COME SI FA UN SANTO?

Qual è lo sviluppo del processo che conduce alla canonizzazione di un battezzato? Quanto segue, traccia le grandi tappe del percorso.

La procedura con la quale la Chiesa cattolica pro­clamava che uno dei suoi figli era "Venerabile", "Beato" o "Santo" è cambiata nel corso dei tempi.

Il papa Giovanni Paolo II ne ha semplificato le regole il 25 gennaio 1983, con la Costituzione apo­stolica Divinus perfectionis Magister, per permettere uno svolgersi più rapido e per dare il posto principale alle Chiese locali (Diocesi).

La prima condizione che permette di pensare ad una procedura è la fama di santità del "Servo di Dio" (è l'espressione usata ufficialmente), dopo la sua morte. Questa fama può durare, perfino ingrandirsi. Quelli che hanno conosciuto la persona parlano del suo irraggia­mento spirituale, dell'esemplarità della sua vita, della sua influenza positiva, della sua fecondità apostolica, delle circostanze della sua morte... Alcuni desiderano che la sua santità sia riconosciuta dalla Chiesa.

È necessario allora, con l'aiuto di un postulatore (o di un vice-postulatore), rivolgersi al Vescovo del luogo dove è morto il candidato alla santità (o del luogo dove egli è vissuto).

Il Vescovo valuta il bene autentico di questo passo, interrogando i testimoni e facendo esaminare gli scritti pubblicati dal Servo di Dio.

Egli interroga anche i Vescovi della regione apo­stolica sull'opportunità di un'eventuale canonizzazione. Se tutte le condizioni preliminari sembrano con­cordi, il Vescovo può allora introdurre la causa in vista della canonizzazione. Per questo bisogna nominare un "tribunale" composto da un suo delegato, da un pro­motore generale della fede e da un notaio attuario, aiu­tato da notai aggiunti, se necessario.

In certi casi il Vescovo nominerà ugualmente una commissione di storici, incaricata di riunire tutti gli scritti del Servo di Dio e tutti i documenti che lo riguardano in qualsiasi modo. Questa commissione deve esprimere un "giudizio" sull'autenticità e il valore dei documenti, e sulla figura del candidato alla san­tità, quale appare in questa documentazione. Il Vescovo presiede la sessione di apertura del processo, dove i diversi attori prestano giuramento.

Il tribunale è incaricato di investigare sulla vita e sulle virtù del Servo di Dio. Raccoglie i giuramenti, le testimonianze di quelli che hanno conosciuto il can­didato alla santità e anche il lavoro della commissione storica. Tutte le informazioni vengono raccolte.

Vengono poi sigillate nel corso di una sessione di chiusura, presieduta dal Vescovo. Il dossier completo è allora portato a Roma, alla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi.

Per appoggiare la documentazione ricevuta, un membro della Congregazione prepara una Positio (specie di sintesi). Questo documento sarà quindi stu­diato da un gruppo di teologi; se il loro giudizio è favorevole, il dossier sarà allora dato ai Vescovi e ai Cardinali della Congregazione. Se il giudizio di questi ultimi è ugualmente favorevole, il S. Padre decreta l'e­roicità delle virtù. (Le virtù del Servo di Dio che diventa "Venerabile").

Se il "Venerabile" è anche Martire, diventa subito "Beato"; altrimenti è necessario che un miracolo, dovuto alla sua intercessione sia riconosciuto. Perché un miracolo ciò avvenga una commissione di medici deve attestare il carattere naturalmente ingiustifica­bile della guarigione, poi una commissione di teologi si pronuncia sul carattere miracoloso o meno della guarigione. In seguito a questa proclamazione, il "Beato" è iscritto nel calendario liturgico della sua dio­cesi o della sua famiglia religiosa, nel giorno anni­versario della sua morte.

Un secondo miracolo è necessario perché il "Beato" sia dichiarato Santo. È allora iscritto nel calendario della Chiesa universale.