affini, a un grado che impedisce
tra loro il matrimonio [Cf Lv 18,7-20]. San Paolo stigmatizza questa colpa
particolarmente grave: "Si sente da per tutto parlare d'immoralità tra
voi... al punto che uno convive con la moglie di suo padre!... Nel nome del
Signore nostro Gesù... questo individuo sia dato in balia di Satana per la
rovina della sua carne..." (1Cor 5,1; 1Cor 5,4-5). L'incesto corrompe le
relazioni familiari e segna un regresso verso l'animalità.
Si
possono collegare all'incesto gli abusi sessuali commessi da adulti su -
fanciulli o adolescenti affidati alla loro custodia. In tal caso la colpa è, al
tempo stesso, uno scandaloso attentato all'integrità fisica e morale dei
giovanetti, i quali ne resteranno segnati per tutta la loro vita, ed è altresì
una violazione della responsabilità educativa.
Si
ha una libera unione quando l'uomo e la donna rifiutano di dare una forma
giuridica e pubblica a un legame che implica l'intimità sessuale.
L'espressione
è fallace: che senso può avere una unione in cui le persone non si impegnano
l'una nei confronti dell'altra, e manifestano in tal modo una mancanza di
fiducia nell'altro, in se stesso o nell'avvenire?
L'espressione
abbraccia situazioni diverse: concubinato, rifiuto del matrimonio come tale,
incapacità a legarsi con impegni a lungo termine [Cf Giovanni Paolo II, Esort.
ap. Familiaris consortio, 81]. Tutte queste situazioni costituiscono un'offesa
alla dignità del matrimonio; distruggono l'idea stessa della famiglia;
indeboliscono il senso della fedeltà. Sono contrarie alla legge morale: l'atto
sessuale deve aver posto esclusivamente nel matrimonio; al di fuori di esso
costituisce sempre un peccato grave ed esclude dalla Comunione sacramentale.
Parecchi
attualmente reclamano una specie di "diritto alla prova" quando c'è
intenzione di sposarsi. Qualunque sia la fermezza del proposito di coloro che
si impegnano in rapporti sessuali prematuri, tali rapporti "non consentono
di assicurare, nella sua sincerità e fedeltà, la relazione interpersonale
di un uomo e di una donna, e specialmente di proteggerla dalle fantasie e dai
capricci " [Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Persona humana,
7].
L'unione
carnale è moralmente legittima solo quando tra l'uomo e la donna si sia
instaurata una comunità di vita definitiva. L'amore umano non ammette la
"prova". Esige un dono totale e definitivo delle persone tra loro [Cf
Giovanni Paolo 11, Esort. ap. Familiaris
consortio, 80].